Un contribuente in regime forfettario non è riuscito a pagare il 2° acconto e il saldo 2021; gli acconti 2022 sono stati regolarmente versati; detto ciò ora vorrebbe pagare il dovuto, magari anche a rate, ma non riesce a capire quale delle sanatorie di cui alla pace fiscale possa effettivamente utilizzare per regolarizzare la propria posizione.
Il contribuente ha regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi dalla quale vengono fuori gli importi da versare a titolo di acconto e di saldo.
Il suo dubbio riguarda la possibilità di sfruttare il c.d. ravvedimento speciale nel caso specifico dell’ omesso versamento. A tal fine, chiarisce che a oggi non ha ricevuto alcuna contestazione da parte del Fisco afferente la violazione commessa.
Quale soluzione è praticabile nel suo caso?
Pace fiscale 2023: le principali misure a disposizione del contribuente
La pace fiscale o tregua fiscale, poco cambia, si articola in un insieme di sanatorie che il contribuente può sfruttare per sanare le irregolarità commesse in materia di imposte sui redditi, Iva, Irpef, ecc.
Aderendo a una delle misure di cui alla pace fiscale, il contribuente ottiene, uno sconto sulle sanzioni da versare al Fisco.
Fanno parte della pace fiscale:
- la Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 159 Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023);
- la Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173);
- il Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178);
- l’Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185);
- la Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205);
- la Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218);
- la Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221);
- la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252).
Fatta tale doverosa ricostruzione veniamo al quesito evidenziato in premessa.
Leggi anche: Tregua fiscale 2023: nuove istruzioni dall’Agenzia delle Entrate
Omesso versamento 2° acconto delle imposte, quale sanatoria è possibile sfruttare?
Il caso specifico riportato in premessa, riguarda un omesso versamento delle imposte, in particolare l’omissione ha riguardato il 2° acconto.
Pe rispondere alla domanda del nostro lettore, dobbiamo partire dai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 2/2023.
In tale sede, l’Agenzia delle entrate ha messo in evidenza come non sono definibili con il ravvedimento speciale:
le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e le violazioni formali.
L’art.36-bis fa riferimento ai controlli automatici delle dichiarazioni. Controlli che permettono all’Agenzia delle entrate di verificare anche ” la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta”.
Dunque l’omesso versamento del 2° acconto è rilevabile tramite controllo automatico e di conseguenza è da escludere il ravvedimento speciale (secondo l’Agenzia delle entrate).
Dunque a questo punto, verrebbe naturale pensare che è ammissibile la definizione agevolata degli avvisi bonari prevista sempre dalla Legge di bilancio; tuttavia il contribuente a oggi non ha ricevuto alcun avviso.
Dunque cosa può fare per rimediare alla violazione commessa?
Posto che è molto discutibile la posizione assunta dall’Agenzia delle entrate nella circolare n°2/2023, al contribuente non rimane che ricorrere al ravvedimento operoso ordinario, ex art.13 del D. Lgs 472/1997; anche effettuando versamenti frazionati, attenzione però, se tra un versamento e l’altro interviene un controllo del Fisco, sul residuo ancora dovuto pagherà le sanzioni piene per omesso versamento (30%).
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