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Home»Leggi, normativa e prassi»Fondo integrazione salariale (FIS) covid-19: non serve l’accordo sindacale

Fondo integrazione salariale (FIS) covid-19: non serve l’accordo sindacale

Daniele Bonaddio30 Luglio 20203 Mins Read
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L'INPS chiarisce che per l’accesso alla Fondo di integrazione salariale (FIS) non è necessario l'accordo sindacale.

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Gestione provvedimenti CIG

Semplificato l’accesso al Fondo di integrazione salariale (FIS) che eroga l’assegno ordinario. L’INPS specifica che alle aziende che accedono al predetto ammortizzatore sociale con causale “COVID-19”, si applica la normativa in materia di cassa integrazione ordinaria e ai fini della concessione del trattamento non è richiesto l’accordo sindacale.

A specificarlo è l’INPS con il messaggio n. 2981 del 28 luglio 2020, alla luce delle richieste pervenute all’Istituto Previdenziale relativamente alla corretta procedura sindacale da applicare alle domande di assegno ordinario, con causale COVID-19, erogate dal Fondo di integrazione salariale (FIS).

FIS: quando è concesso?

L’art. 19 del Dl 18/2020 (Decreto Cura Italia), così come convertito dalla L. 27/2020, prevede che l’assegno ordinario, nell’anno 2020, è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti.

Inoltre, limitatamente all’anno 2020, al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all’art. 29, co. 4, del D.lgs n. 148/2015. Tale norma dispone che il FIS è determinato in misura non superiore a 10 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro. A tal fine, occorre tenere conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.

Si evidenzia, inoltre, che per il Fondo di integrazione salariale i requisiti di accesso alla prestazione dipendono:

  • dal settore di appartenenza del datore di lavoro;
  • dal requisito dimensionale dallo stesso posseduto alla data di inizio della sospensione.

Ora, in considerazione della particolare situazione derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini della valutazione delle nuove richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, l’INPS tiene conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda.

Resta, comunque, possibile per i datori di lavoro richiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalla Struttura territoriale.

Si ricorda, altresì, che durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, limitatamente alla causale “COVID-19”, è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.

FIS covid-19: stop all’accordo sindacale

In considerazione delle richieste pervenute all’INPS relativamente alla corretta procedura sindacale da applicare alle domande di assegno ordinario, con causale COVID-19, erogate dal Fondo di integrazione salariale, si applica la normativa in materia di cassa integrazione ordinaria. Pertanto, come specificato dall’INPS con la Circolare n. 84/2020, ai fini della concessione del trattamento non è richiesto l’accordo sindacale.

Infatti, il citato documento di prassi dispone che l’accordo è richiesto esclusivamente per i Fondi di solidarietà bilaterali. I regolamenti di tali fondi, infatti, subordinano l’accesso all’assegno ordinario al preventivo espletamento delle procedure sindacali, con obbligo di accordo aziendale. In tali casi, quindi, la vigente disciplina non esonera espressamente le aziende dall’obbligo dell’accordo.

Le Strutture territoriali INPS dovranno, quindi, riesaminare in autotutela tutti i provvedimenti emessi in difformità con quanto disposto dalla richiamata circolare e con il messaggio in commento.

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