Il Ministero del lavoro, con circolare nr. 43 dell’8 novembre 2013, fornisce alcune istruzioni operative in materia di diritto di accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva. La circolare fa seguito alla sentenza del Consiglio di Stato nr. 4035 dello scorso luglio 2013, dove si esclude, pur entro certi limiti e, previa valutazione motivata caso per caso, il diritto del datore, all’accesso alle dichiarazioni rilasciate dal lavoratore durante le ispezioni.
La sentenza sopra indicata, affronta la tematica della legittimità del provvedimento di diniego relativo ad una richiesta di accesso alle dichiarazioni dei lavoratori sentiti nel corso di una verifica ispettiva. L’accesso veniva chiesto da un coobbligato in solido del datore di lavoro.
Accesso alle dichiarazioni dei lavoratori rese durante le ispezioni
Sul tema, la giurisprudenza è stata molto altalenante; si è andati da un orientamento favorevole al diritto di accesso come corollario del più ampio diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione ad un orientamento che, viceversa, considerava legittimo il diniego di accesso agli atti motivati dalle esigenze di tutela della riservatezza dei lavoratori unitamente a quella di preservazione della pubblica funzione di vigilanza.
Nel primo senso, alcune sentenza del Consiglio di Stato, consentiva l’accesso alle dichiarazioni dei lavoratori, anche sulla base della possibilità (tra l’altro mai esercitata) da parte dell’Amministrazione, di intervenire per modificare ( cancellando e rendendo invisibili i nomi dei lavoratori), in modo da consentire il giusto contemperamento tra gli opposti interessi in gioco (il diritto di difesa del datore da un lato, e, il diritto alla riservatezza del lavoratore dall’altro).
Altre pronunce invece, hanno ritenuto legittimo il diniego all’accesso sulla base degli artt. 2 e 3 DPM nr. 757/94 a “motivo della salvaguardia di possibili azioni pregiudizievoli, recriminatorie o di pressione verso il lavoratore”.
La sentenza del Consiglio di Stato ricorda intanto “che le disposizioni in materia di diritto di accesso mirano a coniugare la ratio dell’istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità dell’Amministrazione – nei termini di cui all’art. 22 della citata legge n. 241/90 – con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti e fra questi – specificamente – quelli dei soggetti “individuati o facilmente individuabili”…che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza” ( art. 22 cit., comma 1, lettera c).”
Accesso alle dichiarazioni dei lavoratori rese durante le ispezioni
Il Giudice amministrativo prende poi in esame il successivo articolo 24 della medesima legge, che disciplina i casi di esclusione dal diritto in questione, prevedendo al sesto comma casi di possibile sottrazione all’accesso in via regolamentare e fra questi – al punto d) – quelli relativi a “documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’Amministrazione dagli stessi soggetti a cui si riferiscono”.
In via attuativa, il D.M. 4.11.1994, n. 757 (regolamento concernente le categorie di documenti, formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto di accesso) inserisce fra tali categorie – all’art. 2, lettere b) e c) – “i documenti contenenti le richieste di intervento dell’Ispettorato del Lavoro”, nonché “i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi”.
“In rapporto a tale quadro normativo, anche la giurisprudenza ha più volte confermato la sottrazione al diritto di accesso della documentazione, acquisita dagli ispettori del lavoro nell’ambito dell’attività di controllo loro affidata (cfr. Cons. St., sez. VI, 27.1.1999, n. 65, 19.11.1996, n. 1604, 22.4.2008, n. 1842 e 9.2.2009, n. 736).
La sentenza riconosce come , “ in via generale, le necessità difensive – riconducibili ai principi tutelati dall’art. 24 della Costituzione – sono ritenute prioritarie rispetto alla riservatezza di soggetti terzi ed in tal senso il dettato normativo richiede che l’accesso sia garantito “comunque” a chi debba acquisire la conoscenza di determinati atti per la cura dei propri interessi giuridicamente protetti (art. 20, comma 7, L. n. 241/90 Cit.) ma, al contempo precisa che “la medesima norma tuttavia – come successivamente modificata tra il 2001 e il 2005 (art. 22 L. n. 45/01, art. 176, c. 1, D.Lgs. n. 196/03 e art. 16 L. n. 15/05) – specifica con molta chiarezza come non bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l’accesso, dovendo quest’ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia “strettamente indispensabile” la conoscenza di documenti, contenenti “dati sensibili e giudiziari”.
Accesso alle dichiarazioni dei lavoratori rese durante le ispezioni
Pertanto, la sentenza in questione conclude che “ferma restando, una possibilità di valutazione “caso per caso”, che potrebbe talvolta consentire di ritenere prevalenti le esigenze difensive in questione (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 3798/08 del 29.7.2008, che ammette l’accesso al contenuto delle dichiarazioni di lavoratori agli ispettori del lavoro, ma “con modalità che escludano l’identificazione degli autori delle medesime”), non può però affermarsi in modo aprioristico una generalizzata recessività dell’interesse pubblico all’acquisizione di ogni possibile informazione, per finalità di controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro (a cui sono connessi valori, a loro volta, costituzionalmente garantiti), rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione.
- Il primo di tali interessi, infatti, non potrebbe non risultare compromesso dalla comprensibile reticenza di lavoratori, cui non si accordasse la tutela di cui si discute,
- mentre il secondo risulta comunque garantito dall’obbligo di motivazione per eventuali contestazioni, dalla documentazione che ogni datore di lavoro è tenuto a possedere, nonché dalla possibilità di ottenere accertamenti istruttori in sede giudiziaria”.