Dottori commercialisti e Avvocati che intendono svolgere adempimenti di lavoro ai sensi della L. n. 12/1979, non dovranno più inviare la comunicazione cartacea al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Dall’1 marzo 2018 è entrata in vigore la comunicazione telematica obbligatoria da effettuarsi direttamente sul sito dell’Ispettorato nazionale del lavoro, previo possesso delle credenziali Spid.
La comunicazione avviene mediante la compilazione di un form online predisposto ad hoc, nel quale bisogna indicare i dati relativi al soggetto autorizzato e gli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la tenuta del LUL al professionista. La notizia è giunta per mezzo della Nota n. 32 del 15 febbraio 2018 che ne ha evidenziato le modalità operative. L’INL, con comunicato del 13 aprile ne descrive i punti più importanti e ne riporta il link alla procedura e alle FAQ.
Commercialisti ed avvocati che curano adempimenti di lavoro: autorizzati o abilitati?
Come noto, gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, devono essere eseguiti da soggetti iscritti nell’Albo dei Consulenti del lavoro. Ma non solo. Accanto alla figura del CdL troviamo anche quella del Dottore commercialista ed esperto contabile e dell’Avvocato. Questi ultimi per legge possono, dietro apposita richiesta, svolgere adempimenti lavoristici. Ricordiamo, però, che queste ultime figure risultano come professionisti “autorizzati” ma non “abilitati” all’esercizio di adempimenti di lavoro.
Ciò significa appunto che l’esercizio della professione è riservata prettamente al Consulente del lavoro, ma quasi tutti gli adempimenti di lavoro possono anche essere svolti dal Dottore Commercialista e dall’Avvocato. Il tutto previa comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgerli. Da notare che servono tante comunicazioni quanti sono gli ambiti territoriali di ITL presso cui s’intendono svolgere gli adempimenti.
Comunicazione online dal 1° marzo per gli autorizzati agli adempimenti in materia di lavoro
In un’ottica di semplificazione dei processi tra professionista e PA, l’INL ha ritenuto opportuno predisporre una piattaforma telematica in cui è possibile adempiere a tale obbligo. Sia per i Dottori Commercialisti che per gli Avvocati, possono quindi manifestare la volontà di volere svolgere adempimenti di lavoro direttamente online. La necessità di superare la comunicazione cartacea nasce dall’esigenza di mettere a disposizione degli ispettori una banca dati in cui saranno contenute tutte le informazioni relative ai professionisti che intendono operare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979.
La novità è entrata in vigore dal 1° marzo 2018, ma l’INL dà l’opportunità ai professionisti interessati che hanno già presentato la comunicazione cartacea negli anni passati di poter rinnovare, in maniera telematica, la comunicazione in questione.
Comunicazione inizio attività gestione del personale ex art. 1, L. n. 12/1979
La comunicazione di inizio attività di gestione del personale ex art. 1, L. n. 12/1979 va effettuata ancor prima che il professionista svolga qualsiasi atto gestionale che abbia a che fare con l’attività per la quale si chiede la delega. La stessa va modificata e aggiornata ogni qualvolta si aggiunge o viene meno un ambito provinciale in cui opera il professionista.
Il form online si compone essenzialmente in due parti:
- una prima parte dove vanno inseriti i dati relativi al soggetto autorizzato (Dati anagrafici, Residenza, Iscrizione all’Albo, Studio);
- una seconda parte dove andranno indicati gli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la tenuta del LUL al professionista.
Come accennato in premessa, l’accesso è consentito solo a chi è in possesso delle credenziali Spid. Da specificare, inoltre, che le comunicazioni sono effettuate sotto la responsabilità del professionista e che il personale ispettivo procederà alla verifica delle stesse.
Infatti, laddove il personale ispettivo accerti l’assenza della comunicazione da parte del professionista, anche in riferimento ad uno specifico ambito provinciale, lo stesso personale comunicherà al competente Consiglio dell’ordine tale circostanza al fine dell’adozione dei provvedimenti di competenza.
Comunicazione obbligatoria per adempimenti in materia di lavoro da parte di avvocati e commercialisti, link e FAQ
Qui di seguito trovate i link al form online per la comunicazione obbligatoria di inizio attività di gestione del personale da parte di avvocati e commercialisti e il link alle FAQ dell’INL:
- Vai alla procedura di comunicazione online
- Leggi le FAQ dell’INL
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