L’emergenza caldo è il tema di attualità più importante del momento dato che c’è in gioco la sicurezza nei luoghi di lavoro: l’Inps fornisce le istruzioni sulla possibilità per le aziende di richiedere la cassa integrazione in caso di caldo eccessivo, ovvero sopra i 35 gradi anche percepiti. Le temperature sempre più elevate mettono a rischio la salute dei lavoratori, specialmente nei cantieri, in agricoltura e nelle attività svolte all’aperto o in ambienti chiusi non climatizzati.
Negli ultimi mesi, si è molto discusso di ordinanze regionali che vietano il lavoro nelle ore più calde e di protocolli nazionali per la prevenzione del rischio caldo. A ciò si aggiunge la recente circolare dell’INPS (Messaggio n. 2130/2025), che fornisce istruzioni pratiche per presentare le richieste di integrazione salariale per caldo eccessivo. Vediamo tutto quello che c’è da sapere.
Cos’è la cassa integrazione, chi ne ha diritto e chi la finanzia
La cassa integrazione guadagni (CIG) è una misura a sostegno dei lavoratori dipendenti che si trovano temporaneamente senza lavoro o con una riduzione dell’orario a causa di eventi indipendenti dalla loro volontà. È uno strumento di tutela del reddito, che consente ai lavoratori coinvolti di percepire un’indennità a parziale copertura della retribuzione persa.
Spetta a lavoratori assunti con contratto subordinato, anche a tempo determinato, purché risultino alle dipendenze dell’azienda da almeno 30 giorni (salvo eccezioni, come nei casi di eventi meteo straordinari). Non ne hanno diritto autonomi, parasubordinati o liberi professionisti.
A erogare materialmente il trattamento è l’INPS, che può farlo in due modalità:
- anticipandolo direttamente al lavoratore (pagamento diretto);
- oppure tramite l’azienda, che lo recupera poi a conguaglio.
La cassa integrazione è finanziata da contributi versati dalle imprese e, in parte, dalla fiscalità generale. Esistono vari strumenti – CIGO, CIGS, FIS, fondi bilaterali – a seconda del settore, della dimensione aziendale e della causa della sospensione.
Quando si può chiedere la cassa integrazione per caldo?
Le aziende possono richiedere l’accesso alla cassa integrazione ordinaria (CIGO), al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà, quando il caldo impedisce lo svolgimento regolare delle attività lavorative. Esistono due causali distinte da utilizzare:
- “Evento meteo – temperature elevate”, per i casi in cui si superano i 35° C o la temperatura percepita rende impossibile continuare a lavorare.
- “Sospensione per ordine dell’autorità pubblica”, da usare quando il blocco delle attività deriva da un’ordinanza regionale o comunale.
Entrambe le causali sono considerate eventi oggettivamente non evitabili (EONE) e godono di regole semplificate.
I casi più frequenti: esempi pratici
- Un’impresa edile sospende il cantiere dalle 12 alle 17 per tre giorni consecutivi a causa di un’ordinanza comunale. In questo caso, può richiedere la CIGO usando la causale “sospensione per ordine dell’autorità”, indicando solo gli estremi dell’ordinanza.
- Un’azienda agricola interrompe il lavoro nei campi per 5 giorni a causa di temperature percepite sopra i 40 °C, senza ordinanza ufficiale. Può comunque chiedere l’integrazione salariale con la causale “evento meteo”, descrivendo nella relazione tecnica le condizioni specifiche (esposizione al sole, utilizzo di tute protettive, umidità elevata, ecc.).
Le istruzioni INPS per le domande di CIG Caldo 2025
Secondo il messaggio INPS n. 2130 del 3 luglio 2025, le aziende devono seguire queste indicazioni:
- Indicare nella relazione tecnica l’evento meteo o gli estremi dell’ordinanza, descrivendo le attività sospese e le condizioni ambientali.
- Non è necessario allegare i bollettini meteo, che saranno acquisiti d’ufficio dall’INPS.
- Anche temperature pari o inferiori a 35 °C possono giustificare la sospensione, se aggravate da umidità, mancanza di ventilazione, esposizione al sole o utilizzo di DPI pesanti.
- Le istruzioni valgono anche per il lavoro al chiuso, se mancano sistemi di raffreddamento adeguati o non possono essere usati per ragioni tecniche.
Tempi e semplificazioni
Per le richieste di CIG Caldo, l’INPS chiarisce che:
- Non serve l’anzianità di 30 giorni di lavoro effettivo per i dipendenti coinvolti.
- Non è dovuto il contributo addizionale previsto in altri casi di CIGO o FIS.
- L’informativa sindacale non è preventiva: basta comunicare successivamente la durata della sospensione e i lavoratori interessati.
Il contesto: ordinanze e protocolli regionali
In diverse regioni italiane (come Lazio, Puglia, Campania), sono già attive ordinanze che vietano il lavoro all’aperto nelle ore centrali della giornata quando la temperatura percepita supera i 37 °C.
A livello nazionale, il Protocollo interministeriale su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in estate richiama i datori di lavoro alla responsabilità nella valutazione del rischio microclimatico, già prevista dal D.Lgs. 81/2008.
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Conclusione
La cassa integrazione per caldo rappresenta oggi uno strumento concreto per tutelare la salute dei lavoratori e garantire continuità occupazionale, evitando rischi e incidenti. Le istruzioni INPS sono chiare e semplificate, ma è fondamentale che le aziende documentino bene le condizioni di lavoro e rispettino i termini previsti per l’invio delle domande.
Per restare aggiornati su ordinanze locali, soglie meteo e altre disposizioni utili, consigliamo di consultare i bollettini Protezione Civile e INAIL, e seguire le comunicazioni ufficiali delle regioni e dell’INPS.