Per i soggetti che applicano il principio di cassa, privati, professionisti e imprese c.d. di minori dimensioni, in caso di pagamento tramite bonifico rileva il momento in cui il bonifico è partito ossia è stato predisposto da colui che effettua il pagamento.
Tale chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco 2024 a cura de Il Sole 24 Ore. Si tratta di un importante chiarimento, posto che fino a oggi, l’Agenzia delle entrate aveva analizzato solo la prospettiva di colui che riceve il pagamento; in questo caso rileva la c.d. data “disponibilità” ossia il giorno in cui le somme ricevute sono effettivamente disponibili sul conto corrente.
E’ chiaro che il problema si crea soprattutto per i pagamenti a cavallo d’anno, per i quali si viene a creare una discrasia tra l’imputazione temporale del costo per chi paga e l’imputazione dell’introito per chi lo riceve. Anche ai fini del 770 si ha uno sfasamento temporale tra ritenute dichiarate da chi paga il compenso (anno N) e i redditi dichiarati dal percettore (imputati all’anno N+1).
Sempre nel corso di Telefisco l’Agenzia delle entrate si è soffermata sull’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate a fine dicembre e poi fatturare con l’anno nuovo. Un ulteriore chiarimento ha riguardato il bonus Investimenti al Sud.
Bonifici a cavallo d’anno: rileva la data dell’ordine di pagamento
Partiamo proprio da quanto detto in apertura sui contribuenti in regime di cassa. Forfettari, minimi, professionisti in genere e imprese in contabilità semplificata. Quanto vedremo a breve vale anche per i privati rispetto al pagamento di spese che danno diritto alle detrazioni edilizie. Per i forfettari la corretta imputazione del costo però rileva sono ai fini del quadro RS.
Quando si considera pagato un costo se il versamento è stato effettuato tramite bonifico?
Ebbene, farà fede la data di predisposizione del bonifico. Dunque il costo o la spesa si considera sostenute nel momento in cui si impartisce alla banca l’ordine di pagamento. Poco importa, lato pagatore, quando il destinatario del versamento riceverà effettivamente l’accredito degli importi pattuiti. Per fare un esempio, un costo pagato tramite bonifico alla data del 31 dicembre 2023, concorrerà alla formazione del reddito dell’anno 2023 (quale componente negativo).
Per quanto riguarda gli ulteriori strumenti di pagamento tracciabile:
- se si paga tramite assegno, le spese si considerano sostenute nel momento in cui avviene la materiale consegna dell’assegno dall’emittente al ricevente;
- se invece si utilizza la carta di credito, le spese si considerano sostenute nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta.
Mancava il chiarimento sull’utilizzo del bonifico quale strumento di pagamento. Ora tutto è più chiaro dopo la risposta di Telefisco.
Fattura elettronica: dal 1° gennaio solo tramite S.d.I
Un ulteriore e importante chiarimento ha riguardato l’obbligo di fatturazione elettronica in essere per tutti dal 1° gennaio 2024.
Il quesito posto all’Agenzia delle entrate riguardava la corretta modalità di fatturazione di un’operazione effettuata a fine dicembre ma fatturata a gennaio. Nel rispetto del limite dei dodici giorni da conteggiare dal momento di effettuazione dell’operazione.
Ebbene, l’Agenzia delle entrate, com’era lecito spettarsi, ritiene che l’operazione andrà fatturata in formato elettronico. In caso contrario, la fattura si considera non emessa.
Bonus investimenti al Sud: richieste entro fine 2024
Infine, un ulteriore chiarimento ha riguardato il c.d. bonus investimenti al Sud, commi 98-108 della L.208/2015. Agevolazione che con effetti dal 1° gennaio 2024 è stata sostituita dal c.d. credito d’imposta previsto per la ZES Unica.
Detto ciò, è stato confermato che il modello CIM 23 per richiedere il credito d’imposta, potrà essere presentato entro il 31 dicembre 2024 (investimenti 2023).
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