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Home»Leggi, normativa e prassi»Cassa integrazione covid per il 2020: regolarizzazione delle domande entro il 31 marzo

Cassa integrazione covid per il 2020: regolarizzazione delle domande entro il 31 marzo

Daniele Bonaddio11 Marzo 20214 Mins Read
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Il Milleproroghe differisce al 31 marzo 2021 i termini per regolarizzare le domande di cassa integrazione Covid riferite al 2020.

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cassa integrazione covid-19

L’INPS ha rilasciato il messaggio 1008 del 9 marzo con il quale fornisce le indicazioni in merito alla regolarizzazione delle domande di cassa integrazione con causale covid-19 riferite al 2020. Per accedere a una delle integrazioni salariali previste a causa del Covid-19 era necessario inviare la domanda entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. Ora, invece, tale termine è stato differito al 31 marzo 2021 ed entro tale data devono essere inviati anche i dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Si ricorda, al riguardo, che in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS: il modello SR41 e il modello SR43.

Cassa integrazione covid per il 2020: le novità del Decreto Milleproroghe

Il Decreto Milleproroghe ha introdotto una proroga dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Vi rientrano quindi tutte le domande i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020:

  • cassa integrazione ordinaria e in deroga,
  • assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali,
  • del Fondo di integrazione salariale (FIS),
  • nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19.

Pertanto si possono ancora inviare le domande fino alla mensilità di novembre 2020 la cui scadenza originaria era fissata al 31/12/2020. Come noto, infatti, le domande in commento devono essere inoltrate all’INPS, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Inoltre, entro la predetta data, devono essere inviati anche i dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020 (Modelli “SR41” e “SR43” semplificati).

Quindi, alla luce del “Decreto Milleproroghe”, possono beneficiare della proroga dei termini le istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore.

CIG Covid-19: modelli “SR41” e “SR43” semplificati

Come anticipato, il differimento riguarda anche la trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Si ricorda che in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale, ossia:

  • il modello “SR41”;
  • il modello “SR43”.

Tali modelli devono essere inviati:

  • entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;
  • entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda.

Tanto premesso, il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 1° dicembre 2020.

Cassa Covid-19: nuove domande di accesso

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021.

A tal fine, occorre utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.

Per quanto attiene, invece, alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda, i datori di lavoro non dovranno riproporre nuove istanze.

Diversamente, le domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.

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