Con il parere n. 2/2014, rispondendo ad un quesito posto da un associato, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro torna sulla legge 78/2014 con riferimento ai criteri di calcolo del limite di contingentamento dei lavoratori a termine, in riferimento al part-time.
Il quesito posto alla Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro, riguarda le modalità di computo dei lavoratori part-time sia nella base di calcolo del 20% sia nel numero dei lavoratori che possono essere assunti.
Part-time nel computo dei contratti a termine
La Fondazione, giunge alla conclusione che i lavoratori a tempo parziale devono essere computati sempre in proporzione all’orario svolto. Pertanto per le aziende fino a 5 dipendenti in cui è possibile assumere un lavoratore a termine, secondo la Fondazione la norma consentirebbe anche l’avvio di due part-time al 50%. In base allo stesso principio per il calcolo del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in azienda, due part-time al 50% conteranno una unità.
Il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 18/2014 ha chiarito che per la determinazione della base di computo dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso il datore di lavoro, “I lavoratori part-time si computano secondo la disciplina di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 61/2000”.
La legge 78/2014, continua il parere, non contiene menzione della modalità di calcolo dei lavoratori a tempo parziale con il nuovo criterio di contingentamento di natura legale dei rapporti a tempo determinato.
Di conseguenza, secondo la Fondazione Studi, si ha la piena applicazione della disciplina speciale contenuta nell’articolo 6 del D.Lgs. n. 61/2000 secondo il quale:
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno.
Parere 2/2014 dei Consulenti del Lavoro (203,1 KiB, 1.620 hits)