Chi è tenuto versamento dell’acconto IMU 2020 entro il prossimo 16 giugno? Vale ancora l’esenzione per l’abitazione principale? Entro il 16 giugno andrà versato il 1° acconto Imu 2020. L’importo da versare è pari alla meta’ di quanto pagato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.
I singoli comuni possono decidere di sospendere il pagamento con apposita delibera comunale. Inoltre il decreto Rilancio ha previsto esenzioni ad hoc per determinati operatori economici. Con due distinte documenti, la circolare 1/DF e la risoluzione 5/DF, il MEF ha fornito specifici chiarimenti sulla prossima scadenza del 16 giugno.
Sommario
La nuova IMU: quando è dovuta e da chi?
L’ultima manovra finanziaria ha istituito la “nuova Imu” frutto dell’accorpamento dell’Imu e della TASI. Quest’ultima è stata dunque abrogata. Le aliquote base ai fini del calcolo dell’imposta dovuta che sono uguali alla somma delle aliquote base dell’ex IMU e TASI.
Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili ossia fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
Sono soggetti ad IMU dunque i possessori di immobili, da intendere quali:
- il proprietario;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Inoltre, è confermata l’esenzione Imu per gli immobili non di lusso che costituiscono l’abitazione principale (categorie catastali dalla A2 alla A7).
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Acconto IMU 2020
Entro il 16 giugno va versato il 1° acconto 2020.
Il 1° acconto 2020 è pari al 50% di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Il saldo a conguaglio dovrà essere versato entro il 16 dicembre anche sulla base delle possibile variazioni alle aliquote apportate dai singoli comuni in cui sono ubicati gli immobili.
16 giugno 2020 | Acconto o intera imposta (salvo successivo conguaglio) |
16 dicembre 2020 | Saldo |
Nuova IMU: chi è esonerato dal pagamento del 1° acconto
Il decreto Rilancio, considerata l’emergenza da covid-19, ha previsto l’esonero dal pagamento del 1° acconto IMU per i seguenti immobili:
- adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e degli stabilimenti termali (lettera a);
- rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) ovvero agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane.
Sono inoltre interessate dall’esonero le strutture destinate ad affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi.
Affinché operi l’esonero è necessario che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili individuati.
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Il comune può sospendere il pagamento
Al di là degli esoneri espressamente previsti dal decreto Rilancio, i contribuenti sono tenuti a rispettare la data del 16 giugno. Tuttavia, com evidenziato nella risoluzione MEF n° 5/DF dell’8 giugno, ai Comuni è riconosciuta ampia autonomia regolamentare sulla gestione delle proprie entrate tributarie. Infatti, il comune può decidere di rimandare il pagamento in scadenza al 16 giugno.
Difatti, è competente a decidere in merito il Consiglio Comunale con apposita delibera.
Detto ciò, nessun differimento può essere previsto dal Comune per la quota IMU di competenza statale. Il riferimento è dunque agli immobili a destinazione produttiva ossia categoria catastale D. Immobili per i quali è prevista un’aliquota base dello 0,86 di cui lo 0,76% spettante allo Stato.
Acconto IMU al 16 giugno: casi particolari
Nella circolare 1/DF il MEF ha fornito una serie di chiarimenti proprio sull’acconto Imu in scadenza il 16 giugno.
Immobile ceduto nel 2019 | Imu non dovuta | |
Immobile acquistato nel 1° semestre 2020 | 1° soluzione | In applicazione del metodo storico, non si versa l’IMU |
2° soluzione |
Con metodo “previsionale” vai versa l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell’aliquota dell’IMU stabilita per il 2019. |
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Cessione di un immobile e successivo acquisto nello stesso comune | L’acconto Imu è dovuto | |
Immobile tenuto a disposizione o locato nell’anno 2019 e destinato ad abitazione principale nell’anno 2020. |
Imu non dovuta |
Omesso o carente versamento nuova IMU: come fare il ravvedimento
Considerata la forte carenza di liquidità dovuta all’emergenza economica-sanitaria in corso, i contribuenti potrebbero essere costretti a rinviare il pagamento del 1° acconto IMU.
In realtà, saranno diversi i contribuenti che decideranno di regolarizzare il versamento Imu ricorrendo successivamente al ravvedimento operoso.
In tale caso, varranno le regole generali previste per le imposte quali Irpef, Ires ecc.
Infatti, salvo che:
- la violazione non venga constatata o
- intervengano altre attività amministrative di accertamento,
delle quali il contribuente ne è già a conoscenza, quest’ultimo potrà versare l’acconto Imu, gli interessi, e la contestuale sanzione del 30% ridotta a seconda del momento in cui si regolarizza il versamento.
Su questo ultimo punto, la sanzione può essere ridotta, in ultima battuta, ad 1/5 ossia al 6% (30%/5).