Con l’interpello n. 6/2024, pubblicato recentemente, il Ministero del Lavoro ha fornito un importante chiarimento riguardo la periodicità dell’aggiornamento formativo per la figura del preposto alla sicurezza.
La richiesta di interpretazione, avanzata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, evidenziava le incertezze normative causate dalle recenti modifiche legislative, che prevedono un aggiornamento biennale per i preposti, a fronte di una regolamentazione preesistente che fissava una periodicità quinquennale.
Chi è il preposto e quali sono le sue responsabilità?
Il preposto è una figura chiave nel sistema di vigilanza e prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta di un lavoratore che, in virtù delle proprie competenze professionali e dei poteri gerarchici conferitigli, sovraintende all’attività lavorativa e garantisce che vengano rispettati gli obblighi di legge e le disposizioni aziendali in tema di sicurezza.
Qualora rilevi comportamenti non conformi alle istruzioni ricevute, il preposto ha il diritto di sospendere temporaneamente le attività e informare i superiori, contribuendo così attivamente alla prevenzione degli incidenti sul luogo di lavoro.
Formazione del preposto, ogni quanto tempo deve fare i corsi di aggiornamento?
Secondo l’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, la formazione del preposto deve essere specifica e adeguata al ruolo, con contenuti e modalità definite dall’accordo della Conferenza Stato-Regioni. Una modifica normativa introdotta dal Decreto Legge n. 146/2021 ha introdotto per i preposti una cadenza di aggiornamento formativo biennale (comma 7-ter), riducendo i tempi rispetto alla cadenza quinquennale stabilita dall’accordo Stato-Regioni del 2011.
Tuttavia, l’assenza di un nuovo accordo che formalizzi il cambiamento ha creato dubbi su quale periodicità debba effettivamente essere applicata.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, attraverso l’istanza di interpello, ha chiesto se la periodicità dell’aggiornamento formativo per i preposti debba essere già considerata biennale, come prescritto dal nuovo comma 7-ter dell’articolo 37, oppure se debba restare quinquennale, seguendo le indicazioni dell’accordo del 2011.
La richiesta di chiarimento nasce dalla volontà di evitare interpretazioni ambigue e garantire un’applicazione uniforme della normativa su tutto il territorio nazionale.
La risposta del Ministero del Lavoro
La Commissione per gli interpelli del Ministero ha chiarito che, fino a quando non verrà formalizzato un nuovo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, l’aggiornamento formativo per i preposti dovrà continuare a seguire la cadenza quinquennale stabilita nel 2011. La risposta, quindi, privilegia l’interpretazione per cui le novità legislative introdotte dal comma 7-ter devono essere formalizzate attraverso un nuovo accordo per poter essere applicate.
Secondo la Commissione, infatti, nonostante il nuovo obbligo di aggiornamento biennale introdotto dal comma 7-ter, il quadro normativo attuale richiede l’approvazione di un accordo che disciplini le modalità e la durata dell’aggiornamento. Questa interpretazione è supportata anche dalla circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del febbraio 2022, che confermava la validità dell’accordo del 2011 fino all’adozione di un nuovo testo concordato tra Stato e Regioni.
Cosa significa per le aziende e i preposti?
In pratica, questo chiarimento permette alle aziende di continuare a pianificare l’aggiornamento formativo dei preposti con una cadenza quinquennale, senza incorrere in sanzioni o criticità normative. Tuttavia, il Ministero ha specificato che le imprese possono discrezionalmente scegliere di implementare un aggiornamento biennale, in attesa che il nuovo accordo Stato-Regioni renda effettive le modifiche introdotte dal D.L. 146/2021.
Esempio pratico: Immaginiamo una ditta di costruzioni con vari cantieri attivi in diverse regioni italiane. Il responsabile della sicurezza, a fronte dell’obbligo di aggiornamento formativo per i preposti, potrebbe trovarsi a dover scegliere tra la periodicità quinquennale e quella biennale. Grazie all’interpello n. 6/2024, questa azienda potrà proseguire con la formazione quinquennale prevista dall’accordo del 2011, attendendo le indicazioni del nuovo accordo. Nel caso in cui la ditta volesse, tuttavia, adeguarsi già alla cadenza biennale, potrebbe farlo su base volontaria.
In attesa di un nuovo accordo Stato-Regioni
L’adozione di un nuovo accordo Stato-Regioni è attesa da tempo, e il chiarimento fornito dal Ministero sottolinea l’importanza di un allineamento tra le disposizioni legislative e le norme operative. Una volta approvato, l’accordo formalizzerà i cambiamenti previsti dal D.L. n. 146/2021, rendendo ufficiale l’obbligo dell’aggiornamento biennale per i preposti.
In sintesi, l’interpello n. 6/2024 stabilisce che, allo stato attuale, il riferimento normativo resta l’accordo del 2011. Tuttavia, il Ministero invita le aziende a prepararsi all’imminente cambiamento, garantendo che le attività formative siano svolte in linea con i nuovi standard, non appena il nuovo accordo entrerà in vigore.
Allegati
Ministero del Lavoro, interpello n. 6 del 24 ottobre 2024 (331,1 KiB, 83 hits)