L’INPS cambia le regole sul ripristino delle prestazioni economiche legate all’invalidità civile, alla cecità e alla sordità. Con il messaggio n. 1791 del 28 maggio 2026, l’Istituto chiarisce infatti come riavere la prestazione, ovvero come devono comportarsi i cittadini quando una prestazione viene respinta, sospesa o revocata per motivi socio-economici e, successivamente, i requisiti tornano a essere presenti.
La novità più importante è che, nella maggior parte dei casi, non sarà necessario ripetere l’accertamento sanitario. In altre parole, chi è già stato riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo civile non dovrà ricominciare da zero tutto l’iter medico soltanto perché, in passato, mancavano i requisiti economici o amministrativi per ottenere il pagamento della prestazione.
INPS: cosa cambia per il ripristino delle prestazioni di invalidità civile
Nel documento l’INPS ribadisce un principio fondamentale: la fase sanitaria e quella socio-economica sono distinte.
Questo significa che il riconoscimento della disabilità segue un percorso autonomo rispetto alla verifica di reddito, residenza, ricovero o altri requisiti richiesti per ottenere materialmente la prestazione economica.
Di conseguenza, se una domanda viene respinta o una prestazione viene sospesa o revocata solo per problemi legati ai requisiti socio-economici, il cittadino può chiedere il ripristino senza dover affrontare nuovamente visite mediche e accertamenti sanitari, salvo casi eccezionali.
Domanda respinta per motivi economici: come chiedere il ripristino
Il primo caso affrontato dal messaggio riguarda le domande respinte perché il richiedente non possedeva i requisiti socio-economici richiesti al momento della domanda.
Se successivamente tali requisiti vengono perfezionati, l’interessato può presentare una domanda di ripristino utilizzando il modello AP93.
In attesa della procedura telematica dedicata, il modulo deve essere inviato via PEC alla sede INPS territorialmente competente insieme a:
- modello AP70;
- verbale sanitario valido;
- eventuale verbale rilasciato da enti diversi dall’INPS prima del 1° gennaio 2010.
L’INPS precisa che non serve riattivare il procedimento sanitario. Se i requisiti risultano presenti, la prestazione decorre dal mese successivo alla domanda di ripristino.
Prestazione revocata: quando si può riottenere
Il messaggio affronta anche il caso delle prestazioni revocate dopo la perdita dei requisiti socio-economici.
Tra gli esempi indicati dall’INPS ci sono:
- permanenza all’estero per oltre un anno;
- incompatibilità con altri trattamenti pensionistici;
- altre situazioni che fanno venir meno i requisiti previsti.
Anche in questo caso, se successivamente il cittadino torna in possesso dei requisiti richiesti, può chiedere il ripristino tramite modello AP93 senza dover rifare la visita sanitaria.
La decorrenza del pagamento scatterà dal mese successivo alla presentazione della domanda.
Prestazioni sospese: regole diverse per i casi temporanei
Diversa invece la situazione delle prestazioni sospese in via temporanea.
L’INPS cita alcuni esempi:
- ricovero ospedaliero;
- interruzione della frequenza;
- percezione di somme una tantum incompatibili.
In questi casi non serve il modello AP93, ma una domanda telematica di ricostituzione per motivi documentali.
Anche qui non è richiesto un nuovo accertamento sanitario. La differenza importante riguarda però la decorrenza: la prestazione può essere ripristinata dal mese in cui sono tornate a esistere le condizioni socio-economiche richieste.
Verifiche sanitarie solo in casi eccezionali
Particolarmente rilevante è l’ultima parte del messaggio, dove l’INPS collega queste nuove indicazioni alla riforma della disabilità avviata dal decreto legislativo n. 62/2024.
L’Istituto ricorda che, dal 1° gennaio 2025, nelle province coinvolte nella sperimentazione della riforma, l’INPS è diventato l’Ente unico accertatore della cosiddetta “valutazione di base” della disabilità.
Secondo il nuovo sistema, il certificato che attesta la condizione di disabilità ha validità non limitata nel tempo e può essere rimesso in discussione soltanto in casi eccezionali.
Per questo motivo l’INPS precisa che le verifiche straordinarie sulla permanenza della disabilità dovranno essere limitate a situazioni particolari e non potranno diventare automatiche.
Cosa devono fare ora i cittadini
Il messaggio INPS rappresenta un chiarimento importante per molte persone con disabilità che, negli anni, si sono viste respingere o bloccare una prestazione per motivi economici o amministrativi.
La novità più concreta è che il ripristino delle prestazioni non comporterà automaticamente una nuova visita medica. Un aspetto che può ridurre tempi, adempimenti e incertezze per chi è già stato riconosciuto invalido civile.
Resta però fondamentale monitorare la propria posizione e presentare correttamente la documentazione richiesta, utilizzando i modelli indicati dall’INPS e inviandoli alla sede competente tramite PEC, in attesa che venga attivata la procedura telematica dedicata.
