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Le principali misure per famiglie e lavoratori contenute nel Decreto Rilancio

Analisi delle principali misure del Decreto Rilancio per famiglie e lavoratori colpiti dall'emergenza COVID-19


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di - 21 Maggio 2020

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio il Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 ribattezzato “Decreto Rilancio” perché contenente una serie di misure a sostegno dell’economia italiana pesantemente danneggiata dall’emergenza COVID-19. Il provvedimento approvato al Consiglio dei Ministri, bollinato dalla Ragioneria e promulgato dal Presidente della Repubblica deve ora passare all’esame di Camera e Senato per la sua conversione in Legge entro i 60 giorni, ma i suoi effetti sono immediati.

Analizziamo quindi nel dettaglio i numerosi interventi in favore di famiglie e lavoratori previsti dal Dl Rilancio e ampiamente anticipati nei giorni scorsi.

Decreto Rilancio: le misure per famiglie e lavoratori

Come detto in premessa il Decreto-Legge Rilancio contiene numerose misure per il rilancio dell’economia reale andando a sostenere direttamente o indirettamente il reddito di famiglie, lavoratori e imprese di qualsiasi dimensione, ecco nel dettaglio le più importanti.

Leggi anche: Decreto Rilancio, testo definitivo in Gazzetta Ufficiale (pdf)

Decreto Rilancio, proroga e rilancio della cassa integrazione ordinaria e in deroga

Il Decreto Rilancio (art. 68 e seguenti) aggiunge cinque settimane nel periodo 23 febbraio – 31 agosto 2020 per le aziende che abbiano interamente fruito delle nove settimane previste dal Decreto “Cura Italia”. Di conseguenza, il totale delle settimane fruibili nel suddetto periodo passa a quattordici.

Chi esaurirà le settimane di Cassa ma avrà ancora necessità di sospendere o ridurre l’attività lavorativa potrà godere di quattro settimane aggiuntive dal 1º settembre al 31 ottobre 2020. Per le sole aziende dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, sale cinematografiche e spettacoli dal vivo, le quattro settimane potranno decorrere anche prima di inizio settembre.

L’estensione degli ammortizzatori sociali si applica a tutti gli interventi speciali per COVID-19 introdotti dal Decreto “Cura Italia”:

A beneficio delle imprese che accedono agli ammortizzatori sociali con pagamento diretto da parte dell’INPS è previsto un meccanismo di anticipazione della Cassa pari al 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo. In sede di richiesta delle settimane di integrazione salariale ulteriori rispetto alle nove del “Cura Italia”, l’azienda inoltra la domanda di intervento entro quindici giorni dalla sospensione / riduzione di orario. Nei quindici giorni successivi l’INPS eroga un anticipo delle ore di Cassa nel limite del 40% di quelle autorizzate per l’intero periodo.

Entro i trenta giorni successivi l’erogazione dell’anticipo l’azienda invia all’INPS i dati per il pagamento del saldo delle ore di Cassa.

Per le aziende che accedono alla Cassa in deroga, le future domande dovranno essere inoltrate direttamente all’INPS, anziché a Regioni e Province autonome come inizialmente previsto dal “Cura Italia”.

Congedo Covid-19 per i figli

Il congedo straordinario Covid-19 introdotto dal Decreto “Cura Italia” viene ampliato di ulteriori quindici giornate (art. 72) portando il totale a trenta.

I dipendenti privati genitori di figli fino a dodici anni di età, potranno fruire dal 5 marzo al 31 luglio 2020 del congedo straordinario retribuito dall’INPS in misura pari al 50% della normale retribuzione. Il trattamento viene anticipato dall’azienda in busta paga e successivamente recuperato dai contributi che la stessa è tenuta a versare all’Istituto con modello F24.

Il diritto al congedo è esteso anche a lavoratori autonomi iscritti all’INPS, collaboratori iscritti alla Gestione separata e dipendenti pubblici.

Condizioni ostative alla richiesta di congedo sono:

Il congedo può essere usufruito anche a retribuzione e contribuzione figurativa “zero” per i figli fino a 16 anni per tutto, ovvero fino al 31 luglio.

Leggi anche: congedo parentale straordinario covid-19

Bonus per servizi di baby-sitting e centri estivi

L’articolo 72 del Decreto interviene anche sul bonus per servizi di baby-sitting, altra misura introdotta dal “Cura Italia”. Il contributo, alternativo al congedo straordinario, è erogato dall’INPS attraverso il “Libretto di famiglia” ed utilizzato per il pagamento delle prestazioni dei baby sitter durante il periodo di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, deciso a seguito dell’emergenza COVID-19.

Il bonus, destinato ai soli genitori di figli fino a 12 anni di età, viene aumentato a 1.200 euro rispetto ai precedenti 600. Per i dipendenti pubblici dei settori sanità, forze di polizia e soccorso pubblico il contributo passa a 2.000 euro (il “Cura Italia” aveva previsto 1.000 euro). Il bonus può essere usufruito per la differenza già fruita per il periodo precedente, ovvero fino al 3 maggio.

Possono richiedere il bonus i dipendenti privati nonché:

Il bonus è precluso ai nuclei familiari in cui l’altro genitore è destinatario di strumenti di sostegno al reddito, disoccupato o non lavoratore.

Una novità rispetto al “Cura Italia” è la possibilità di utilizzare il bonus (in alternativa ai baby sitter) per il pagamento dell’iscrizione dei figli a centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa, servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Permessi 104 di 12 giorni

I dodici giorni di permessi 104 aggiuntivi già previsti dal “Cura Italia” per marzo e aprile, vengono riproposti a maggio e giugno ad opera dell’articolo 73 del Decreto “Rilancio”.

Si rammenta che i dipendenti già autorizzati alla fruizione dei permessi per sé stessi o al fine di assistere un familiare non sono tenuti ad assolvere alcun adempimento ulteriore, eccezion fatta per quello di comunicare all’azienda i giorni di assenza.

Discorso diverso per chi non ha ancora l’autorizzazione INPS. In questo caso è necessario attendere l’esito dell’istruttoria (se è già stata inoltrata richiesta) o attivarsi per presentare l’apposita domanda all’Istituto.

I dodici giorni di permesso aggiuntivi possono essere fruiti solo una volta che siano stati esauriti i tre giorni ordinari di assenza.

In virtù di quanto scritto, i dipendenti autorizzati ai permessi 104 avranno diritto a:

Il totale delle potenziali assenze per permessi Legge 104 è pari a diciotto giorni.

Reddito di emergenza

Il Decreto “Rilancio” introduce (articolo 82) un Reddito di emergenza (REM) per nuclei familiari in condizioni di disagio economico a causa degli effetti del virus COVID-19 sul mondo delle imprese e dei servizi.

Il REM è un sussidio di importo pari a 400 euro mensili da erogare in due tranche (800 euro complessivi). L’importo è destinato ad essere riparametrato in base al numero dei componenti il nucleo fino ad un coefficiente massimo di 2 (800 euro mensili), elevato a 2,1 (840 euro mensili) se sono presenti componenti in condizioni di disabilità grave.

Il REM spetta a patto che:

Il Reddito di emergenza è riconosciuto dall’INPS previa domanda entro la fine del mese di giugno, attraverso la piattaforma che sarà messa a disposizione dall’Istituto.

Leggi anche: Reddito di Emergenza, Decreto Rilancio: cos’è e come funziona

Indennità per lavoratori danneggiati dalla situazione per COVID-19

Il Decreto “Rilancio” modifica le indennità una tantum previste dal “Cura Italia” a beneficio di particolari fasce lavorative particolarmente danneggiate dagli effetti economici del virus COVID-19. In particolare è riconosciuta l’indennità una tantum di 600 euro per il mese di aprile a coloro che già ne hanno beneficiato a marzo in quanto:

Leggi anche: Bonus 600 euro aprile in arrivo senza domanda: novità Decreto Rilancio

Bonus 600 euro altri lavoratori esclusi dal Dl cura Italia

Si segnala poi l’erogazione della somma di 600 euro mensili per aprile e maggio anche a categorie precedentemente escluse dal “Cura Italia”:

I soggetti appena citati non devono essere titolari, alla data della presentazione della domanda, di un contratto a tempo indeterminato (eccezion fatta per gli intermittenti) né pensionati.

Bonus colf e badanti

Prevista infine (articolo 85) un’indennità di 500 euro mensili per aprile e maggio ai lavoratori domestici titolari al 23 febbraio 2020 di uno o più contratti di lavoro, per un impegno complessivo superiore alle dieci ore settimanali. L’indennità è riconosciuta a patto che il lavoratore non sia convivente con il datore di lavoro.

Lavoro agile o smart working

Previsto all’articolo 90 il diritto per i lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio di età non superiore a quattordici anni, di rendere la prestazione lavorativa con la modalità del lavoro agile o “smart working”; a patto che l’altro genitore non sia destinatario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore.

Leggi anche: Decreto Rilancio e Smart Working: il lavoro da casa diventa un diritto

Misure fiscali

Il Decreto “Rilancio” contiene una serie di misure fiscali in favore di famiglie e imprese, vediamo le principali:

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Tags: coronavirus