Dopo l’approvazione del modello per aderire alla definizione agevolata dei contenziosi tributari con il Fisco, prevista dalla legge di riforma del processo tributario, il DL 115/2022, decreto Aiuti-bis, post conversione in legge, rivede a livello temporale le liti che possono essere oggetto di definizione agevolata. Si deve sempre trattare di liti che si trovano innanzi alla Cassazione. Tuttavia viene ora espunto il limite temporale del 15 luglio 2022 a cui bisognava fare riferimento per individuare i procedimenti ammissibili alla definizione.
Vediamo come cambia la definizione agevolata delle liti tributarie dopo l’intervento della legge di conversione del decreto Aiuti-bis. Le novità entreranno in vigore dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Cos’è e come funziona la definizione agevolata delle liti tributarie
L’art. 5 della Legge n°130/2022, legge di riforma del processo tributario, permette la chiusura agevolata e anticipata delle liti con l’Agenzia delle entrate pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.
L’adesione è subordinata al pagamento di una percentuale da calcolare rispetto:
- al valore della controversia e
- in base allo stato del giudizio.
Si deve trattare di contenziosi rispetto ai quali il contribuente abbia vinto uno dei due primi gradi di giudizio (CTP o CTR). Dunque, se nel giudizio contro il Fisco, il contribuente ha perso sia il primo che il secondo grado, non potrà aderire alla definizione agevolata.
Detto ciò, la percentuale da versare è rapportata al valore della controversia ossia alla maggiore imposta richiesta e oggetto di contestazione in primo grado, al netto di sanzioni e interessi.
Quanto bisogna pagare per chiudere la partita con il Fisco?
Gli importi da versare sono così determinati:
- con l’Agenzia delle entrate integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e valore delle liti non superiore a 100mila euro, pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia;
- con l’Agenzia delle entrate soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito e valore delle liti non superiore a 50mila euro, pagamento di un importo pari al 20% del valore della controversia.
La soccombenza si valuta in relazione al singolo atto impugnato.
Quali sono le novità nel decreto Aiuti-bis?
Con la legge di conversione del decreto Aiuti-bis, si elimina il riferimento alla data del 15 luglio che conteneva il suddetto articolo 5.
Di conseguenza sono ammessi alla definizione agevolata i procedimenti per i quali il ricorso per Cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge di riforma del processo tributario, cioè il 16 settembre 2022. Per aderire alla definizione agevolata, alla data di presentazione della domanda di adesione, non deve essere intervenuta una sentenza definitiva.
A ogni modo, gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della riforma del processo tributario.
Quando scadono le richieste di adesione?
La domanda di definizione agevolata si deve inviare alla PEC dell’ufficio territoriale del Fisco che è parte nel giudizio di merito entro il 16 gennaio 2023. Serve una distinta richiesta di definizione per ciascuna controversia tributaria in essere con il Fisco.
Alla richiesta devono essere allegati gli F24 con i pagamenti dei suddetti importi.
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