Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 che prevede per il 4 maggio 2020 l’inizio della Fase 2, ovvero la data di inizio del graduale ritorno all’attività produttiva. La riapertura, però, sarà circoscritta e non per tutte le imprese e attività. Infatti, dalla predetta data riprenderanno le attività manufatturiere, commercio all’ingrosso, edilizia e cantieri.
Tali aziende dovranno, tra l’altro, attenersi scrupolosamente al Protocollo INAIL che regolamenta le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro. Ciò al fine di garantire adeguati livelli di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della popolazione. Solo in seguito, ossia dal 18 maggio, riapriranno anche i negozi al dettaglio con tutte le accortezze del caso. Infine, dal 1° giugno 2020, dovrebbero ripartire anche bar e ristoranti.
Modifiche attività consentite fino al 17 maggio: in G.U. n. 115 del 6 maggio 2020 è pubblicato il Decreto 4 maggio 2020 recante la modifica degli allegati 1, 2 e 3 del DPCM 26 aprile 2020.
Le nuove misure che gli italiani dovranno seguire sono state esplicitate nel Dpcm 26 aprile 2020 che alleghiamo a fondo pagina. Vediamo quindi in dettaglio tutte le novità alle quali dobbiamo attenerci durante la “Fase 2”.
Dpcm 26 aprile 2020: spostamenti limitati
In merito allo spostamento delle persone sull’intero territorio nazionale, il Governo reputa che è ancora necessario rispettare le attuali condizioni se s’intende muoversi da una regione all’altro. Inoltre, rispetto alle regole che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi è possibile:
- spostarsi per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;
- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- accedere ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici rispettando il divieto di assembramento;
- è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
Le scuole, invece, rimarranno chiuse fino a settembre decretando di fatto il termine dell’anno scolastico. Mentre per chi dovrà svolgere l’esame di Stato si sta valutando l’opportunità di effettuare comunque l’esame personalmente, quindi non online, adottato tutte le precauzioni del caso.
Chiusi ancora teatri, musei e cinema. Questi ultimi potranno essere sostituti dai cinema all’aperto.
Dpcm 26 aprile 2020, quali attività riprendono
Nella conferenza stampa del 26 aprile 2020, il premier Conte ha annunciato un calendario più o meno dettagliato delle attività che potranno riprendere dal 4 maggio 2020. Le altre date interessate sono il 18 maggio e l’1 giungo 2020.
In G.U. n. 115 del 6 maggio 2020 è pubblicato il Decreto 4 maggio 2020 recante modifiche attività consentite fino al 17 maggio (vedi fondo pagina).
All’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, sono contenuti tutti i codici Ateco delle aziende che potranno riaprire le porte ai propri dipendenti. A titolo esemplificato, possono tornare a lavorare tutte le attività manufatturiere, commercio all’ingrosso, edilizia e cantieri.
Le altre attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. É sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
Le aziende dovranno comunque assicurare le misure anti-contagio, e dovranno quindi attenersi al Protocollo INAIL che regolamenta le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro.
Leggi anche: Fase 2 Covid-19: misure di prevenzione sul lavoro e elenco DPI validati dall’INAIL
Dpcm 26 aprile 2020, obbligo di mascherine
Ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico. Sono inclusi i mezzi di trasporto.
Non sono soggetti a tale obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
In merito all’acquisto delle mascherine, il premier Conte ha annunciato anche che i prezzi sono calmierati a 0,50 centesimi per le mascherine chirurgiche; a breve inoltre arriverà anche un provvedimento per l’abbattimento totale dell’IVA.
Infine è fatta espressa raccomandazione
- a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche
- ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita,
di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità.
Dpcm 26 aprile 2020, trasporto pubblico di linea
Sul fronte del trasporto pubblico di linea, il Governo intende riprendere l’attività in modo graduale. Sarà consentito, infatti, l’accesso ma in maniera limitata per evitare ogni assembramento di persone.
È comunque necessario attenersi al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica”.
Testo Dpcm 26 aprile 2020 e allegati
Alleghiamo il testo del Dpcm 26 aprile 2020 e relativi allegati recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
DPCM 26 aprile 2020 e allegati (257,6 KiB, 17.391 hits)
DECRETO MISE 4 maggio 2020: modifiche alle attività consentite fino al 17 maggio
Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio è stato pubblicato il Decreto del MISE del 4 maggio che apporta le seguenti modifiche al DPCM 26 aprile 2020:
- l’elenco all’allegato 1 è modificato con l’inserimento delle seguenti voci: «Commercio al dettaglio di natanti e accessori» e «Commercio al dettaglio di biciclette e accessori».
- l’elenco di cui all’allegato 2 è modificato con l’inserimento della seguente voce: «Servizi di tolettatura degli animali da compagnia».
- infine l’elenco dei codici ATECO di cui all’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 è modificato con l’inserimento dei seguenti codici:
- 77.12 noleggio di autocarri altri veicoli pesanti – Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni
- 77.3 Noleggio di altre macchine attrezzature e beni materiali
- 90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d’arte