Permessi studio 150 ore: normativa, requisiti e chi può usufruirne

La legge consente allo studente lavoratore di godere dei permessi studio, vediamo nello specifico quanti ne spettano e come richiederli


Permessi Studio: i lavoratori dipendenti hanno diritto nella generalità dei casi a fruire di specifici permessi per studiare, ma di cosa si tratta e come funzionano esattamente? Da premettere che i permessi rappresentano dei momenti (giorni o solamente ore) in cui il dipendente non svolge la prestazione lavorativa per motivi che la legge o i contratti collettivi giudicano meritevoli di assenza. Durante l’astensione, il dipendente ha comunque diritto alla retribuzione spettante come se avesse regolarmente lavorato.

I motivi che giustificano l’assenza possono essere legati alle più svariate esigenze personali, a patto che il richiedente ne dimostri la veridicità presentando al datore idonea documentazione.

Legge e contratti collettivi hanno in particolare previsto la concessione di permessi per la realizzazione del diritto allo studio, con lo scopo di tutelare le esigenze personali di quei lavoratori che vogliono elevare la propria cultura e sviluppare le capacità professionali.

La normativa (art. 10 Legge n. 300/70 cosiddetto “Statuto dei Lavoratori”) riconosce allo studente lavoratore, compresi gli universitari, il diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere le prove d’esame. Sempre lo Statuto riconosce al datore la facoltà di richiedere la documentazione da presentare per giustificare l’assenza.

Nel tempo i contratti collettivi sono intervenuti per riconoscere condizioni di miglior favore per il diritto allo studio 150 ore. Vediamo nello specifico chi e per quanto tempo può usufruire del permesso studio 150 ore.

Permessi studio: normativa

Nell’ambito del diritto del lavoro (Legge 300/1970 articolo 10) e del diritto allo studio, come anticipato, la legge riconosce ai dipendenti giorni di permesso retribuito per sostenere le prove d’esame.

In particolare:

  • La concessione non è subordinata all’esito dell’esame ma unicamente al fatto che lo stesso venga sostenuto;
  • Dietro richiesta aziendale il lavoratore è obbligato a presentare la documentazione che dimostri l’avvenuto esame;
  • Il riconoscimento del permesso prescinde dall’ora in cui l’esame viene sostenuto;
  • I permessi spettano anche ai privatisti non iscritti a corsi regolari di studio;
  • I permessi spettano anche se il dipendente già in possesso di laurea si iscrive nuovamente all’università.

Legge 300 del 1970 art 10: lavoratori studenti

Il diritto allo studio per gli studenti lavoratori è previsto dallo Statuto dei Lavoratori, Legge 300 del 1970 all’articolo 10, che recita:

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.

Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.

I contratti collettivi possono intervenire con previsioni di miglior favore.

Permessi studio ccnl metalmeccanici

Ad esempio per quanto riguarda i permessi studio CCNL Metalmeccanici – Industria:

  • i permessi retribuiti sono per tutti i giorni di esame e per i 2 giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari ovvero la sessione di esami negli altri casi;
  • spettano 150 ore diritto allo studio pro capite nell’arco di un triennio, usufruibili anche in un solo anno (dal 1° gennaio 2017 le ore spettanti si ottengono moltiplicando 7 ore per 3 e per il numero di dipendenti occupati in azienda alla predetta data);
  • ai lavoratori che frequentano corsi sperimentali per il recupero della scuola dell’obbligo, per l’alfabetizzazione degli adulti e di lingua italiana per stranieri, il monte ore passa a 250;
  • ad ogni modo, i lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per frequentare i corsi di studio e di formazione professionale non dovranno superare il 3% della forza lavoro.

Permessi studio ccnl commercio

Il CCNL commercio prevede invece che

“i lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro-capite in un triennio”.

Questa modalità di regolamentazione, sebbene non prevista legalmente, è in realtà la più frequente.

Permessi studio 150 ore: quali documenti servono

Come disciplinato dalla legge (art. 10 L. n. 300/70) il datore può chiedere a chi è assente in permesso per motivi di studio di presentare idonea documentazione.

E’ bene che l’obbligo sia comunicato ai dipendenti in alternativa con:

  • Lettera scritta;
  • Nel regolamento aziendale (di cui una copia dev’essere consegnata al personale in forza e ai neoassunti);
  • Avviso affisso nei locali aziendali.

Le caratteristiche della documentazione comprovante l’assenza sono legate alla tipologia di corso o prova d’esame che il dipendente ha dovuto sostenere, nel rispetto di un contenuto minimo:

  • Identificazione del soggetto che eroga la formazione (scuola, università, ente di formazione);
  • Indicazione dei giorni / ore in cui il dipendente è stato impegnato per motivi di studio;
  • Firma del docente o del responsabile del corso.

Preavviso

La legge nulla prevede in merito al preavviso che il dipendente deve riconoscere al datore di lavoro per comunicargli l’assenza.

In mancanza di disposizioni specifiche da parte della contrattazione collettiva, l’azienda può prevedere un certo numero di giorni di preavviso all’interno del regolamento aziendale.

Permessi studio in busta paga

Per i giorni o le ore di permesso per motivi di studio il dipendente ha diritto alla retribuzione spettante in caso di regolare svolgimento dell’attività lavorativa. Durante le assenze maturano anche:

  • Ferie e permessi;
  • Trattamento di fine rapporto;
  • Mensilità aggiuntive.

I periodi di astensione dovranno essere indicati nel calendario presenze del Libro Unico del Lavoro con un apposito giustificativo.

Discorso diverso se il dipendente non presenta idonea documentazione. In questo caso l’assenza è ingiustificata e non spetta alcuna retribuzione per i giorni / ore in cui non è stata svolta attività lavorativa.

Si segnala altresì che qualora il contratto collettivo e il codice disciplinare lo prevedano, un certo numero di assenze ingiustificate può comportare l’avvio di una procedura di contestazione disciplinare che, nei casi limite, può concludersi con la risoluzione del rapporto per licenziamento.

Permessi studio per studenti lavoratori: a chi spettano

Stante il tenore della legge che parla di “studente lavoratore”, il diritto ai permessi studio si estende a tutte le tipologie di contratto di lavoro subordinato:

  • Lavoratori a tempo indeterminato;
  • Contratto a termine;
  • Apprendistato;
  • Contratto di lavoro part-time.

Esclusi invece i contratti a chiamata.

Permesso studio: cos’altro prevede la legge

Oltre al classico permesso studio la legge (artt. n. 5 e 6 L. n. 53/2000) riconosce:

  • Congedi per la formazione continua;
  • Congedi per la formazione extra-lavorativa.

Nei primi, i lavoratori hanno diritto di assentarsi per seguire corsi predisposti dalle strutture competenti o dall’azienda. La disciplina del monte ore, della retribuzione spettante e dei criteri di individuazione dei lavoratori è demandata ai contratti collettivi.

I congedi per la formazione extra-lavorativa spettano invece a chi ha almeno 5 anni di anzianità aziendale. Questi possono richiedere una sospensione dal lavoro non retribuita finalizzata a:

  • Completamento della scuola dell’obbligo;
  • Conseguimento del titolo di studio di secondo grado, diploma universitario o laurea;
  • Partecipazione ad attività formative diverse da quelle finanziate dall’azienda.

Il congedo non può eccedere gli 11 mesi, continuativi o frazionati, nell’arco dell’intera vita lavorativa.

I termini di preavviso, le modalità di fruizione e il numero di dipendenti che se ne può avvalere sono disciplinati dalla contrattazione collettiva.

Durante il congedo il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro ma non matura l’anzianità di servizio.

Cassazione: permessi studio retribuiti anche ai lavoratori a tempo determinato

La Cassazione con sentenza nr. 3871/2011 ha affermato il diritto del lavoratore a tempo determinato ad usufruire del permesso studio retribuito di 150 ore.

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