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di Massima Di Paolo - 26 Novembre 2010
Il Ministero del Lavoro, con nota circolare del 25 novembre 2010, fornisce le prime istruzioni operative relative ai tentativi di conciliazione presso le Direzioni Provinciali del Lavoro, alla luce dell’entrata in vigore della L. 183/2010 (cd. Collegato Lavoro).
L’art 31 del collegato lavoro, ha reso facoltativo il tentativo di conciliazione. L’unica eccezione, rimane il tentativo di conciliazione sui cd. “lavori certificati”, di cui all’articolo 80, comma 4, del d. lgs. n. 276/2003, che continua ad essere obbligatorio.
Il nuovo testo dell’art 410 c.p.c., introduce per il nuovo tentativo di conciliazione, numerose innovazioni per il ruolo delle DPL, presso le quali continua a trovare sede la commissione provinciale di conciliazione.
Cambia la composizione della commissione di conciliazione Plenaria (di norma composta dal direttore o altro funzionario della DPL che la presiede, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e, altrettanti rappresentanti dei lavoratori) e, conseguentemente delle sottocommissioni (ridotte a tre membri: il presidente più un rappresentante dei datori di lavoro e uno dei lavoratori).
La richiesta di conciliazione, debitamente compilata, deve essere sottoscritta da chi la propone (datore di lavoro, lavoratore o committente) in originale, consegnata a mano, tramite raccomandata RAR, o tramite PEC alla DPL. Se le parti hanno già raggiunto un accordo, la richiesta può essere presentata congiuntamente con gli stessi modi. E’ esplicitamente escluso l’invio via fax.
La richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
La richiesta di conciliazione deve contenere (art 410 c.p.c. co 6):
A seguito della richiesta, dall’entrata in vigore del collegato, si attiva una procedura fortemente cadenzata:
La mancata adesione della controparte nel termine di 20 gg, determina la possibilità di attivare il ricorso giudiziario e, nell’ipotesi di impugnativa del licenziamento e in tutti gli altri casi previsti dall’art. 32 collegato lavoro, decorrono i 60 giorni per la presentazione del ricorso in Tribunale.
Se la conciliazione riesce anche solo parzialmente, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.
Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
Il giudice nel successivo giudizio, terrà conto del comportamento delle parti, qualora la proposta formulata sia stata rifiutata senza adeguata motivazione.
In assenza di esplicite previsioni della L. 183/2010, nella circolare si chiarisce che:
Per i pubblici dipendenti, in considerazione dell’abrogazione degli artt. 65 e 66 D.lgs. 165/2001, si prospettano tre soluzioni:
Ultima ipotesi: per le controversie proposte dinanzi al giudice prima del 24 novembre e, per le quali, il Giudice del lavoro, ex art 412 c.p.c vecchio rito, ha sospeso il giudizio e fissato il termine perentorio alle parti, per il tentativo obbligatorio di conciliazione, la Commissione, dovrà procedere secondo la disciplina previgente al collegato lavoro.