Laddove non sia stato presentato ricorso avverso la cartella esattoriale nei termini di legge, la notifica di un provvedimento di revoca della sospensione, non legittima il contribuente alla sua impugnazione. Infatti tale ultimo atto non ristabilisce i termini per proporre ricorso avverso la cartella.
E’ questo l’importante posizione espressa della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, sentenza n. 224 del 7 febbraio 2022.
Revoca sospensione della cartella esattoriale: il motivo del contendere
La questione oggetto di giudizio verteva sull’impugnabilità della cartella da avviso bonario; infatti, per i controlli posti in essere dall’Agenzia delle entrate, controlli automatizzati o formali, non è prevista l’emissione dell’accertamento esecutivo.
L’Agenzia delle entrate procede prima:
- ad emettere l’avviso bonario (tecnicamente comunicazione di irregolarità) e poi in caso di inadempienza
- procede all’iscrizione a ruolo e trasmettere il carico all’Agenzia delle entrate-riscossione che provvede al suo recupero.
Detto ciò, nel caso specifico, una società, una volta ricevuto l’avviso bonario, aveva fornito elementi che le hanno permesso di ridurre la pretesa del Fisco. Tuttavia, senza provvedere a pagare gli importi residui come da rettifica dello stesso avviso bonario. Da qui l’emissione della cartella esattoriale.
Infatti, trascorsi i 30 giorni senza il pagamento, l’ufficio avvia la procedura di riscossione per recuperare: l’imposta, gli interessi e la sanzione piena (30%).
Cos’è e come funziona l’autotutela e lo sgravio della cartella
L’Agenzia delle entrate, sulla base di una nuova memoria presentata dalla società, provvedeva allo sgravio parziale della cartella di pagamento. Infatti, ciò è ammesso in applicazione della c.d. autotutela.
Da qui, sospendeva la riscossione delle somme richieste, in attesa di un ulteriore esame dell’istanza di parte. Infatti, rientra tra i poteri dell’Ente quello di disporre, anche d’ufficio, la sospensione degli effetti dell’atto che appaia illegittimo o infondato.
Concluso l’esame dell’istanza di parte, l’Ufficio notificava alla società un provvedimento di revoca della sospensione.
Attenzione, la presentazione di un’istanza di autotutela non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario.
Ecco perchè la cartella di pagamento che in precedenza è stata notificata alla società, è diventata definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge.
Perchè il provvedimento di revoca è stato impugnato
Secondo la società, nel caso specifico, trovava piena applicazione la norma secondo cui:
La sospensione degli effetti dell’atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest’ultimo, anche l’atto modificato o confermato”.
Da qui, la società impugnava il provvedimento di revoca della sospensione, insieme alla cartella di pagamento.
Secondo la società, l’impugnazione di un nuovo atto (provvedimento di revoca della sospensione) assieme alla cartella emessa in precedenza, permetteva di ritenere rispettati i termini per proporre ricorso avverso tale ultimo atto. Il termine è di 60 giorni dalla notifica della cartella.
Quali sono le conclusioni della Commissione Tributaria di Catanzaro
Arriviamo così alla sentenza della Commissione Tributaria di Catanzaro, sentenza n. 224 del 7 febbraio 2022.
Seppur è da considerare legittima l’impugnazione della revoca della sospensione, questa permette di produrre effetti anche sull’atto originario impugnato e poi sospeso (la cartella) solo se non siano ancora spirati i 60 giorni perentori previsti dalla Legge.
Dunque, laddove non si presenti ricorso avverso la cartella esattoriale nei termini di legge, la notifica di un provvedimento di revoca della sospensione non legittima il contribuente alla sua impugnazione. Infatti, tale ultimo atto non ristabilisce né sospende i termini per proporre ricorso avverso la cartella.
Ad ogni modo, qui è in discussione anche l’idoneità della revoca della sospensione ad essere considerata quale atto modificativo o confermativo della cartella. Situazione non ravvisabile nel caso specifico.
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