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Home»Fisco e Tasse»Regime forfettario 2020: i premi di risultato concorrono ai limiti di reddito da dipendente

Regime forfettario 2020: i premi di risultato concorrono ai limiti di reddito da dipendente

Andrea Amantea25 Settembre 20204 Mins Read
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I premi di risultato al 10% concorrono al limite di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente per accedere al regime forfettario.

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Regime forfettario
Regime forfettario

Anche i premi di risultato sono considerati redditi da lavoro dipendente e come tali concorrono alla verifica delle cause ostative per l’accesso al regime forfettario.

Le somme percepite dal contribuente quali premi di risultato e quindi tassate con l’aliquota sostitutiva al 10% rilevano nel limite di reddito di lavoro dipendente di euro 30.000, il cui superamento è causa di esclusione dal regime forfettario per imprese e autonomi.

Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 398 del 23 settembre.

Regime forfettario 2020

Ai fini dell’accesso e della permanenza al regime forfettario, Legge 190/2014, devono essere rispettati precisi requisiti. Tuttavia al di là dei requisiti richiesti possono essere individuate specifiche cause di esclusione, in presenza delle quali i suddetti requisiti di accesso non devo essere proprio verificati.

La causa di esclusione comporta a monte, l’impossibilità di accedere al regime forfettario.

I requisiti di accesso

Possono accedere al forfait, i contribuenti che nell’anno precedente a quello di applicazione del forfait:

  • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000,
  • hanno sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti.

Accanto ai requisiti di accesso sono fissate specificate cause di esclusione.

Leggi anche: Regime forfettario 2020: chiarimenti dell’Agenzia Entrate sui nuovi requisiti

Cause di esclusione dal regime forfettario

Non possono applicare il regime forfettario coloro che:

  •  si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • sono non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.

Ulteriori cause di esclusioni; sono esclusi altresì dal regime forfettario:

  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente SRL o associazioni in partecipazione. Le quali esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;
  • i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o ad essi assimilati  eccedenti l’importo di 30.000 euro.

Limite di 30 mila euro di reddito da lavoro dipendente

La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Proprio su tale ultima causa di esclusione è intervenuta l’Agenzia delle entrate, con la risposta n° 398 del 23 settembre.

In particolare è stato chiesto all’Agenzia se i premi di risultato  conseguiti dal lavoratore dipendente concorrono alla soglia dei 30.000.

Per meglio intenderci ipotizzando un contribuente che nell’anno precedente all’accesso al forfait si trova nelle seguente situazione:

  • redditi da lavoro dipendente pari a 28.000 €;
  • premi di produttività € 6.000.

In tale caso il contribuente può accedere al forfetario? Qual è la corretta qualificazione reddituale da dare ai premi di risultato?

I premi di risultato e il regime fiscale forfettario

I premi di risultato possono si distinguono dalla retribuzione ordinaria:

  • sono collegati alle performance aziendali o
  • di reparto/ufficio

Difatti si tratta di redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente.

I premi di risultato possono essere  collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ecc.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Secondo l’Agenzia delle entrate:

  • posto che la causa di esclusione  relativa alla percezione di redditi da lavoro dipendente(lettera d-ter), comma 57, legge n. 190/2014) richiama espressamente i redditi di lavoro dipendente e ad essi assimilati;
  • ai fini della determinazione del limite di 30.000,00 euro,

rilevano anche i premi di risultato conseguiti dal lavoratore dipendente.

Attenzione alla corretta applicazione del regime di cassa allargato.

In applicazione del regime di cassa, i redditi percepiti entro il 12 gennaio dell’anno (N+1) concorreranno alla verifica della soglia di 30.000 dell’anno precedente (N).

Cosa succede se il contribuente forfettario e allo steso tempo dipendente, in corso d’anno si accorge di aver già superato il limite di 30.000 €?

In tale caso il contribuente esce dal forfettario dall’anno successivo.

“il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di cui al comma 54 ovvero si verifica una delle cause ostative previste dal comma 57”.

A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L. n. 98 del 2011, non è contemplata la cessazione del regime in corso d’anno.

Indicazioni ribadite nella circolare, Agenzia delle entrate, n° 9/2019.

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