Entro il 12 aprile commercianti al dettaglio e agenzia di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni in contanti effettuate con turisti con cittadinanza non italiana e con residenza fuori dal territorio dello Stato.
La comunicazione riguarda le operazioni in contanti con pagamenti fino a 15.000 euro. In deroga ai limiti ordinari di utilizzo del contante. La scadenza è rimandata al 20 aprile per gli stessi soggetti che liquidano l’Iva con cadenza trimestrale.
Comunicazione preventiva operazioni in contanti con turisti stranieri
In deroga ai limiti all’utilizzo di denaro contante, l’art.3 del D.L. 16/2012, prevede che i commercianti al minuto ovvero le agenzie di viaggi e turismo, qualora effettuino operazioni legate al turismo nei confronti di persone fisiche aventi cittadinanza al di fuori dell’Italia e residenti al di fuori del territorio dello Stato, possono ricevere pagamenti cash fino a 15.000 euro. Il limite precedente era fissato a 10.000 euro. Poi la Legge n°208/2015, Legge di bilancio 2016, lo ha portato a 15.000 euro.
La stessa Legge di bilancio, ha anche ampliato la platea dei turisti che possono beneficiare della deroga. Infatti, possono pagare in contanti fino a 15.000 euro:
- non solo. i cittadini extra UE,
- ma anche i turisti stranieri residenti in Paesi UE e dello Spazio economico europeo.
Tali ultimi soggetti, erano esclusi dalla norma agevolativa che riguardava solo: le operazioni legate al turismo effettuate nei confronti di persone fisiche aventi cittadinanza al di fuori dell’Italia e dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo e residenti al di fuori del territorio dello Stato.
Le condizioni da rispettare
Affinché sia ammessa la deroga ai limiti ordinari di utilizzo del contante, è necessario che l’Agenzia di viaggio e il commerciante al dettaglio (ristoratori, albergatori, ecc) mettano in atto precisi adempimenti.
Infatti, i predetti soggetti, devono acquisire e conservare la documentazione attestante la cittadinanza e la residenza del cliente nonchè versare tempestivamente il contante incassato in un conto corrente specifico. A tal proposito, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, devono versare il denaro contante incassato sul proprio conto corrente e consegnare all’operatore finanziario copia della comunicazione preventiva inviata all’Agenzia delle Entrate.
Infatti, prima di porre in atto tali operazioni in contanti, oltre la soglia ordinaria, occorre inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate (c.2, art. 3 del D.L. 16/2012). La comunicazione deve essere effettuata con le modalità e i termini stabiliti con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 23/3/2012. Nella stesa comunicazione è necessario indicare il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare.
Fatta tale ricostruzione arriviamo all’adempimento in scadenza al 12 aprile.
Operazioni in contanti con turisti stranieri: la scadenza del 12 aprile
Gli stessi soggetti per i quali è in essere l’obbligo di comunicazione preventiva, devono comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni in contanti poste in essere con persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato.
La normativa di riferimento, comma 2-bis, art.3 del D.L. 16/2012 considera ancora il vecchio limite di utilizzo del contante pari a 1.000 euro:
I soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comunicano all’Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1 di importo unitario non inferiore ad euro 1.000, effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo modalita’ e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Ad ogni modo, la comunicazione deve essere inviata:
- una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento,
- entro il 10 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente ed entro il 20 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente.
Per quest’anno, considerando che la data del 10 aprile cade di sabato, l’adempimento è rinviato al lunedì immediatamente successivo ossia al 12 aprile.
Operazioni in contanti con turisti stranieri: l’invio della comunicazione
La comunicazione è effettuata attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del modello “comunicazione polivalente”. Sulla base delle indicazioni fornite con il provvedimento del 2 agosto 2013.
Nello specifico, la comunicazione avviene in via telematica. Tramite apposito software dell’Agenzia, compilando il quadro TU del modello polivalente approvato con il . Fra i dati da indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita del cessionario o committente, lo Stato estero e indirizzo di residenza del cessionario o committente, la data di emissione del documento/fattura, il numero della fattura e la data di registrazione, l’imponibile e l’Iva applicata.
L’Agenzia delle entrate, in base a quanto riportato sulla propria rivista Fiscooggi specifica che l’adempimento comunicativo riguarda le operazioni di:
- di importo minimo di 3mila euro fino al 30 giugno 2020 e di importo minimo di 2mila euro dal 1° luglio 2020.
- fino ad un massimo 15mila euro.
Operazioni in contanti: regole generali
Per le operazioni nazionali, il limite di utilizzo del contante infatti è stato abbassato da 3mila a 2mila euro dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. A partire dal 1° gennaio 2022, invece, la soglia sarà ulteriormente abbassata a 1.000 euro (articolo 49, comma 3-bis, Dlgs n. 231/2007). La normativa di riferimento per la comunicazione delle operazioni legate al turismo è rimasta ferma al vecchio limite di 1.000 euro.
Senza tenere conto delle modifiche alle soglie di utilizzo del contante intercorse nel tempo. Quindi, in base alla normativa, dovrebbero essere comunicate le operazioni da 1.000 a 15.000 euro. Non da 2.000 (ad oggi) a 15.000 euro. Come detto sopra, la soglia di utilizzo del contante è stata innalzata a 15mila euro per gli stranieri che effettuano acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo presso commercianti al minuto e agenzie di viaggio (articolo 3, comma 1 del Dl n. 16/2012).
Su tale passaggio, sarebbe necessario un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle entrate.
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