Con la Circolare numero 121 del 5 luglio l’INPS torna a parlare del cosiddetto “Decreto depenalizzazione” ovvero della depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali introdotto dal decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014 n. 67.
Con la circolare odierna l’INPS illustra il nuovo quadro normativo, che aveva già illustrato con il messaggio n. 804 del 22 febbraio 2016, a seguito dell’intervento di parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
La legge, come già detto in altri articoli qui su Lavoro e Diritti, ha introdotto due diverse fattispecie sanzionatorie legate al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro:
- la sanzione penale della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a euro 1.032 per gli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui
- la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 per gli importi omessi inferiori a tale soglia, (ricolrdiamo che tali sanzioni si sommano per ogni anno di omissione).
Decreto depenalizzazione
Il d. lgs 8/2016 in attuazione della L. 67/2014 è entrato in vigore dal 6 febbraio 2016 e ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
In ambito previdenziale la depenalizzazione ha riguardato l’articolo 2, co. 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall’articolo 3, co. 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
Questa norma, come detto sopra ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all’importo della stessa omissione.
In precedenza veniva punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 qualsiasi condotta illecita del datore di lavoro che operasse le ritenute previdenziali previste dalla legge sulle retribuzioni senza provvedere al dovuto versamento all’Inps.
Ricordiamo infine che tale depenalizzazione per la regola del favor rei ha riguardato anche tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che ancora non erano arrivati a sentenza definitiva.
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Depenalizzazione omesso versamento delle ritenute previdenziali INPS
Il d.lgs. n. 8/2016, stabilisce che:
- l’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (fattispecie di reato);
- l’omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).
Per determinare l’importo di euro 10.000 annui l’arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile).
Tenuto conto delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro si precisa che i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell’annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre).
Circolare INPS numero 121 del 05-07-2016 (170,2 KiB, 733 hits)
Fonte: INPS
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