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Incentivi per il reinserimento di soggetti percettori di trattamento a sostegno del reddito

circolare n. 39/2010 del Ministero del Lavoro sugli incentivi al reinserimento dei percettori di trattamenti di sostegno al reddito: mobilità, disoccupazione, cassa integrazione.


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di - 22 Novembre 2010

Il Ministero del Lavoro con circolare n. 39 del 19 novembre 2010, fornisce chiarimenti operativi sugli incentivi al reinserimento dei percettori di trattamenti di sostegno al reddito: mobilità, disoccupazione ordinaria, cassa integrazione, etc.

Il disegno di stabilità prevede infatti, che tali misure siano prorogate per tutto il 2011. Nella circolare vengono affrontati:

Accanto alle misure già consolidate di incentivi all’assunzione di particolari categorie come:

Si aggiungono altre misure che prescindono dalla titolarità di una prestazione a sostegno del reddito, quali:

Incentivi all’assunzione di beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga

Destinatari di questi incentivi, introdotti con L.33/09, sono gli imprenditori che non abbiano in atto sospensioni di lavoro relative al ricorso alla CIS, nel caso di assunzione di lavoratori che per il 2009 – 2010, hanno diritto ad ammortizzatori sociali in deroga.

Oltre alle altre condizioni, per usufruire dell’incentivo è necessario che tra il datore che assume e l’impresa da cui proviene il lavoratore, non vi sia identità di proprietà o, non intercorrono rapporti di controllo o collegamento.

La misura dell’incentivo è pari al trattamento mensile di sostegno al reddito che sarebbe stato erogato al lavoratore, al netto della riduzione del 5,84% previsto dalla L. 41/86 art 4.

Incentivi all’assunzione di lavoratori disoccupati che versino in particolari situazioni

Tali incentivi intendono promuovere:

In tal caso l’incentivo spetta alle società cooperative per la stipula di un contratto di lavoro con il socio. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010, tale incentivo spetta anche per la trasformazione di contratto a tempo determinato in indeterminato.

L’incentivo spetta nel caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato; spetta inoltre, ai datori che nei 12 mesi precedenti non abbiano provveduto a licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale con la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che, non abbiano in corso sospensioni del lavoro o, riduzioni di orario per crisi aziendale.

Pertanto, l’incentivo spetta anche nel caso di riduzione del personale o sospensione del lavoro, se il lavoratore assunto ha professionalità diverse da quelli deli lavoratori licenziati o sospesi.

La procedura per l’incentivo sarà disciplinata da apposita circolare INPS. In ogni caso, l’imprenditore che vuole l’incentivo deve fare domanda all’INPS entro il mese successivo alla data di stipula del contratto.

L’importo dell’incentivo corrisponde alle mensilità di trattamento non ancora erogate al beneficiario, escluso quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa. In ogni caso l’importo dell’incentivo non può essere superiore alla retribuzione erogata ala lavoratore.

In via sperimentale, per l’anno 2010, è riconosciuta la riduzione contributiva per l’assunzione di lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione o, iscritti alla mobilità, che abbiano compiuto 50 anni di età al momento dell’assunzione.

Sono incentivabili, l’assunzione di un socio nelle società cooperative; le assunzione dei soggetti sopra descritti nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2010 sia a tempo determinato che indeterminato, a tempo pieno o parziale nonchè, la trasformazione di contratto a tempo determinato in indeterminato.

La riduzione spetta ai datori di lavoro che, non abbiano nei 6 mesi precedenti non abbiano provveduto a licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale con la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che, non abbiano in corso sospensioni del lavoro o, riduzioni di orario per crisi aziendale. Per il resto valgono le stesse regole illustrate al precedente punto.

L’incentivo consiste nel riconoscimento di una contribuzione ridotta a carico del datore di lavoro nell’aliquota del 10%. L’incentivo si applica quando non ricorrono le condizioni per la fruizione di benefici contributivi L.223/91 ed è cumulabile con l’incentivo all’assunzione di percettori di indennità di disoccupazione.

La procedura per l’incentivo sarà disciplinata da apposita circolare INPS. In ogni caso, l’imprenditore che vuole l’incentivo deve fare domanda all’INPS entro il mese successivo alla data di stipula del contratto.

L’inps con messaggio nr. 29897 del 26 novembre 2010, fornisce le istruzioni per usufruire degli incentivi ai datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell’indennità speciale di disoccupazione edile.

In via sperimentale, per l’anno 2010, èstato disposto il prolungamento della riduzione contributiva per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o titolari di indennità di disoccupazione che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva.

Sono incentivabili, l’assunzione di un socio nelle società cooperative; le assunzione dei soggetti sopra descritti nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2010 sia a tempo determinato che indeterminato, a tempo pieno o parziale.

Il prolungamento della riduzione contributiva è riconosciuta anche ai datori di lavoro per lavoratori già loro dipendenti alla data di entrata in vigore dell’art 2 co 134 L.191/2009, che avessero congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. al momento dell’assunzione fossero titolari di indennità di mobilità o disoccupazione ordinaria con requisiti normali;
  2. nel corso del 2010, maturino almeno 35 anni di anzianità contributiva.

Il prolungamento dell’incentivo (consistente nel riconoscimento di una contribuzione ridotta a carico del datore di lavoro nell’aliquota del 10%) è riconosciuto fino alla data di maturazione del dipendente, del diritto al pensionamento ma, comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

La procedura per l’incentivo sarà disciplinata da apposita circolare INPS. In ogni caso, l’imprenditore che vuole l’incentivo deve fare domanda all’INPS entro il mese successivo alla data di stipula del contratto. Per i contratti stipulati prima della pubblicazione delle istruzioni INPS, la domanda va presentata entro un mese dalla pubblicazione delle istruzioni stesse.

La circolare si occupa anche di autoimprenditorialità e offerta di lavoro congruo al posto della CIGS. Torneremo ad analizzarli.

Per la circolare: www.cliclavoro.gov.it

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Categories: Attualità
Tags: Ammortizzatori SocialiBonus e agevolazioniCassa integrazioneDisoccupazioneMinistero del lavoroprestazioni a sostegno del reddito