E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 149 del 27 giugno 2013, il Decreto Interministeriale dell’8 marzo 2013 , riguardante la “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell’ISEE” (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
Il provvedimento di riforma, nasce in attuazione dell’articolo 5 del cd. “Decreto Salva Italia” e, introduce una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’ ISEE finalizzate ad una definizione dell’ISEE più efficace e più equa nella valutazione della condizione economica delle famiglie.
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Vediamolo in dettaglio
L’articolo 1 del decreto riporta le definizioni utilizzate nel testo. Si evidenziano, in particolare,le definizioni di “prestazioni sociali” e di “prestazioni sociali agevolate”,nonchè, definizioni di particolari tipologie di prestazioni agevolate cui si applicano definizioni diverse dell’indicatore: “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria” e “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni”.
Per Prestazioni sociali tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonchè quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
Per Prestazioni sociali agevolate si definiscono le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;.
Il provvedimento istituisce, presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, una banca dati sulle prestazioni sociali agevolate, al fine di incrementare le relative verifiche. Le informazioni che costituiscono la banca dati delle prestazioni sociali agevolate sono le seguenti:
- dati identificativi dell’ente erogatore e del beneficiario;
- tipologia delle prestazioni sociali agevolate;
- informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delle prestazioni sociali agevolate.
L’art 3 del decreto interministeriale definisce le Integrazioni al sistema informativo ISEE nel caso in cui sia stato accertato in via definitiva un maggior reddito, sulla base dello scambio di informazioni tra l’Agenzia delle entrate e l’INPS ovvero delle informazioni sulle eventuali discordanze tra componenti dell’ISEE note all’anagrafe tributaria e quanto indicato nella DSU, nonche’ del nuovo valore ISEE calcolato sulla base del maggior reddito rilevato come esito della verifica, specificando se si tratti di maggior reddito accertato in via definitiva ovvero di discordanze con quanto presente negli archivi dell’anagrafe tributaria.
L’art 4 disciplina l’utilizzo della banca dati sulle prestazioni sociali agevolate al fine di rafforzare i controlli connessi all’erogazione di prestazioni sociali agevolate condizionate all’ISEE, all’irrogazione di sanzioni per la fruizione illegittima delle medesime prestazioni, nonchè per le attività di programmazione, monitoraggio e valutazione in materia di politiche sociali. Infine, l’art. 5 si riferisce al trattamento e alla sicurezza dei dati contenuti nella banca dati.
Il testo integrale del decreto lo trovate sotto
Decreto interministeriale 8 marzo 2013 (434,3 KiB, 1.036 hits)