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Home»Fisco e Tasse»Fattura elettronica prestazioni sanitarie: ulteriore rinvio dell’obbligo per il 2024

Fattura elettronica prestazioni sanitarie: ulteriore rinvio dell’obbligo per il 2024

Andrea Amantea8 Gennaio 20243 Mins Read
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Ulteriore rinvio dell'obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie effettuate verso i privati. Ecco i dettagli.

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Fattura elettronica

Alla fine è arrivato l’ulteriore rinvio dell’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rispetto alle prestazioni effettuate verso i privati. Il rinvio è stato inserito in extremis nel DL 215/2023, c.d. decreto Milleproroghe.

Per le prestazioni eseguite verso  le persone giuridiche, indipendentemente dal regime fiscale adottato, la fattura dovrà essere emessa in formato elettronico tramite S.d.I. Non sono ammesse altre opzioni.

Obbligo fattura elettronica prestazioni mediche e sanitarie

Quando si parla di divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, si fa riferimento alle disposizioni di cui:

  • all’articolo 10-bis, Dl 119/2018, il divieto riguarda i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture emesse verso privati e da trasmettere al sistema T.S.(medici, farmacie, fisioterapisti; logopedisti; ecc.);
  • all’articolo 9-bis, comma 2, Dl 135/2018 che dispone il divieto per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Ts, per le prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

Dunque, vige un divieto assoluto di fatturazione elettronica per le prestazioni rese dai professionisti sanitari ai privati per questioni di privacy dei pazienti. Ad esempio, un fisioterapista non può fatturare tramite S.d.I per una prestazione eseguita verso un privato per una o più sedute di riabilitazione.

Cosa diversa è se la prestazione è fatturata ad una persona giuridica. Si pensi alla prestazione resa dallo stesso fisioterapista verso uno o più atleti di una squadra dilettantistica.

In tali casi, la fattura dovrà essere emessa in formato elettronico tramite S.d.I. Facendo attenzione ad indicare solo i dati essenziali richiesti dal decreto Iva in materia di compilazione della fattura. Ad esempio non dovrà essere indicato il nome del paziente. Si veda a tal proposito la risposta, Agenzia delle entrate, n. 307/2019.

Dunque la prestazione non deve essere associabile a quella determinata persona fisica.

Fattura elettronica medici e odontoiatri: slitta al 2024

Il divieto di fatturazione elettronica sarebbe dovuto scadere a fine 2023.

Tuttavia, in extremis, il DL Milleproroghe, ha disposto la proroga per tutto il 2024 del divieto in parola.

Nello specifico, all’art. 3 comma 3 prevede quanto segue:

All’articolo 10 -bis , comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, le parole: «e 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024,»”.

Nel complesso, anche nel 2024  le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche dovranno continuare ad essere emesse in formato cartaceo anche per l’anno 2024. O in alternativa in formato elettronico non in transito dallo S.d.I.

Poco importa se l’operatore sanitario, con partita iva,  è in regime forfetario, semplificato od ordinario.

Ciò vale anche per i soggetti  che non inviano i dati al sistema T.S. Su tale aspetto però c’è da dire che con l’estensione generalizzata dell’obbligo di invio dei dati al sistema T.S. alla quasi totalità degli operatori sanitari, sembra molto difficile intercettare casistiche di esonero alla trasmissione dei dati di spesa.

La proroga del divieto tiene naturalmente conto della sensibilità dei dati collegati alle prestazioni sanitaria sulla quale il Garante della Privacy ha messo più volte in guardia l’Agenzia delle entrate.

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