Il 30 aprile il Governo ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del Decreto Crescita (Decreto-Legge 34 del 30 aprile 2019) e vi sono novità importanti anche per la figura del Datore di lavoro in regime forfettario. Per i forfettari diventano infatti obbligatorie le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati. Il Dl 34/2019 ha ripristinato tutte le ritenute fiscali a partire dal 1° gennaio 2019.
Quindi datori di lavoro e consulenti dovranno ora aggiornare i loro archivi e calcolare le ritenute a decorrere da tale data. Sempre che nel dubbio non l’abbiano già fatto dall’inizio; infatti l’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che, anche effettuando tali ritenute, il forfettario non sarebbe decaduto dal regime agevolato. Ma vediamo di ricapitolare un po’ la situazione.
Decreto Crescita: Datore di lavoro in regime forfettario
Il Decreto in oggetto, all’articolo 6, va a recuperare una situazione molto dibattuta negli ultimi mesi. Infatti con l’estensione dell’importo dei ricavi o dei compensi percepiti e l’ulteriore modifica che prevede che non è più motivo di esclusione dal regime l’aver sostenuto spese legate a lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori per un ammontare superiore complessivamente a 5.000 euro lordi, numerosi sono i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni che dal 1° gennaio 2019 hanno deciso di aderire al regime forfettario.
La Legge di bilancio ha di fatto ampliato la platea degli aderenti a tale regime fiscale agevolato prevedendone l’accesso a coloro che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero compensi non superiori a 65.000 euro ed anche in presenza di lavoratori dipendenti. Modifica importante che ha eliminato i requisiti previsti precedentemente necessari ai fini dell’accesso al regime agevolato come ad esempio i valori dei ricavi e/o compensi percepiti differenziati sulla base del codice ATECO.
È evidente che ampliando il totale dei compensi ed eliminando l’importo di cui sopra numerose sono le figure che occupano personale dipendente. Ma come avrebbe dovuto comportarsi il datore di lavoro in regime fiscale forfettario con dipendenti in qualità di sostituto d’imposta prima del Decreto Crescita?
Datore forfettario prima del Decreto Crescita
Il dilemma nasceva dal comma 69 dell’art. 1 legge n. 190/2014 il quale espressamente esclude i contribuenti forfettari dalla qualifica di sostituto d’imposta. Questo significa che questi non erano tenuti ad operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.
Calato nei fatti questo significa che durante il rapporto di lavoro il datore di lavoro non era tenuto ad effettuare la trattenuta, ed il relativo versamento, delle ritenute fiscali ai propri dipendenti, non assumendo così la veste di sostituto d’imposta.
Ciò significa che al momento dell’erogazione della retribuzione si sarebbe dovuto indicare la ritenuta previdenziale, ma non quella fiscale. Questo emergeva anche dal parere fornito dalla Fondazione Studi dei consulenti del lavoro.
Leggi anche: Regime forfettario 2019: regole, pro e contro del regime fiscale agevolato
E le addizionali calcolate nel 2018?
Rimaneva solo un dubbio. Il datore di lavoro che nel 2018 non era forfettario, quindi assumeva la veste di sostituto d’imposta al momento del conguaglio fiscale ha prontamente calcolato le addizionali 2018, le quali vengono versate a rate nell’anno successivo.
Anno, il 2019 in cui il datore di lavoro rientra nel regime forfettario. Come si deve comportare con quegli importi?
Sarebbe stato sicuramente necessario un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Allo stato precedente il datore di lavoro, forfettario, anche se non rivestiva la carica di sostituto d’imposta avrebbe dovuto comunque riportare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto percettore del compenso per il quale non era stata versata la ritenuta d’acconto e l’ammontare del compenso corrisposto.
Obbligo di comunicazione nella dichiarazione dei redditi
Compilando apposito quadro, RS, dell’Unico, indicando il codice fiscale di chi ha percepito il compenso per il quale non era stata operata la ritenuta. Il datore di lavoro avrebbe dovuto rilasciare al lavoratore la dichiarazione con i dati riferiti ai compensi corrisposti, ma sui quali non erano state effettuate ritenute. Nella Certificazione Unica si sarebbe compilata la sezione legata ai assistenziali e previdenziali; mentre sarebbe rimasta esclusa dalla compilazione ed invio del modello 770 non avendo dati fiscali da dichiarare.
Datore di lavoro in regime forfettario dopo il Decreto Crescita
Il Decreto Crescita ha di fatto rimosso questa incongruenza andando a ripristinare in capo al datore di lavoro, anche se in regime forfettario, la qualità di sostituto d’imposta sin dal 1° gennaio 2019. Pertanto tutto torna come prima e:
- chi non ha provveduto al calcolo e al versamento delle ritenute fino ad oggi dovrà provvedere anche agli arretrati;
- chi invece ha deciso di seguire l’istinto e ha provveduto, nonostante la norma, a fare i calcoli e versare le ritenute non dovrà fare nulla e potrà continuare ad operare normalmente.
Obblighi del lavoratore con datore di lavoro forfettario
Fino all’anno scorso il lavoratore era esonerato dal calcolo e dal versamento dell’IRPEF; queste operazioni infatti ricadono in capo al datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta. Da quest’anno il lavoratore dipendente di un datore di lavoro in regime forfettario si sarebbe trovato in una posizione “scomoda”.
Ricadeva infatti su di sé l’obbligo di effettuare la propria dichiarazione dei redditi per assoggettare fiscalmente quanto percepito nell’anno fiscale di competenza. Per fortuna per lui però è arrivato il nuovo provvedimento inserito nel Decreto Crescita che ha ripristinato tutto alla normalità.
Decreto Crescita 2019: testo definitivo del Dl 34 del 30 aprile 2019
Alleghiamo infine il testo definitivo del Decreto Crescita 2019 così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Dl 34-2019 - Decreto Crescita (446,2 KiB, 825 hits)
Segui gli aggiornamenti su Google News!
Segui Lavoro e Diritti su WhatsApp, Facebook, YouTube o via email