Laddove l’azienda stipuli accordi non in linea con la disciplina normativa riguardante la detassazione dei premi di produzione e di risultato (articolo 1, commi da 182 a 189, della Legge 208/2015), il datore di lavoro può applicare il regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva al 10%) esclusivamente sui premi maturati dopo gli accordi integrativi aziendali.
Il chiarimento è giunto dall’Agenzia delle Entrate con l’Interpello 456 del 31 ottobre 2019. Nel documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria risponde a un datore di lavoro che, in data 6 settembre 2016, aveva sottoscritto degli accordi aziendali con i lavoratori. Gli accordi, in particolare, riguardavano il triennio 2016, 2017 e 2018, ed erano finalizzati all’erogazione di premi di risultato di ammontare variabile, il cui riconoscimento è soggetto ad un rigoroso e puntuale processo di programmazione, monitoraggio e controllo.
Nel 2018, sono state apportate integrazioni al precedente accordo del 2016, al fine di individuare, dal periodo d’imposta 2018, gli indicatori di riferimento per la parametrazione dei premi spettanti. In particolare, nell’accordo si stabiliva che i premi di risultato venissero erogati solo agli operai:
- con un anticipo del 30% all’inizio dell’anno di riferimento;
- con il saldo (70%) nei primi mesi dell’anno successivo.
Premi di produzione: la norma
I premi di produzione, consentono al datore di lavoro di fruire di misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali. L’agevolazione consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10% per importi non superiori a 3.000 euro.
Ai fini dell’erogazione dei premi di produzione, nonché dell’agevolazione fiscale è necessario che la corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal D.I. del 25 marzo 2016
La detassazione, inoltre, è subordinata l’applicazione dell’agevolazione alla circostanza che l’erogazione delle somme avvenga in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2015.
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Premi di risultato: deposito accordi
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare del 15 giugno 2016, n. 28/E, gli accordi già in essere alla data di pubblicazione del suddetto decreto potevano essere integrati. Quindi, l’accordo integrativo doveva essere depositato entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità.
Nella fattispecie in esame, si rileva che l’accordo del 6 settembre 2016, seppur sottoscritto dopo l’entrata in vigore del citato decreto, non era conforme alle disposizioni di legge. Sul punto, però, l’agevolazione fiscale può ritenersi assolta poiché la maturazione del premio è avvenuta successivamente alla stipula del contratto.
Ne consegue che i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.
Premi di risultato, parere dell’Agenzia delle Entrate
Dunque, qualora la misurazione degli indicatori individuati nell’accordo integrativo rilevi, al 31 dicembre 2018, un incremento del loro valore rispetto a quello che i medesimi indicatori registravano al 30 giugno 2018, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% potrà riguardare solo il 50% del premio di risultato del 2018.
Pertanto, nel caso in concreto, il datore di lavoro in sede di conguaglio 2020 potrà recuperare le maggiori ritenute operate sul 50% del totale del premio relativo all’anno 2018. Per gli anni successivi, invece, l’imposta sostitutiva potrà trovare applicazione a condizione che:
- l’indicatore di riferimento assicuri comunque conformità ai parametri normativi vigenti;
- sia individuato in data antecedente l’inizio del periodo di maturazione della retribuzione incentivante.
Infine, precisa l’Agenzia, a nulla rileva la circostanza che ai fini della determinazione del premio di risultato, gli indicatori di performance di stabilimento abbiano una differente incidenza, rispettivamente del 70% e del 30%.