Definite le disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacco dei lavoratori internazionale a seguito della Brexit. Pubblicato l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra la UE e il Regno Unito.
L’accordo definisce quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le condizioni per la collaborazione tra i Paesi dell’UE e il Regno Unito. Inoltre, regolamenta sia gli scambi di merci e servizi sia un’ampia gamma di altri settori, tra i quali quello della sicurezza sociale. In attesa che il Parlamento europeo e dal Consiglio esamini il testo e poi che lo stesso sia ratificato dall’Unione europea l’accordo, si applicherà in via provvisoria fra il 1° gennaio e il 30 aprile 2021.
L’INPS fornisce le indicazioni relative alla legislazione applicabile per il distacco dei lavoratori e l’esercizio di attività in due o più Stati con Circolare n. 71 del 27 aprile 2021, il cui testo è disponibile a fondo pagina.
Norme per il distacco dei lavoratori a seguito della Brexit
Per i lavoratori che svolgono l’attività lavorativa in uno Stato:
- diverso da quello in cui ha sede il proprio datore di lavoro
- o di abituale esercizio dell’attività lavorativa
è permesso restare assoggettati alla legislazione dello Stato di invio per un periodo non superiore a 24 mesi.
Tuttavia, le disposizioni dell’articolo SSC.11 non sono direttamente applicabili a tutti gli Stati dell’UE nei rapporti con il Regno Unito; ma soltanto agli Stati che comunicano all’UE l’intenzione di voler derogare alle disposizioni generali.
La norma suddivide gli Stati in tre categorie: oltre alla predetta categoria A è stata prevista la categoria B, per gli Stati che hanno espresso l’intenzione di non avvalersi della deroga. La categoria C, invece, riguarda gli Stati che non hanno comunicato la loro decisione al riguardo, per i quali, tuttavia, le norme sul distacco hanno trovato applicazione per un mese dopo la data di entrata in vigore del TCA.
A tale proposito, il MLPS ha informato l’Istituto di essersi espresso nel senso dell’interesse dell’Italia a essere inclusa nell’elenco degli Stati (categoria A) che, nei rapporti con il Regno Unito, si avvarranno, dal 1° febbraio 2021 e per 15 anni, delle norme sul distacco. Pertanto, sulla base di quanto rappresentato, le richieste di distacco per il Regno Unito che perverranno alle Strutture territoriali dovranno essere valutate secondo le istruzioni di seguito riportate.
Distacco internazionale dei lavoratori
In base alle previsioni contenute nel Titolo III dell’accordo di recesso i cittadini dell’UE che esercitano un’attività subordinata o autonoma nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, sono soggetti alla legislazione di uno Stato membro.
Al riguardo, si conferma la validità delle certificazioni di distacco rilasciate per periodi di lavoro con data iniziale precedente all’entrata in vigore del TCA e con data finale successiva al 31 dicembre 2020. Per dette situazioni di lavoro sarà possibile, alla scadenza del periodo certificato, richiedere un nuovo distacco senza soluzione di continuità.
I periodi di distacco autorizzati prima della Brexit si considerano per il calcolo del periodo di distacco ininterrotto; conformemente all’applicazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) 883/2004. La durata complessiva del distacco ininterrotto non potrà quindi superare il limite dei 24 mesi; ricomprendendo anche i periodi ante 2021.
Proroga del periodo di distacco internazionale ed eccezioni
Eventuali proroghe di distacco autorizzate ai sensi dell’art. 16 del regolamento (CE) n. 883/2004 anteriormente al 1° gennaio 2021 e in corso di esecuzione alla predetta data saranno valide fino a naturale scadenza.
Analogamente, anche altri accordi stipulati anteriormente al 1° gennaio 2021, restano validi fino a naturale scadenza.
Esercizio di attività in due o più Stati
Per i casi di esercizio di attività lavorativa subordinata o autonoma svolta in due o più Stati, si ribadisce quanto già previsto in materia dai regolamenti comunitari.
Le Strutture territoriali potranno continuare a rilasciare le certificazioni in materia di legislazione applicabile anche per dette situazioni di lavoro; questo poiché il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale prevede e disciplina espressamente la fattispecie dell’esercizio di attività lavorativa in due o più Stati .
Modulo A1
Il Modulo A1 continuerà a essere utilizzato nel periodo transitorio per la certificazione sulla legislazione applicabile.
Per quanto riguarda, infine, le modalità di scambio dei dati, considerato che il Regno Unito si è dichiarato EESSI ready da gennaio 2020, per lo scambio di informazioni con il predetto Stato le Strutture territoriali, fino a nuove disposizioni, dovranno continuare a utilizzare le attuali modalità operative.
Circolare INPS n. 71 del 27 aprile 2021
Alleghiamo infine il testo completo della Circolare INPS in oggetto.
Circolare INPS n. 71 del 27 aprile 2021 (92,8 KiB, 177 hits)
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