Dal 10 maggio è disponibile online sul sito predisposto dall’Agenzia delle entrate la dichiarazione dei redditi modello 730 precompilato 2021. Ma quali sono le date più importanti relative alle scadenze del 730 online? Come e quando si può modificare e fino a quando si potrà inviare?
Dopo la proroga annunciata dal MEF per la scadenza del 31 marzo per l’invio al Fisco della Certificazione Unica anche le date della precompilata sono cambiate. La CU da parte degli enti esterni quali banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, eccetera, contiene i dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata. Proprio da qui parte la proroga dal 30 aprile al 10 maggio della data di messa a disposizione della dichiarazione precompilata.
Individuata la data del 10 maggio, il calendario della precompilata 2021 segue delle scadenze ben precise. La modifica e l’invio slittano al 19 maggio, rimane ferma poi la scadenza del 30 settembre, termine entro il quale provvedere all’invio della dichiarazione 730 precompilata 2021.
730 precompilato: cos’è e come funziona
Ogni anno, entro il 30 aprile, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate la dichiarazione precompilata: modello 730 e modello Redditi. Si parla di dichiarazione precompilata perchè il contribuente al suo interno trova inseriti già i vari redditi dichiarati tramite Certificazione Unica e le varie spese detraibili e deducibili che ha sostenuto nel corso dell’anno.
Ciò è possibile perchè gli “operatori economici” ed enti vari, inviano al fisco i dati delle spese pagate dai contribuenti. Ad esempio, la spesa di iscrizione all’università è comunicata al Fisco dagli atenei, le spese di istruzioni scolastiche sono inviate dagli istituti scolastici ecc.
A livello normativo l’obbligo di trasmissione dei dati al Fisco è previsto dall’art.3 del D.Lgs 175/2014.
In tal modo il contribuente trova la sua dichiarazione dei redditi già pronta per l’invio, salvo che decida di apportate delle modifiche inserendo un reddito o degli oneri detraibili/deducibili non considerati dall’Agenzia delle entrate.
Infatti come da guida dell’Agenzia delle entrate:
la dichiarazione precompilata si considera modificata se vengono variati i redditi, gli oneri o le altre informazioni presenti in essa, oppure se sono inserite nuove voci non presenti nel modello precompilato.
Scadenze 730 precompilato 2021: on line dal 10 maggio
Per quest’anno la dichiarazione precompilata sarà messa a disposizione dei contribuenti entro il 10 maggio e non entro il 30 di aprile.
La proroga è conseguenza del maggior termine riconosciuto per l’invio al Fisco, da parte degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, eccetera), dei dati utili per la dichiarazione precompilata.
Infatti, tali soggetti potranno provvedere all’invio dei dati entro il termine del 31 marzo anziché entro il 16 marzo. La proroga del termine a partire da quale è messa a disposizione la precompilata nonchè di quello di invio dei dati al Fisco, è stata preannuncia dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) con un comunicato stampa del 13 marzo. Solo con il decreto Sostegni le proroghe saranno effettivamente messe nero su bianco a livello normativo.
Leggi anche: Proroga Certificazione Unica 2021
Calendario scadenze 730 precompilato: modifica e invio
Una volta che l’Agenzia delle entrate consente l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata 2021, dunque dal 10 maggio 2021, dovranno trascorrere alcuni giorni affinché sarà possibile accettare la dichiarazione cosi come predisposta oppure apportare delle modifiche rilevanti o meno ai fini dell’imposta dovuta. Difatti, il calendario della precompilata segue delle scadenze ben dettagliate che possono essere di seguito individuate:
- 10 maggio accesso e consultazione della dichiarazione precompilata.
- 19 maggio, è possibile:
- accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web;
- utilizzare la compilazione assistita per gli oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E;
- modificare il modello Redditi precompilato.
- 25 maggio, chi ha presentato il 730 e deve dichiarare anche “altri redditi”, può presentare il modello Redditi ossia il frontespizio e i quadri RM, RT e RW.
Tali questi si riferiscono rispettivamente: alla tassazione separata, alle plusvalenze di natura finanziaria e alle attività finanziarie detenute all’estero.
Il quadro RW serve, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in italia con:
- investimenti esteri
- e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
Ulteriori scadenze della dichiarazione precompilata 2021
Oltre alle scadenze sopra citate:
- il 22 giugno è l’ultimo giorno per poter annullare il 730 già inviato e provvedere ad un nuovo invio (invio sostitutivo);
- 30 giugno coincide con il c.d tax day, i contribuenti che non hanno un sostituto d’imposta devono provvedere al versamento del saldo 2020 e del 1° acconto delle imposte.
Le suddette scadenze non sono ancora da ufficializzare da parte dell’Agenzia delle entrate. Di regola, una volta pubblicata la precompilata, il contribuente può procedere alla sua modifica/accettazione trascorse due settimane. Tuttavia, lo scorso anno tale termine non è stato rispettato. L’invio del dichiarativo con o senza modifiche è ammesso dopo 9 giorni.
Noi di Lavoro e diritti riteniamo che le scadenze sopra riportate saranno quelle finali.
L’invio del 730 precompilato potrà avvenire entro il 30 settembre 2021. Entro il 25 ottobre sarà possibile presentare, al Caf o al professionista abilitato, il 730 integrativo. Si può ricorrere al 730 integrativo solo se l’integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata rispetto alla dichiarazione da integrare. In caso contrario, minor credito, maggior debito, si può correggere il 730 già inviato solo presentando un modello Redditi.
Se il modello Redditi è presentato entro il 30 novembre si parla di correttiva nei termini. In tale caso il contribuente pagherà solo l’eventuale maggiore imposte e la sanzione ad essa correlata. Difatti, non si configura infedeltà dichiarativa.
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