Fino al 31 dicembre, è possibile beneficiare di una serie di agevolazioni per la rateizzazione delle cartelle esattoriali. Comprese quelle ricevute subito dopo la fine del periodo di sospensione dell’attività di riscossione. Ad esempio, fino al 31 dicembre, per le richieste di rateazione presentate per debiti fino a 100.000 euro, è possibile ottenere subito la dilazione del pagamento. Inoltre per questa procedura non è necessario allegare l’ISEE.
Ma questa non è l’unica agevolazione in essere fino al 31 dicembre 2021. Di seguito i dettagli.
Rateizzazione cartelle esattoriali: i decreti emergenziali Covid-19
I decreti emergenziali che si sono susseguiti nel corso della pandemia da Covid-19 hanno prorogato di volta in volta la sospensione dell’attività di riscossione. Molte famiglie sono in crisi, il problema principale era ed è la carenza di liquidità. Per rimandare il pagamento delle cartelle e di altri debiti affidati all’Agente della riscossione, ossia avvisi di addebito INPS, accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle entrate ecc, il Governo ha sospeso i pagamenti dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Dopo tale data ossia entro il 3o settembre (31 ottobre per le rateazioni in essere all’8 marzo) si doveva comunque pagare.
Anche chi ha da poco ricevuto la cartella esattoriale è chiamato a versare il dovuto, senza possibilità di proroga. Tuttavia, c’è una possibilità per limitare i danni.
Il riferimento è alla richiesta di rateazione delle somme dovute all’Agente della riscossione (ex Equitalia). Ebbene, con la richiesta di rateazione il contribuente può ottenere la possibilità di pagare il dovuto pagando mensilmente. Con rate costanti o crescenti.
Dalla presentazione della richiesta e finché il contribuente è in regola con i pagamenti delle rate, l’Agenzia delle entrate-Riscossione non potrà attivare nuove procedure cautelari o esecutive, quali nuovi fermi o ipoteche.
Rateizzazione cartelle esattoriali, agevolazioni: fino al 31 dicembre diverse possibilità
Fino al 31 dicembre, è possibile beneficiare di una serie di agevolazioni per rateizzare le cartelle esattoriali. Comprese quelle ricevute subito dopo la fine del periodo di sospensione dell’attività di riscossione. Ad esempio, fino al 31 dicembre, per le richieste di rateazione presentate per debiti fino a 100.000 euro, è possibile ottenere subito la dilazione del pagamento. Senza che sia necessario allegare l’ISEE.
Ciò in deroga alla norma generale, ex art.19 del DPR 602/73. In base alla quale non è necessario presentare l’ISEE per le richieste presentate per debiti fino a 60.000. Ora il limite viene innalzato a 100.000 euro.
Sarà sufficiente dichiarare, nel modello R1, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Senza aggiungere alcuna documentazione.
La richiesta di rateazione può essere presentata anche on line. Senza recarsi in ufficio.
Ma questa non è l’unica agevolazione in essere fino al 31 dicembre 2021.
Infatti:
- per le rateizzazioni riferite a richieste concesse dopo l’8 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021 il contribuente decade dalla rateazione se non paga dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque ordinariamente previste (D.L. Ristori e Rilancio);
- entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione, conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27), possono presentare una nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.
Deroga alla regole ordinarie
Anche tale ultima previsione opera in deroga alle regole ordinarie. Regole che prevedono, nel momento in cui la dilazione è decaduta, la necessità di pagare tutti gli arretrati prima di richiedere una nuova rateazione per gli stessi debiti. Ad ogni modo, la durata della nuova rateazione non potrà andare oltre il numero massimo di rate non ancora scadute alla data di presentazione della nuova richiesta.
Sul primo punto, dal 1 °gennaio 2022, per i piani di dilazione concessi a partire da tale data, la decadenza si ha dopo 5 rate non pagate. Anche non consecutive.
Grazie al D.L. 146/2021, c.d decreto fiscale, per le rateazioni in corso alla data dell’8 marzo 2020, data di inizio sospensione dell’attività di riscossione, la decadenza del piano di rateazione si ha dopo 18 rate non pagate. Anche non consecutive.
Contribuenti decaduti dalla rottamazione-ter e dal saldo e stralcio
Possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute anche i soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme in scadenza nel 2019. Il “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020) ha esteso anche ai contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017), la possibilità di chiedere, entro il 31 dicembre 2021, la rateizzazione del pagamento per le somme ancora dovute.
Indicazioni ribadite sul portale dell’Agente della riscossione, sezione rateizzazioni.
Infine, per richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 (come previsto sempre dal “Decreto Ristori”), il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
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