Il lavoratore dipendente, residente all’estero nel 2021, con redditi superiori a 35.000 euro, non può accedere al regime forfettario nello stesso anno. Se il rapporto di lavori dipendente cesserà nel 2021 e il contribuente rientra in Italia e sia qui residente ai fini fiscali, potrà applicare il regime forfettario dal 2022. In sostanza, è precluso l’accesso già dal 2021 sia perchè il rapporto di lavoro è ancora in essere sia perché nello stesso anno non è fiscalmente residente in Italia.
Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 257 del 16 aprile 2021.
Nello specifico, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, hanno riguardato la possibilità di accedere al regime forfettario per un residente all’estero, lavoratore dipendente, che intende ritornare in Italia per svolgere un’attività professionale.
I quesiti posti dall’istante mirano ad accertare la possibilità di applicare fin dal 2021, anno di ritorno in Italia, il regime forfetario; pur se per lo stesso anno non risulta ancora fiscalmente residente in Italia.
Le cause di esclusione dal regime forfettario
Non possono accedere al regime forfetario, ex legge 190/2015, comma 57:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito (lettera a);
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente(b);
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi (c);
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente (d);
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni(d-bis);
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (d-ter).
Leggi anche: Regime forfettario 2021: requisiti, adempimenti e percentuali di tassazione
La risposta n° 257 del 16 aprile 2021
La risposta n° 257 del 16 aprile 2021 è incentrata proprio sulle cause di esclusione. In particolare, l’istanze, iscritto all’AIRE, svolge l’attività di lavoro dipendente all’estero. Il reddito di lavoro dipendente percepito annualmente è superiore a 30.000,00 Euro. Tale rapporto di lavoro dipendente cesserà nel 2021.
Essendo intenzionato a rientrare in Italia e intraprendere una propria attività professionale, ha chiesto chiarimenti al Fisco sulla possibilità di applicare il regime forfettario già dal 2021.
Il dubbio riguarda i seguenti aspetti ossia cause di esclusione.
I quesiti posti all’Agenzia delle entrate
Nello specifico è stato chiesto all’Agenzia se:
- la causa di esclusione del “non residente” ( lettera b) – sia riferita solo a quei soggetti che intendano intraprendere un’attività d’impresa o di lavoro autonomo professionale in Italia, pur continuando a risiedere e dimorare all’estero (sempre iscritti all’AIRE) per più di 183 giorni, o anche a coloro che, facendo rientro in Italia negli ultimi mesi dell’anno (come nel caso in esame), vi trasferiscano stabilmente la residenza e la dimora, risultando però presenti, nel primo anno d’imposta, per un periodo inferiore ai 183 giorni;
- se il limite dei 30.000 euro di cui alla lettera d-ter) si applichi anche al contribuente che, in corso d’anno, cessi il rapporto di lavoro all’estero da cui percepisce redditi superiori a tale soglia e trasferisca la residenza in Italia.
Ulteriore dubbio è rappresentato dal fatto che i principia committenti dell’attività professionale che andrà a svolgere saranno committenti esteri.
Il contribuente forfettario può avere rapporto con altri paesi UE o extra UE?
L’istante ritiene di poter applicare il regime forfettario già dal 2021. Questo perchè, a suo dire, lo status di non residente per l’anno d’imposta 2021, non dovrebbe essere una causa di esclusione. Il legislatore incentiva il rientro degli italiani all’estero. L’istante si riferisce alle agevolazioni previste per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia per svolgere attività di lavoro dipendente, di impresa o professionale, ex art.16 del D.Lgs 147/2015 e ss.mm.ii.
Il parere dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate ritiene che nel 2021 l’istante non può accedere al regime forfettario. Questo perché nello stesso anno manterrà l’iscrizione all’AIRE e continuerà a risiedere all’estero per la maggior parte del 2021 ossia per un periodo di almeno 183 giorni.
A tal proposito, è fiscalmente residente in Italia chi per la maggior parte dell’anno (almeno 183 giorni l’anno, 184 in quelli bisestili):
- è iscritto nell’Anagrafe delle persone residenti in Italia, oppure
- ha il proprio domicilio o la propria dimora abituale in Italia.
Attenzione, come specificato dall’Agenzia delle entrate sul proprio portale istituzionale: sono, inoltre, considerati residenti in Italia i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con il decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
In caso di trasferimenti in corso d’anno, se il soggetto risiede in Italia per meno di 183 giorni (184 per anni bisestili), la suddivisione in due parti del periodo d’imposta è riconosciuta solo nelle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione:
- con la Svizzera (articolo 4, Convenzione tra Italia e Confederazione svizzera, firmata a Roma il 9 marzo 1976, e ratificata con la Legge n. 943/1978) e
- con la Germania (punto 3 del Protocollo alla Convenzione tra Italia e Repubblica federale di Germania, firmata a Bonn il 18 ottobre 1989, e ratificata con la Legge n. 459/1992),come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 471/E del 03/12/2008 – pdf.
Conclusioni
Ulteriore condizioni che determina l’esclusione dal regime forfetario è rappresentata dal fatto che il contribuente percepisce un reddito lordo da lavoro dipendente superiore a 30.000 euro. Non incide il fatto se il datore di lavoro sia straniero o nostrano. Tuttavia, il monte reddituale percepito, non rileva se nel corso dell’anno ossia nell’anno precedente l’acceso al forfettario l’attività di lavoro dipendente è cessata.
Sulla base della ricostruzione fatta finora, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che se il rapporto di lavoro dipendente cesserà nel 2021 e il contribuente rientra in Italia e sia qui residente ai fini fiscali, potrà applicare il regime forfettario dal 2022. In sostanza, è precluso l’accesso già dal 2021 sia perchè il rapporto di lavoro è ancora in esser sia perché nello stesso anno l’istante non è fiscalmente residente in Italia.
Inoltre, la presenza di committenti stranieri non è da ostacolo al regime forfettario. Infatti non vi è alcuna disposizione legislativa che ai forfetari la possibilità di intraprendere rapporti commerciali con altri paesi UE o extra UE.
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