La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha rilasciato la circolare n.11/2016 con la quale analizza in maniera dettagliata le ultime novità relative ai rapporti di lavoro in caso di cambio appalto.
La novella normativa è stata introdotta dalla L. 122 del 7 luglio 2016, cosiddetta Legge europea. Le disposizioni previste, entrate in vigore dal 23 luglio scorso, sono andate a riformare la legge Biagi nella parte relativa ai trasferimenti d’azienda, introducendo novità in materia di «cambio appalto».
Nel dettaglio quando si verifica la successione di un imprenditore ad un altro nella gestione, con propria organizzazione, di uno specifico servizio in affidamento. Le modifiche sono state apportate a seguito dell’intervento della Commissione UE, che ha segnalato al Governo italiano che le precedenti disposizioni non erano conformi con la Direttiva comunitaria in materia.
La circolare della Fondazione Studi illustra, in dettaglio, cosa cambia per aziende e lavoratori.
Le Circolari della Fondazione Studi – Circolare numero 11 del 2016
CAMBIO APPALTO E RAPPORTI DI LAVORO NELLA “LEGGE EUROPEA 2015-2016”
1. Premessa: la L. n. 122/2016 e le modifiche all’art. 29 del d. lgs. n. 276/2003.
L’art. 30 della legge 7 luglio 2016, n. 122, recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea», in vigore dal 23 luglio scorso, ha riformato il comma 3 dell’art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. «Decreto Biagi»).
La nuova norma ha introdotto delle novità in materia di c.d. «cambio appalto», quando cioè si verifica la successione di un imprenditore ad un altro nella gestione, con propria organizzazione, di uno specifico servizio in affidamento.
La modifica legislativa è stata stimolata dall’intervento della Commissione dell’Unione Europea, la quale ha segnalato al Governo italiano che il vecchio testo del comma 3 dell’art. 29 confliggeva con i principi della Direttiva 2001/23/CEE (la quale prende in esame tutte quelle ipotesi in cui, mutando il titolare dell’impresa, muta anche il datore di lavoro).
Secondo le istituzioni comunitarie, la disciplina italiana sul cambio appalto, nella parte in cui escludeva radicalmente la configurabilità di un trasferimento d’azienda quando l’impresa subentrante in un appalto assume i dipendenti già impegnati dall’imprenditore uscente nell’appalto medesimo (v. infra par. 2), violava le tutele minime imposte a livello comunitario.
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