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Agevolazioni assunzioni lavoratori in CIG e mobilità

Le agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione guadagni e mobilità.


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di - 18 Ottobre 2011

Sono previste delle agevolazioni contributive per l’assunzione di lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi o in Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) nonchè, per i lavoratori in CIGS da tre mesi di aziende in CIGS da sei mesi; infine agevolazioni sono previste per l’assunzione di lavoratori in mobilità. Ma andiamo per ordine.

Lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi o in CIGS da uguale periodo

L’art.8,c.9 della legge n. 407/1990 prevede che i datori di lavoro non artigiani del centro nord “godono” di uno sgravio contributivo triennale del 50% in caso di assunzione a tempo indeterminato. Tali sgravi, validi anche per le imprese artigiane, sono elevati al 100% nel Meridione per un analogo periodo.

Le agevolazioni sono riconosciute “pro-quota” anche per i rapporti a tempo parziale.

Lavoratori in CIGS da 3 mesi di aziende in CIGS da almeno 6 mesi

Secondo l’art. 4 co 3 della L. 236/93 le imprese, anche cooperative di produzione e lavoro (attraverso l’ammissione di soci lavoratori), che non siano in CIGS o che non abbiano proceduto a licenziamenti per riduzione di personale negli ultimi 12 mesi, che assumono lavoratori in CIGS da tre mesi, dipendenti di imprese che beneficiano della CIGS d sei mesi,  godono di una contribuzione ridotta per 12 mesi. Tale contribuzione è analoga a quella prevista per gli apprendisti.

Inoltre, il datore ha diritto ad un contributo mensile del 50% dell’indennità d mobilità che avrebbe percepito il lavoratore , per 9 mesi (che salgono a 21 mesi in caso di assunzione di lavoratore ultracinquantenni e, a 33 mesi per l’assunzione in aree svantaggiate).

Non si accede a tali benefici nel caso di “operazioni societarie” dove, i lavoratori vengono prima licenziati e poi riassunti da imprese che seppur diverse, sono trasformazioni delle società in CIGS.

Lavoratori in mobilità

Le agevolazioni sono previste dall’art. 8 L. 223/9: “I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti.

Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4

Co 4: al datore che assume a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Tale contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree svantaggiate.

Si legga anche il messaggio Inps n. 32661/2010 sulle agevolazioni contributive per l’assunzione a termine di lavoratori in mobilità.

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Categories: Attualità
Tags: Ammortizzatori SocialiAssunzioni AgevolateCassa integrazione