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di Redazione Lavoro e Diritti - 24 Giugno 2022
L’Assegno Unico Universale (AUU) spetta anche alle famiglie che beneficiano del Reddito di Cittadinanza. Essendo infatti un sussidio universale, l’Assegno familiare unico spetta alla generalità di famiglie con figli anche se i richiedenti sono disoccupati e beneficiano dell’RdC. Su questo argomento l’INPS ha rilasciato la corposa Circolare del 28 aprile 2022 numero 53 che alleghiamo a fondo pagina.
Aggiornamento: l’Inps ha rilasciato il messaggio n. 2537 del 22 giugno 2022, a parziale rettifica del messaggio 30 maggio 2022, n. 2261, con il quale l’INPS ha comunicato il nuovo modello “RdC-Com AU”; in pratica l’INPS comunica che non ci sarà bisogno di richiedere gli arretrati in quanto questi saranno riconosciuti in modo automatico agli aventi diritto.
Analizziamo l’argomento in dettaglio, ma prima ricordiamo a chi spetta l’assegno per i figli e quali sono i requisiti richiesti.
Come previsto dalla legge l’Assegno Unico spetta ai nuclei familiari per:
In quest’ultima ipotesi (fascia 18 – 20 anni), l’AUU è riconosciuto se il figlio, in alternativa:
Per esplicita previsione, l’INPS corrisponde d’ufficio l’Assegno Unico ai percettori del Reddito di Cittadinanza, in presenza di figli a carico.
In considerazione del fatto che gran parte dei requisiti di spettanza dell’Assegno Unico sono già verificati ai fini dell’erogazione del Reddito di Cittadinanza, l’INPS nella Circolare del 28 aprile precisa che:
Per quanto riguarda l’individuazione dei figli a carico:
facenti parte del nucleo ai fini ISEE, l’Istituto effettua d’ufficio una verifica di quanto riportato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), in corso di validità.
Sono previsti in particolare controlli incrociati delle informazioni dichiarate ai fini ISEE, con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici dei Comuni e con ogni altra informazione utile per individuare omissioni o dichiarazione mendaci.
Pertanto, ai nuclei le cui informazioni indispensabili al riconoscimento dell’integrazione a titolo di Assegno Unico sono già in possesso dell’INPS, in quanto contenute nella domanda di Reddito di Cittadinanza o desumibili dalle banche dati a disposizione, l’accredito delle somme avverrà senza che sia necessario acquisire ulteriori dichiarazioni riguardanti il nucleo stesso.
Un caso particolare riguarda i genitori:
Per il pagamento in parti uguali dell’Assegno Unico a beneficio del genitore esercente la responsabilità genitoriale in affido condiviso di uno o più figli, appartenenti al nucleo familiare dell’altro genitore percettore di RdC, si dovrà presentare “autonoma domanda che sarà liquidata, ove in possesso dei requisiti di legge, in misura pari al 50% dell’importo totale dell’assegno”.
Il restante 50% sarà riconosciuto al genitore nel nucleo beneficiario del Reddito di Cittadinanza, convivente con i figli, a mezzo accredito su Carta RdC.
Alcune informazioni sul nucleo familiare, utili per la liquidazione dell’AUU, non potranno essere verificate d’ufficio dall’INPS.
Di conseguenza sarà necessario trasmettere all’Istituto il modello “RdC – Com / AU” la cui disponibilità sul sito istituzionale sarà resa nota con successivo messaggio.
I casi di invio del modello sono riepilogati nella seguente tabella.
Presenza nel nucleo familiare di | Condizione |
Figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età che | Frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea |
Svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore agli 8 mila euro annui
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Sia registrato come disoccupato ed in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
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Svolga il servizio civile universale.
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Figlio minorenne a carico | Non valorizzato correttamente nella DSU (ad esempio minorenni indicati con la lettera “P” e non con la lettera “F” nel quadro A della DSU) |
Madre di età inferiore a 21 anni | Non valorizzata in DSU come dichiarante o coniuge del dichiarante |
Esercenti la responsabilità genitoriale | Pagamento dell’AUU in parti uguali (ad esempio genitori separati, divorziati o naturali non conviventi) |
Provvedimento di affidamento di uno o più figli minori | Affidamento dei figli al dichiarante diverso dal genitore (ad esempio nonno, zio, fratello, etc…) |
Non dovranno presentare il modello “RdC – Com / AU” i nuclei percettori del Reddito in cui siano contestualmente presenti i due genitori, di cui uno dichiarante della DSU con uno o più figli a carico:
Per i nuovi nati in nuclei beneficiari RdC l’Assegno Unico spetta, come per gli altri aventi diritto, a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
L’interessato è tenuto a presentare una nuova DSU che comunichi la variazione del nucleo per effetto della nascita del figlio.
Saranno poi corrisposti i ratei di integrazione al Reddito di Cittadinanza a titolo di Assegno Unico spettante per il nuovo nato, comprensivi degli arretrati spettanti dal settimo mese di gravidanza.
Le maggiorazioni riconosciute ai beneficiari dell’Assegno Unico spettano, al ricorrere dei requisiti di spettanza, anche a coloro che percepiscono il sussidio come integrazione al Reddito di Cittadinanza.
In particolare, le maggiorazioni previste all’articolo 4 del Decreto numero 230 saranno erogate sulla base delle informazioni presenti nella DSU utile ai fini del riconoscimento del RdC.
Al contrario, sarà necessario presentare il modello “RdC – Com / AU” per fruire di:
Come espressamente chiarito dal D.lgs. numero 230 e precisato poi dalla Circolare INPS numero 53, in deroga alle condizioni generali, a beneficio dei destinatari Reddito di Cittadinanza l’INPS “procede d’ufficio all’individuazione dei nuclei familiari percettori di RdC che abbiano diritto all’assegno unico e universale e al pagamento diretto delle somme dovute, senza necessità di presentazione della domanda”.
Un’eccezione a quanto detto, riguarda i casi di invio del modello “RdC – Com / AU” di cui si attende il rilascio da parte dell’Istituto.
L’INPS ha rilasciato il messaggio numero 2261 del 30 maggio 2022 con il quale presenta la nuova procedura telematica modello “RdC-Com AU”; questa serve ad integrare i dati relativi all’assegno unico nel caso in cui sulla base dell’assegnazione d’ufficio vi siano delle incongruenze oppure qualora i dati necessari non siano già in possesso dell’Istituto.
Con lo stesso messaggio si forniscono le indicazioni per la compilazione del modello, che può essere presentato esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio online o i patronati.
Il modello Rdc – Com AU può essere presentato solo online tramite:
Possono procedere alla compilazione del modello Rdc – Com AU in qualità di dichiaranti:
Infine l’INPS ricorda che non sarà possibile presentare il modello Rdc – Com AU per tutte le domande di Rdc revocate o decadute con carattere sanzionatorio.
L’integrazione al Reddito di Cittadinanza, corrisposta a titolo di Assegno Unico (detta anche dall’INPS “integrazione Rdc / AU”):
Per i nuclei familiari le cui informazioni sono già in possesso dell’Istituto, in quanto contenute nella domanda presentata per l’accesso al RdC, l’assegno decorre da marzo 2022 con primo pagamento ad aprile.
In tutti gli altri casi, precisa l’INPS, gli importi saranno corrisposti “in seguito alla trasmissione delle informazioni necessarie tramite il modello Rdc – Com / AU”.
Il pagamento dell’Assegno Unico avviene sempre il mese successivo quello di liquidazione della rata del Reddito, in modo da permettere all’INPS di:
Di conseguenza, l’integrazione di competenza di marzo 2022 è determinata con riferimento alla quota RdC relativa ai figli dello stesso mese di marzo, ma è corrisposta ad aprile.
Essendo le quote di AUU accreditate sulla “Carta RdC”, strumento di pagamento elettronico rilasciato da Poste Italiane, la Circolare INPS chiarisce che “limitatamente ai soli accrediti riguardanti l’integrazione” potrà essere superato il limite di prelievo mensile imposto dalla legge (D.l. numero 4/2019) pari a 100 euro mensili, valore da riproporzionare in base alla consistenza del nucleo familiare (secondo l’apposita scala di equivalenza) comunque nel rispetto dei tetti previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Pertanto, conclude l’Istituto, il prelievo delle somme “non potrà comunque superare il limite giornaliero di 600 euro” previsto per tutte le Carte “PostePay”.
A norma del già citato articolo 7 comma 2 l’integrazione Rdc / AU è riconosciuta fino a concorrenza dell’importo teoricamente spettante a titolo di Assegno Unico.
Per calcolare l’integrazione è sufficiente:
In particolare:
Prendiamo il caso di un nucleo RdC composto da dichiarante, coniuge e due figli minori.
L’importo teorico dell’Assegno (quota A) è pari ad euro 610 euro.
La quota B corrisponderà a 500 (importo RdC) * (0,4 scala di equivalenza figli minorenni / 1,8 scala di equivalenza totale) = 111,11 euro.
Pertanto, l’importo a titolo di integrazione Rdc / AU corrisponderò a 350 – 111,11 = 238,89 euro.
Ulteriori esempi sono riportati nella Circolare INPS del 28 aprile 2022.
La revoca o la decadenza dal Reddito di Cittadinanza comporta l’interruzione del riconoscimento dell’integrazione sulla Carta Rdc.
Nel caso in cui continui a sussistere il diritto alla percezione dell’Assegno, sottolinea l’INPS, gli aventi titolo “dovranno presentare apposita domanda, con decorrenza dalla mensilità successiva alla cessazione del Rdc”.
Come detto in premessa alleghiamo il testo della circolare INPS in oggetto.