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Home»Leggi, normativa e prassi»Infortuni fuori dagli orari di lavoro, responsabilità del Datore

Infortuni fuori dagli orari di lavoro, responsabilità del Datore

Antonio Maroscia12 Settembre 20173 Mins Read
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Il datore di lavoro è responsabile anche per gli infortuni fuori dagli orari di lavoro avvenuti sui luoghi di lavoro, se omette alcune norme di sicurezza.

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Infortuni fuori dagli orari di lavoro, responsabilità del Datore

Con una recente Sentenza la Corte di Cassazione ha affermato un importante principio nell’ambito della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Con la Sentenza 40706/2017 la Suprema Corte ha stabilito che il datore di lavoro è responsabile anche per gli infortuni fuori dagli orari di lavoro.

Per la Cassazione il compito del Datore di Lavoro è evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica intrinsecamente connaturati all’esercizio di talune attività lavorative.

Quindi deve fare di tutto per prevenire gli infortuni sul lavoro, anche se questi sono dovuti a negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori.

Responsabilità per gli infortuni fuori dagli orari di lavoro, ma avvenuti sul luogo di lavoro

Il caso riguarda l’infortunio di un lavoratore fuori dal suo turno lavorativo e in un’area in cui non avrebbe dovuto trovarsi.

L’infortunio è dovuto anche ad una sua imprudenza, in quanto si è avvicinato ad un mezzo ed è stato poi investito dallo stesso.

Per la Cassazione la responsabilità per gli infortuni fuori dagli orari di lavoro ricade anche sul datore di lavoro nel caso in cui questi non abbia messo in atto tutte le procedure per una corretta valutazione dei rischi specifici.

Il Datore di Lavoro, quale responsabile della Sicurezza sul Lavoro, omise di procedere ad una corretta valutazione dei rischi specifici, nel settore viabilità, nonché di apporre in loco idonea segnaletica nel settore viabilità, nonché di apporre in loco idonea segnaletica.

Il caso

Il lavoratore avrebbe dovuto lavorare fuori dal capannone, ma si recò, prima del suo turno, all’interno per invitare un collega a bere un caffè.

Al rifiutò di quest’ultimo, il lavoratore scese dal muletto su cui, in violazione di ogni disposizione, era salito, senza alcuna prudenza.

Il lavoratore quindi si chinò, nelle vicinanze del mezzo, per raccogliere degli oggetti a terra, rendendosi di fatto invisibile al conducente del mezzo, che, nel compiere la manovra di retromarcia, urtò con lo pneumatico posteriore destro il piede della persona offesa.

Conclusioni

Il lavoratore ha avuto sicuramente un comportamento abnorme visto che:

  • all’orario in cui si verificò l’infortunio, non avrebbe neanche dovuto essere presente sul luogo di lavoro, poiché il suo turno non era ancora iniziato
  • tenne una condotta al di fuori della normale prevedibilità, senza le dovute cautele nei pressi del mezzo in movimento.

Nonostante ciò il Datore è responsabile anche per gli infortuni fuori dagli orari di lavoro poichè:

Compito del titolare della posizione di garanzia è evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica intrinsecamente connaturati all’esercizio di talune attività lavorative, anche nell’ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele.

Il garante, dunque, ove abbia negligentemente e imprudentemente omesso di attivarsi per impedire l’evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l’errore sulla legittima aspettativa in ordine all’assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa.

  Cassazione Sentenza 40706-2017 (340,1 KiB, 823 hits)

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