Una decisione destinata a cambiare l’approccio a molte uscite aziendali. Con l’ordinanza n. 6988/2026, la Corte di Cassazione interviene su un nodo cruciale: il diritto alla NASpI quando il rapporto di lavoro si chiude con un accordo consensuale nell’ambito di esuberi.
Il principio affermato è chiaro: senza licenziamento, la NASpI non spetta. E non è possibile “forzare” la normativa con interpretazioni estensive.
Il caso: uscita volontaria con incentivo all’esodo
La vicenda riguarda una lavoratrice il cui rapporto si era concluso con una risoluzione consensuale, formalizzata in sede sindacale e accompagnata da un incentivo all’esodo.
Un punto centrale della decisione è proprio questo:
“le parti […] hanno convenuto […] di voler risolvere consensualmente il rapporto di lavoro”
Non si trattava quindi di un licenziamento, ma di una scelta condivisa tra azienda e lavoratrice, inserita in un contesto di riorganizzazione.
Nonostante questo, i giudici di merito avevano riconosciuto la NASpI, ritenendo che la cessazione fosse comunque riconducibile a una decisione datoriale.
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Il nodo giuridico: serve davvero un licenziamento?
Qui si gioca il cuore della sentenza. La Cassazione chiarisce che la NASpI è legata a un requisito preciso: la perdita involontaria del lavoro.
E lo fa richiamando direttamente la norma:
“La NASpI è riconosciuta […] nei casi di risoluzione consensuale […] nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 604/1966”
Questo significa che non tutte le risoluzioni consensuali sono uguali. Solo quelle inserite in una procedura ben specifica (quella prevista per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo) consentono l’accesso all’indennità.
Nel caso esaminato, questa procedura mancava del tutto.
La bocciatura dell’analogia: passaggio chiave della sentenza
Uno dei passaggi più importanti dell’ordinanza riguarda il tentativo della Corte d’Appello di applicare per analogia un’altra norma, quella sulla conciliazione dopo licenziamento.
La Cassazione è netta:
“il ricorso all’analogia è consentito […] solo quando manchi […] una specifica norma regolante la concreta fattispecie”
E aggiunge un chiarimento decisivo:
“nel caso in esame […] non sussistesse un vuoto normativo”
In altre parole, la legge già disciplina la situazione. E lo fa in modo chiaro, senza lasciare spazio a interpretazioni estensive.
Il principio definitivo: niente NASpI senza licenziamento
Il passaggio più forte della decisione è probabilmente questo:
“il rapporto di lavoro […] è stato estinto per causa diversa dal licenziamento”
E ancora:
“sia l’art. 7 […] che l’art. 6 […] presuppongono il licenziamento del lavoratore”
Questo chiarisce definitivamente il perimetro: se manca un licenziamento (anche solo avviato o formalizzato), non si può parlare di disoccupazione involontaria ai fini NASpI.
Incentivo all’esodo: cosa cambia nella pratica
La decisione ha un impatto immediato su uno degli strumenti più utilizzati nelle riorganizzazioni aziendali: l’incentivo all’esodo.
Fino ad oggi, molti lavoratori accettavano queste soluzioni contando anche sulla NASpI come sostegno successivo. Dopo questa ordinanza, il quadro cambia.
Se l’uscita avviene tramite accordo consensuale puro, anche se collegato a una riduzione di personale, il diritto all’indennità può essere escluso.
Perché questa sentenza è così importante
La Cassazione chiude definitivamente la porta a interpretazioni “elastiche” della normativa.
Lo afferma in modo implicito ma chiarissimo quando evidenzia che:
la fattispecie è “già disciplinata […] dall’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 22/2015”
Il messaggio è semplice: le regole sulla NASpI sono tassative. Non possono essere ampliate dai giudici.
Cosa devono fare lavoratori e aziende
Alla luce di questa decisione, la forma con cui si chiude il rapporto di lavoro diventa decisiva.
Non è solo una questione formale, ma sostanziale: tra licenziamento e accordo consensuale passa la possibilità di accedere o meno alla NASpI.
Prima di firmare un accordo di uscita, diventa quindi fondamentale capire esattamente quale sarà l’inquadramento giuridico della cessazione.
Una svolta interpretativa netta
L’ordinanza n. 6988/2026 segna un punto fermo: non basta che la perdita del lavoro sia collegata a una crisi aziendale. Serve un licenziamento, o almeno una procedura che lo presupponga.
In assenza di questo elemento, la disoccupazione non è considerata “involontaria” ai fini della NASpI.
E questo cambia, concretamente, le regole del gioco per migliaia di lavoratori coinvolti in esuberi e piani di uscita incentivata.
