Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Socili ha emanato la nota che fornisce chiarimenti in materia di raccordo tra la disciplina degli Ammortizzatori sociali in deroga e il Fondo di Integrazione Salariale.
Con la nota n. 40/3223 dell’11 febbraio 2016 il Ministero del Lavoro precisa che, fermo restando quanto disposto dal decreto interministeriale n. 83473 del 2014, per l’anno 2016, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale, possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale.
Ammortizzatori sociali in deroga, nota del Ministero del Lavoro prot. n. 40/3223 dell’11/02/2016
Oggetto: raccordo disciplina ammortizzatori sociali in deroga e istituzione del Fondo di
Integrazione SalarialeIn merito alla disciplina relativa agli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2016 in rapporto alla istituzione del Fondo di integrazione salariale, acquisito il parere favorevole dell’Ufficio Legislativo e dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro, si precisa quanto segue.
Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015, la legge di stabilità per l’anno 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, ha previsto all’articolo 1, comma 304 , il finanziamento degli ammortizzatori in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, per un importo di 250 milioni di euro e ha disciplinato, in parte modificandola, la durata del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga, da fruirsi nel corso dell’anno 2016.
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