Il diritto a fruire di un periodo retribuito di ferie al fine di recuperare le energie psico-fisiche e dedicarsi alle proprie esigenze di vita familiare e sociale è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dal tipo di contratto e dalle mansioni svolte. Sul punto la Corte Costituzionale ha chiarito (sentenza del 22 dicembre 1980 numero 189) che la maturazione ed il diritto a godere delle ferie spetta anche ai lavoratori in periodo di prova.
Previsto dal Codice Civile (articolo 2096) con lo scopo di consentire ad azienda e dipendente di sperimentare la bontà di una reciproca convivenza, il periodo di prova si caratterizza per riconoscere alle parti tutti i diritti e gli obblighi riconosciuti nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato. Unica deroga è la possibilità di recedere dal contratto liberamente senza alcun obbligo di forma, preavviso o motivazione, tanto per il datore di lavoro quanto per il dipendente. Terminata la prova, se entrambe le parti sono favorevoli nel proseguire il rapporto, questo si stabilizza ed il periodo prestato si computa nell’anzianità di servizio.
Fatte queste doverose premesse analizziamo in dettaglio quante ore di ferie spettano ai dipendenti in prova e come utilizzarle.
Periodo di prova del rapporto di lavoro: quali obblighi e quanto dura?
Il periodo di prova dev’essere previsto in forma scritta e sottoscritto dalle parti contestualmente alla stipula del contratto di lavoro. In caso contrario, il patto è nullo e viene considerato come non apposto.
La durata massima della prova è fissata per legge in:
- Sei mesi per tutti i lavoratori (articolo 10 L. n. 604/1966);
- Tre mesi per gli impiegati non aventi funzioni direttive (articolo 4 Regio Decreto Legge n. 1825/1924).
Ai contratti collettivi è comunque concessa la possibilità di determinare la durata del periodo di prova nel rispetto dei limiti di legge. Di norma, i CCNL fissano periodi differenti in ragione del livello di inquadramento. Ad esempio il Contratto Collettivo Alimentari Industria prevede:
- Sei mesi per i livelli 1 S e 1;
- Tre mesi per i livelli 2, 3 A e 3;
- Un mese per i livelli 4 e 5;
- 12 giorni lavorativi per il livello 6.
Sempre il CCNL si preoccupa di chiarire se i giorni di prova sono da considerarsi di effettivo lavoro o di calendario. In assenza di indicazioni in tal senso, i giorni sono da intendersi di effettivo lavoro.
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Quante ferie matura il lavoratore?
L’ammontare minimo di ferie che i lavoratori (ivi compresi quelli in prova) maturano per un intero anno di servizio (dal 1° gennaio al 31 dicembre) è stabilito dalla legge (articolo 10, Decreto Legislativo 8 aprile 2003 numero 66) in misura pari a quattro settimane.
Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva ovvero dalla disciplina applicata a specifiche categorie di cui all’articolo 2 comma 2 del D.Lgs. n. 66/2003, dev’essere goduto:
- Per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione (da fruire obbligatoriamente in modo continuativo su richiesta del dipendente);
- Per le restanti due settimane entro i diciotto mesi successivi il termine dell’anno di maturazione.
Di conseguenza, le ferie maturate nell’anno 2021 dovranno essere fruite:
- Per almeno due settimane nell’anno di maturazione (entro il 31 dicembre 2021);
- Le restanti due settimane entro il 30 giugno 2023.
Alla contrattazione collettiva è data comunque la possibilità di:
- Concedere ferie eccedenti le quattro settimane minime di legge;
- Ridurre il limite di due settimane di ferie da godere entro l’anno di maturazione;
- Estendere la scadenza di diciotto mesi prevista per la fruizione delle quattro settimane di ferie previste per legge.
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Sospensione del periodo di prova per ferie o altre assenze (malattia, infortunio ecc.)
L’art. 7, comma 3 del D.Lgs. n. 104/2022 e successiva circolare n. 19, del 20 settembre 2022 del Ministero del Lavoro dispongono e chiariscono poi che la sospensione del periodo di prova ed il suo conseguenziale prolungamento in misura corrispondente alla durata dell’assenza, in caso di:
- malattia;
- infortunio;
- congedo di maternità (o di paternità) obbligatoria;
Anche se la legge non lo dispone per rispondere al principio di effettività del periodo di prova dovranno essere presi in considerazione anche tutti gli altri casi di assenza previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, come ad esempio i permessi per allattamento, lo sciopero o la serrata e i congedi e i permessi, di cui alla legge n. 104/1992.
Inoltre come specificato in diverse sentenze anche le ferie, ove già previste a livello aziendale e quindi inserite nel patto di prova possono sospendere e allungare il periodo di prova.
Sempre per la Cassazione il riposo settimanale e le festività non possono mai allungare il periodo di prova (Cassazione, sentenza n. 23061/2007).
Cosa prevedono i vari CCNL sulle ferie
Per meglio comprendere la situazione vediamo alcuni esempi di Contratti Collettivi e cosa prevedono in tema di ferie:
- CCNL Chimici Farmaceutici Industria, quattro settimane di ferie fino a dieci anni di anzianità, elevate a cinque settimane per chi ha oltre dieci anni di anzianità;
- CCNL Commercio e Terziario Confcommercio, ventisei giorni lavorativi di ferie da frazionare in non più di due periodi;
- CCNL Metalmeccanica Industria, quattro settimane di ferie per chi ha un’anzianità in azienda fino a dieci anni compiuti, quattro settimane ed un giorno se l’anzianità è oltre dieci e fino a diciotto anni compiuti ed infine cinque settimane per chi ha un’anzianità eccedente i diciotto anni;
- CCNL Turismo Confesercenti, ventisei giorni lavorativi (la settimana lavorativa, a prescindere dalla distribuzione oraria, è considerata di sei giorni).
Come fare il calcolo delle ferie maturate
Le ferie (sia quelle minime previste dal D. Lgs. n. 66/2003 che i periodi aggiuntivi eventualmente riconosciuti dalla contrattazione collettiva) maturano in dodicesimi in ragione dei mesi in forza. Di conseguenza, per stabilire quante ore / giorni spettano ad un dipendente in periodo di prova è necessario:
- Assumere il valore annuo di ferie spettanti (dato A);
- Dividere il totale (dato A) per dodici (dato B);
- Moltiplicare il dato B per i mesi in forza.
Ipotizziamo il caso di un dipendente in periodo di prova assunto il 1° maggio 2021 nei cui confronti il CCNL applicato prevede un monte ore annuo di ferie pari a 173.
Dal momento che i mesi in forza sono otto, le ore che maturerà nel 2021 saranno pari a:
- (173 / 12) * 8 = 115,36.
Assunzioni in corso di mese
Appurato che le ferie maturano in dodicesimi in base ai mesi in forza, come comportarsi se il dipendente è assunto in corso di mese?
In tal caso la disciplina è demandata al CCNL applicato. Se questo nulla prevede si applica il criterio per cui il lavoratore matura un dodicesimo (cosiddetto “rateo”) delle ferie se i giorni di calendario in forza sono pari o superiori a quindici.
Di conseguenza, ipotizzando un lavoratore assunto in periodo di prova:
- In data 21 gennaio 2022 non maturerà il rateo ferie di gennaio;
- In data 10 gennaio 2022 maturerà il rateo ferie di gennaio.
Lo stesso criterio dev’essere applicato in presenza di assenze non retribuite come, tra le altre:
- Aspettativa non retribuita;
- Assenza ingiustificata (compresa quella prevista per i lavoratori privi di Green Pass);
- Sciopero;
- Sospensione dal lavoro.
Di conseguenza il dipendente assente ingiustificato dal 1° al 28 febbraio 2022 non maturerà il rateo ferie del mese in questione.
Chi decide le ferie?
L’ultima parola in merito alla concessione delle ferie spetta al datore di lavoro. Questi, tenuto conto:
- Delle esigenze produttive e dell’organizzazione del lavoro (ad esempio sostituzione di altri dipendenti assenti, andamento della produzione, picchi di lavoro, nuove commesse);
- Delle eventuali esigenze e bisogni personali manifestati dal lavoratore;
decide se concedere o meno al dipendente di assentarsi e per quanto tempo.
Fanno eccezione i casi di ferie collettive (riguardanti l’intera azienda o determinati reparti / sedi) ed in generale tutte quelle ipotesi in cui è il datore di lavoro, anche per un’esigenza di abbattimento del monte – ferie, a chiedere ai lavoratori di indicare, all’interno di un determinato arco temporale, quando preferiscono assentarsi e per quanto tempo. Di norma, l’organizzazione delle ferie collettive avviene dietro predisposizione di un apposito piano ferie, da comunicare ai dipendenti.
Cosa accade alle ferie in caso di cessazione del rapporto di lavoro in prova
In caso di interruzione del rapporto per dimissioni o licenziamento in periodo di prova, al lavoratore spetta, con la busta paga di competenza dell’ultimo mese lavorato, un importo a titolo di ferie maturate e non godute. Tale somma, imponibile ai fini INPS ed IRPEF, è calcolata:
- In base ai ratei maturati;
- Applicando i criteri sopra descritti in caso di assunzione in corso d’anno e di mese.
Diversamente, il dipendente che nel corso della prova ha goduto di un numero di ferie superiore a quelle maturate, si vedrà trattenere in busta paga un importo che sarà, in sostanza, l’espressione in termini economici delle ore di assenza fruite in eccesso.