Decreto dignità: In data 11 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Testo del Decreto Dignità (Dl 87/2018 coordinato con la legge di conversione L. 96/2018). Nella stessa data il Parlamento ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione con modifiche del Decreto Dignità; il provvedimento entra in vigore il 12 agosto 2018.
Dopo il doppio passaggio fra Camera e Senato la Legge di conversione aveva apportato molte modifiche al testo del Decreto-Legge 87 del 12 luglio, senza tuttavia stravolgere il provvedimento iniziale; ha previsto un periodo transitorio per le norme su proroghe e rinnovi nel contratto a termine.
Ripercorriamo l’iter della legge in questo breve riassunto; in fondo alla pagina è possibile infine trovare il testo integrale del Dl Dignità, della Legge 96/2018 e il testo coordinato pubblicato in Gazzetta e le modifiche apportate in sede di conversione del Decreto.
Decreto Dignità, testo definitivo approvato dal Senato
Anche il Senato in data 7 agosto ha dato il via libera al cosiddetto decreto Dignità, il testo è rimasto invariato rispetto al passaggio della Camera, la legge di conversione del Dl 87/2018 viene quindi approvata in via definitiva con 155 voti favorevoli, 125 contrari e 1 astenuto.
In data 2 agosto la Camera dei deputati aveva approvato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 87 del 12 luglio 2018 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.
Numerose, come noto, le novità in materia di lavoro che vanno dalla modifica della disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato, alla somministrazione di lavoro e fino al risarcimento in caso di licenziamento illegittimo.
Testo approvato dalla Camera, novità per le misure in materia di lavoro
Il testo del disegno di legge di conversione del Decreto Dignità ha passato l’esame della Camera con 312 voti favorevoli, 192 no e 1 astenuto. Sono molte le novità in materia di lavoro rispetto all’originale testo del Dl Dignità; come già ampiamente anticipato durante la discussione in Commissione Lavoro ci sono state modifiche in tema di:
- bonus assunzioni under 35 fino al 2020;
- disciplina dei nuovi voucher (PrestO) nel settore turismo e agricoltura;
- periodo transitorio per l’applicazione delle nuove regole sul contratto a tempo determinato;
- aumento dell’indennità di licenziamento;
- tetto del 30% di contratti a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato;
- trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, senza causali se si superano i 12 mesi;
- contratto di somministrazione;
- altro.
Bonus assunzioni under 35 previsto dal Decreto Dignità
Per quanto riguarda il bonus assunzioni under 35 rimane la novità che avevamo anticipato qualche giorno fa dopo la discussione in Commissione Lavoro.
Il bonus assunzioni giovani così come introdotto nella Legge di Bilancio 2018 potrà essere richiesto per le assunzioni di lavoratori under 35 fino al 2020; in precedenza la scadenza era fissata al 31 dicembre 2018, dopo quella data il limite sarebbe sceso a 30 anni.
Reintroduzione dei nuovi voucher nel turismo, in agricoltura e negli enti locali
Dopo l’abolizione improvvisa dello scorso anno, i voucher sono tornati sotto la nuova veste della Prestazione Occasionale PrestO.
La Camera ha ora approvato alcune modifiche alla rigida disciplina dei PrestO che si potranno usare come i vecchi voucher nel settore agricolo e negli Enti Locali e dagli alberghi e dalle strutture ricettive che hanno fino a 8 dipendenti a tempo indeterminato. Si potranno comunque usare solo se i lavoratori con PrestO rientrano in queste categorie di soggetti:
- pensionati,
- studenti under 25,
- disoccupati,
- percettori del reddito di inclusione o di altre forme di sostegno al reddito.
La comunicazione potrà riguardare una prestazione per un arco temporale fino a 10 giorni anzichè 3. L’accredito sul cono aziendale inoltre potrà essere effettuato anche dagli intermediari abilitati.
Il “buono lavoro” potrà essere stampato al termine della prestazione dall’utilizzatore e il prestatore potrà ritirare il contante presso gli uffici postali dopo 15 giorni da quando la denuncia della prestazione è divenuta irrevocabile.
Leggi anche: Prestazioni Occasionali: guida ai nuovi voucher dopo il Dl Dignità
Contratti a tempo determinato
Le nuove regole su proroghe e rinnovi dei contratti a termine si applicheranno dal prossimo 1° novembre; previsto quindi un periodo transitorio, sino al 31 ottobre entro il quale per i rinnovi e le proroghe si continueranno ad usare le vecchie regole.
Leggi anche: Contratto a tempo determinato: guida aggiornata al Decreto Dignità
Definita la sanzione per le proroghe oltre i 12 mesi senza causale; per i contratti di durata superiore a dodici mesi senza causale il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.
Per le proroghe di contratti con durata già oltre i 12 mesi senza causale questi si trasformano a tempo indeterminato a partire dalla data della proroga.
Circolare interpretativa Ministero del Lavoro
In data 31/10/2018 il Ministero del Lavoro ha rilasciato la Circolare n. 17/2018 con la quale fornisce importanti chiarimenti sul contratto a termine e il contratto di somministrazione lavoro dopo il Decreto Dignità.
Leggi anche: Decreto Dignità, circolare interpretativa del Ministero del Lavoro
Decreto Dignità, testo Legge 96/2018 Gazzetta Ufficiale
Ecco di seguito il testo della Legge 96/2018 (conversione in Legge con modifiche del Decreto-Legge Dignità) e l’elenco delle modifiche apportate in sede di conversione.
LEGGE 9 agosto 2018, n. 96 (134,4 KiB, 8.951 hits)
Decreto Dignità: Testo coordinato del Dl 87/2018 coordinato con la legge di conversione L. 96/2018
Infine pubblichiamo il testo coordinato del Decreto Dignità coordinato con la Legge di conversione. Testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.».
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87 (217,8 KiB, 8.550 hits)
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