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Home»Fisco e Tasse»Detrazioni 2016 in 730 e Unico, le Faq del Fisco

Detrazioni 2016 in 730 e Unico, le Faq del Fisco

Antonio Maroscia10 Maggio 20163 Mins Read
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Faq dell'Agenzia delle Entrate in materia di IRPEF e detrazioni 2016 prospettate dal Coordinamento Nazionale dei CAF e da altri soggetti

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730 unico dichiarazioni 2016
Dichiarazioni dei redditi 730 e Unico

Con la circolare 18/E del 6 maggio l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su diverse questioni interpretative riguardanti le detrazioni 2016 per le dichiarazioni dei redditi 730 e Unico PF.

Le domande in materia di IRPEF sono state prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e da altri soggetti e riguardano le diverse novità su oneri detraibili e deducibili da inserire nelle dichiarazioni dei redditi 730 e UNICO Persone Fisiche 2016.

La Circolare 18/E è stata rilasciata sotto forma di Faq, ovvero di risposte alle domande più frequenti e gli argomenti trattati vanno dalle novità sul Bonus IRPEF alle spese per iscrizione e mense scolastiche, dalla installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore nei condomini alle spese sanitarie detraibili, per citare alcuni degli argomenti più interessanti.

Novità in tema di detrazioni 2016 per spese sanitarie e spese di istruzione

Come chiarito nella circolare n. 3/E del 2016, l’Agenzia delle Entrate conferma che le spese per la mensa scolastica rientrano tra le spese di istruzione scolastica e pertanto sono agevolabili anche se il servizio è fornito da soggetti diversi dalla scuola. Per fruire dell’agevolazione, nella causale del bonifico o del bollettino postale devono essere indicati il servizio mensa, il nome e cognome dell’alunno e la scuola di frequenza. Chi paga il servizio in contanti o con altre modalità diverse dal bonifico (es. bancomat o buoni mensa), deve chiedere alla scuola o al soggetto che riceve il pagamento un’attestazione che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno. Sia la domanda del contribuente sia l’attestazione sono esenti da imposta di bollo.

Arrivano anche altri chiarimenti in materia di spese sanitarie. In particolare, le spese effettuate all’estero per la crioconservazione degli ovociti e degli embrioni sono detraibili solo se eseguite per finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera autorizzata o da un medico specializzato italiano.

Visto che siamo in tema ricordiamo inoltre che la L. 107/2015 ha modificato l’art. 15 del TUIR prevedendo la detrazione IRPEF sulle spese di:

  • istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali;
  • scuola dell’infanzia del primo ciclo e secondaria di secondo grado, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.

La detrazione si applica su un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di:

  • scuole dell’infanzia;
  • primo ciclo di istruzione;
  • scuole secondarie di secondo grado.

La nuova disciplina si applica sia alle scuole statali che paritarie private e degli enti locali, appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della L. 10 marzo 2000 n. 62.

  Circolare 18/E 2016 Agenzia delle Entrate (399,6 KiB, 840 hits)

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detrazioni fiscali Dichiarazione dei Redditi Modello 730
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