DIS COLL 2022 requisiti, durata e importi: cosa cambia per la disoccupazione collaboratori? Con la Circolare n. 3 del 4 gennaio 2022, l’INPS ha recepito le novità normative dell’art. 1, co. 223 della L. n. 234/2021 (cd. Legge di Bilancio 2022) in merito alla prestazione di disoccupazione DIS-COLL. In particolare, è stata prevista:
- una diversa decorrenza di applicazione del meccanismo di riduzione della prestazione (cd. “décalage”);
- l’ampliamento della durata massima della prestazione (raddoppia);
- una diversa modalità di calcolo della durata stessa;
- il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione.
La medesima disposizione prevede altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio destinatari della DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione NASpI.
Andiamo quindi in ordine e vediamo in dettaglio tutte le novità relative all’indennità di disoccupazione per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio.
DIS COLL 2022: cos’è e come funziona il meccanismo di décalage
Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, si prevede che la DIS-COLL si riduca del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione.
Dunque, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL si riduce, in ragione della data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio che dà luogo alla prestazione di disoccupazione:
- per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2021, l’indennità DIS-COLL si riduce nella misura del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, quindi dal 91° giorno di indennità;
- per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022, l’indennità DIS-COLL si riduce nella misura del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità.
DIS COLL 2022, durata
Innovata la modalità di determinazione della durata della prestazione. Nello specifico è stato previsto che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL sia corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento e che ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
Questa modalità differente di calcolo trova applicazione per le cessazioni intervenute dal 1° gennaio 2022.
La prestazione DIS-COLL, in ragione della data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, può avere la seguente durata massima:
- per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2021: durata massima della prestazione pari a 6 mesi;
- per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2022: durata massima della prestazione pari a 12 mesi.
DIS COLL, contribuzione figurativa
Per i periodi di fruizione dell’indennità DIS-COLL percepita a seguito di eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa. Essa è rapportata al reddito medio mensile, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile dell’indennità per l’anno in corso.
Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall’indennità DIS-COLL è computato ai fini dell’anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici. Si precisa che la contribuzione figurativa non è invece riconosciuta sulle prestazioni DIS-COLL erogate per le cessazioni involontarie intervenute fino alla data del 31 dicembre 2021.
Nuova aliquota contributiva DIS-Coll
È stato disposto altresì che a decorrere dal 1° gennaio 2022 per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la prestazione DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione di disoccupazione NASpI.
Circolare INPS numero 3 del 04-01-2022
Alleghiamo infine il testo completo della circolare in oggetto.

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