A che età si può iniziare a lavorare? Soprattutto nei periodi di vacanza dalla scuola si sente spesso questa domanda, visto che alcuni ragazzi vorrebbero cominciare a fare qualche lavoretto per guadagnare un po’ di soldi da usare per i propri svaghi.
La normativa italiana non prevede un divieto assoluto di adibire al lavoro i minorenni. Al contrario, è fissato a 16 anni il limite minimo per poter essere regolarmente assunti, eccezion fatta per le deroghe rappresentate da apprendistato di primo livello, Alternanza scuola – lavoro e taluni settori come spettacolo ed attività sportive.
E’ bene tuttavia anticipare, come vedremo nel dettaglio, che l’impiego dei minori, seppur concesso dalla legge, è soggetto ad una serie di limitazioni, a tutela soprattutto della salute e della formazione scolastica del giovane.
Sono nello specifico previste regole particolari in tema, tra gli altri, di orario di lavoro, prestazioni notturne ed idoneità al lavoro. Analizziamo la disciplina in dettaglio.
A che età si può iniziare a lavorare? Età minima prevista dalla legge
L’età minima per essere ammessi al lavoro è 16 anni, a condizione di aver assolto l’obbligo scolastico. Quest’ultimo, in particolare, ha una durata non inferiore a 10 anni ed è finalizzato ad ottenere:
- Un titolo di studio di scuola secondaria superiore;
- In alternativa, una qualifica professionale di durata almeno triennale.
Attività vietate ai minorenni
E’ fatto divieto alle aziende di impiegare i minori nei casi di:
- Esercizio di forme di schiavitù o pratiche analoghe;
- Impiego, ingaggio o offerta del minore a fini di prostituzione, produzione di materiale pornografico o spettacoli pornografici;
- Impiego, ingaggio o offerta del minore per attività illecite;
- Qualsiasi attività che, per sua natura o caratteristiche, rischi di compromettere la salute, la moralità e la sicurezza del minore;
- Lavori indicati nell’allegato I alla L. n. 977/1967, tali da esporre il minore ad agenti chimici, biologici e fisici, oltre ad una serie di mansioni pericolose o pesanti.
Con riferimento naturalmente all’ultimo punto citato, una deroga al divieto è possibile ma previa autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro.
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Bambini e lavoro
A livello normativo si definiscono “bambini” i minori che non hanno ancora compiuto i 16 anni di età ovvero siano ancora soggetti all’obbligo scolastico.
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Autorizzazione ITL per il lavoro minorile
In generale è vietato adibire al lavoro i “bambini”, salvo autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro. La stessa può essere concessa:
- Previo consenso scritto dei titolari la potestà genitoriale;
- Per l’impiego in attività culturali, artistiche, sportive, pubblicitarie, nonché nel settore dello spettacolo e nella realizzazione di programmi radiotelevisivi;
- A patto che non si pregiudichi l’integrità psico-fisica e la sicurezza del minore, oltre a frequenza scolastica e partecipazione ad iniziative di orientamento / formazione professionale.
Nello specifico, l’ITL concede o meno il nulla osta al lavoro:
- Dopo aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti;
- Una volta esaminata, grazie alle dichiarazioni del datore di lavoro, la compatibilità dei modi e dei tempi di svolgimento dell’attività lavorativa con la tutela psico-fisica del minore e l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
Decorsi 15 giorni di calendario dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, l’autorizzazione è concessa per silenzio-assenso.
L’ok dell’ITL è comunque soggetto a limiti:
- Di durata, essendo valido per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della prestazione;
- Di luogo, dal momento che ha effetto per il solo territorio di competenza dell’Ispettorato.
Da ultimo, l’obbligo di chiedere l’autorizzazione è comunque escluso per:
- Tutte quelle attività che per la loro natura, le modalità di svolgimento ovvero per il carattere episodico ed estemporaneo, non sono assimilabili al concetto di lavoro;
- Attività non retribuite con finalità educative e di formazione dei minori.
Orario di lavoro per i minorenni
I limiti legati all’orario di lavoro variano in funzione dell’età del minorenne:
- Nei confronti dei minori di 16 anni che abbiano già assolto l’obbligo scolastico, l’orario di lavoro non può avere durata superiore a 35 ore settimanali e 7 ore giornaliere (gli stessi paletti valgono per chi ha un’età inferiore a 16 anni ed è assunto con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale);
- Per chi ha un’età compresa tra 16 e 18 anni l’orario settimanale non può eccedere le 40 ore mentre quello giornaliero le 8 ore.
E’ fatto inoltre divieto di adibire i minori al lavoro notturno, intendendosi come tale un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le 22 e le 6 ovvero tra le 23 e le 7.
Riposo settimanale per i lavoratori minori
Il periodo di riposo settimanale da garantire ai minori non può essere inferiore a 2 giorni:
- Comprendenti la domenica;
- Se possibile consecutivi.
Le ore di assenza possono essere ridotte, comunque in misura non inferiore a 36 consecutive, per comprovate ragioni di ordine tecnico – organizzativo.
Ferie per i minori
Il periodo annuale di ferie per i minori non può essere inferiore a 20 giorni, elevato a 30 per coloro che non abbiano compiuto 16 anni.
Ulteriori obblighi e diritti per i rapporti di lavoro con minori
Analizziamo in sintesi gli ulteriori obblighi per le aziende e diritti per i minori:
- Visita medica pre-assuntiva di idoneità del lavoratore (previste anche visite periodiche ad intervalli non superiori ad un anno);
- Effettuare la valutazione dei rischi prima dell’avvio del rapporto di lavoro;
- Diritto del minore ad una retribuzione pari a quella percepita dai lavoratori maggiorenni.
Apprendistato
I minori con almeno 15 anni di età sino al compimento dei 25 anni possono essere assunti con il contratto di apprendistato cosiddetto di “primo livello” per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Scopo del rapporto di lavoro è conciliare la formazione in azienda con quella garantita dalle istituzioni scolastiche. Il tutto finalizzato ad ottenere un titolo di studio riconosciuto dall’ordinamento scolastico.
La durata del contratto non può comunque:
- Essere inferiore a 6 mesi;
- Eccedere i 3 anni (elevati a 4 in caso di diploma professionale quadriennale);
- Superare i 4 anni (2 anni per coloro che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di Stato) per i contratti di apprendistato finalizzati all’acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore) di ulteriori competenze tecnico – professionali, rispetto a quelle previste dai regolamenti scolastici.
Alternanza scuola – lavoro
Introdotta a partire dall’anno scolastico 2015 / 2016 l’Alternanza scuola – lavoro è obbligatoria per gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori.
L’esperienza in azienda, coperta ai fini assicurativi INAIL contro i rischi di infortuni e malattie professionali, è regolata dalla “Carta dei Diritti e dei Doveri”. Un testo di 7 articoli con diritti e doveri degli studenti.
Per realizzare e gestire i percorsi di Alternanza (in particolare il rapporto tra istituti scolastici e realtà ospitanti) è disponibile un’apposita piattaforma online “alternanza.miur.gov.it”.
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