Con circolare 18/2014 del 27 ottobre la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro è andata ad analizzare nel dettaglio alcune novità contenute nel nuovo codice della strada che riguardano i rapporti di lavoro dal prossimo 3 novembre.
Il Governo ha approvato una modifica al codice della strada che andrà ad impattare sulla gestione del personale dipendente già dal prossimo 3 novembre. E’ stato, infatti, imposto l’obbligo di registrare alla Motorizzazione civile e di annotare sulla carta di circolazione il nome del soggetto che dispone del veicolo aziendale per più di 30 giorni, pur non essendone intestatario. La Circolare n.18/2014 della Fondazione Studi analizza nel dettaglio le nuove procedure, illustrando gli obblighi da seguire e gli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione.
L’obbligo di attivare tale nuova procedura vige solo per gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014, è possibile formalizzare ante 3.11 la consegna del bene in uso promiscuo (od in uso prettamente personale) attribuendogli data certa, tale documento andrà ad affiancare quello già posto in essere a suo tempo ed eviterà l’obbligo.
Al suo interno è contenuto anche un fac-simile del contratto di comodato a tempo indeterminato.
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro Circolare 18/2014 (329,8 KiB, 1.396 hits)
Fondazione Studi: Update del 28 ottobre
Con un nuovo aggiornamento del 28 ottobre la Fondazione Studi fa un nuovo punto della situazione dopo che il Ministero dei Trasporti è intervenuto di nuovo in materia con la circolare n. 23743 del 27 ottobre 2014.
Il Ministero, con la circolare pubblicata ieri ha evidenziato che “sono certamente da ritenere escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e dell’art. 247-bis del regolamento di esecuzione:
– l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di “fringe benefit” (retribuzioni in natura consistenti nella assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private); in tal caso, infatti, non ricorre il caso di comodato, venendo meno il carattere di gratuità;
– al di fuori dei casi di “fringe benefit”, l’utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero); in tal caso, infatti, viene meno l’uso esclusivo e personale del veicolo;
– l’ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell’utilizzo del medesimo veicoli aziendale: in tal caso, infatti, non solo viene meno l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità dello stesso”.
Ne consegue che l’obbligo di comunicazione dei dati del reale utilizzatore vige solamente per il bene concesso in uso prettamente personale e gratuito al lavoratore per un periodo superiore a 30 giorni e solamente per gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014. A tal fine il computo va operato, come evidenziato dal Ministero, “in giorni naturali e consecutivi e non rileva la circostanza che si esaurisca nell’arco di un unico anno solare ovvero si protragga a cavallo di due o più anni solari successivi”.
Come evidenziato nella circolare di Fondazione Studi n. 18/2014, anche il Ministero chiarisce che le istruzioni operative relative al comodato sono da ritenere applicabili non solo ai dipendenti ma anche ai soci, agli amministratori ed al collaboratori dell’Azienda, ovviamente alle condizioni richiamate sopra. Stesso discorso andrà operato anche per i veicoli intestati a nome dell’imprenditore individuale, ma solamente a condizione che gli stessi siano individuati tra i beni strumentali dell’impresa.
Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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