Cos’è e come funziona la detrazione delle spese per attività sportiva sostenuta per i figli nella dichiarazione dei redditi 2023? Ci sono novità rispetto al passato? I dubbi ci arrivano dalla richiesta di chiarimenti pervenuta da parte di un nostro lettore.
Ci spiega che a settembre 2022 lui e la moglie hanno sostenuto la spesa per l’abbonamento alla palestra frequentata dal figlio a carico di entrambi i genitori. In vista della presentazione della prossima dichiarazione dei redditi vorrebbero sapere se l’importo della spesa massima detraibile è autonomo per singolo coniuge ossia se ognuno dei due coniuge potrà detrarre la spesa per la parte effettivamente sostenuta. Inoltre, il dubbio più rilevante riguarda la verifica del requisito anagrafico posto che la detrazione spetta per le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni. Nel caso specifico, il figlio ha compiuto diciotto anni nel corso del 2022.
In tale situazione, è possibile scaricare nella prossima dichiarazione dei redditi la spesa per l’abbonamento alla palestra? Quali indicazioni operative vanno rispettate?
Detrazione spese sportive in dichiarazione dei redditi: come funziona
Prima di rispondere al quesito su esposto, è utile richiamare le principali peculiarità della detrazione delle spese pagate per l’attività sportive praticate dai ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni.
La detrazione del 19%, ex art. 15, comma 1, lett. i – quinquies), del TUIR su un importo massimo di spesa pari a 210 euro, spetta per:
- l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e
- altre strutture e impianti destinati alla pratica sportiva dilettantistica (come definite dall’articolo 1 del decreto interministeriale 28 marzo 2007).
Detto ciò, la detrazione effettivamente riconosciuta dipende anche dal reddito di colui che vuole scaricare la spesa in dichiarazione dei redditi.
Infatti, l’agevolazione spetta per intero (210 euro*19%=40 euro) ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
Inoltre, le spese, per essere detratte, devono essere documentate attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti la modalità di pagamento “tracciabile”.
Si veda a tal proposito la circolare, Agenzia delle entrate, n°24/e 2022.
Leggi anche: Detrazioni spese sostenute per coniuge, figli e altri familiari a carico
Come fare la verifica del requisito anagrafico
Fatta tale doverosa ricostruzione, diamo una risposta al quesito del nostro lettore.
Innanzitutto, per quanto riguarda il requisito anagrafico, questo si deve intendere rispettato anche laddove il figlio in favore del quale è stato pagato l’abbonamento abbia compiuto 18 anni nel corso del periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta; infatti,
Il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 14.1).
Come ripartire la detrazione spese sportive nel 730
In merito alla suddivisione delle spese tra i coniugi, la spesa massima detraibile è pari a 210 euro per ciascun ragazzo.
Tale limite deve essere inteso quale soglia massima riferita alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.
Dunque il limite di 210 euro è unico per ciascun figlio. Cosicché, i genitori che partecipano entrambi alle spese, pertanto, dovranno ripartire tra di loro tale ammontare sul quale calcolare la detrazione in relazione all’onere da ciascuno sostenuto, secondo quanto risulta dal documento rilasciato dalla struttura sportiva (vedi circolare 24/e 2022).
Nel caso di specie, ciascuno potrà detrarre l’importo di 105 euro ciascuno, visto che la coppia paga l’importo dell’abbonamento pro quota.
Si ricorda che, come regola generale, se la spesa riguarda i figli, la detrazione spetta al genitore che l’ha sostenuta a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l’altro genitore di tale ultima detrazione.
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