Con la Circolare numero 154 del 17 settembre 2015 l’INPS prende in esame l’Art. 1, commi 113, 258, 623, 708 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” ovvero la Legge di Stabilità 2015 e delinea i riflessi sui Tfs, Tfr e sui trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici.
Riassumendo la Legge di Stabilità 2015 avrà quindi riflessi sui Trattamenti di Fine Servizio, Trattamenti di Fine Rapporto e sui Trattamenti pensionistici:
- riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni ed effetti sui termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr in caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte di pubbliche amministrazioni;
- effetti sulla pensione e sui trattamenti di fine servizio derivanti dell’abrogazione di articoli del codice dell’amministrazione militare e di altre disposizioni in materia di promozioni ed altri benefici in occasione della cessazione del rapporto di lavoro;
- incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva della rivalutazione del TFR con riferimento a redimenti maturati dal 2015;
- termini di pagamento dei Tfr e dei Tfs dei lavoratori iscritti alle gestioni del fine servizio dell’Inps in caso di pensione determinata esclusivamente con il metodo di calcolo retributivo.
L’Istituto previdenziale rimanda inoltre alla lettura della circolare n. 74 del 10 aprile 2015 per la trattazione degli effetti sui trattamenti pensionistici.
Circolare numero 154 del 17-09-2015
Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” composta da un unico articolo.
Si rinvia alla circolare n. 74 del 10 aprile 2015 per gli effetti sui trattamenti pensionistici dei commi 113 e da 707 a 709.
Il comma 113 ha introdotto nuove disposizioni in tema di penalizzazioni per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore ai 62 anni; questa disposizione ha riflessi anche sui termini di pagamento del TFS e TFR in caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici prevista dall’art. 72, comma 11, del DL 112/2008.
Il comma 258 abroga gli articoli del codice dell’amministrazione militare e altre disposizioni in materia di promozioni ed altri benefici in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, con effetti sul calcolo dei trattamenti sia pensionistici che di fine servizio.
Il comma 623 prevede l’incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva della rivalutazione del TFR.
Come approfondito nella circolare summenzionata, i commi da 707 a 709 recano nuove norme relativamente all’importo complessivo dei trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti iscritti all’AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.
Per questi lavoratori, la pensione è messa in pagamento nell’importo meno favorevole tra quello determinati con il metodo di calcolo misto e quello determinato con il metodo di calcolo retributivo vigente prima del DL 201/2011. Il comma 708 precisa che, anche in caso di erogazione della prestazione calcolata esclusivamente con il metodo retributivo, non cambiano i termini di pagamento del TFS e TFR.
Con la presente circolare, acquisito il parere del Ministero dell’economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale per la Spesa Sociale reso con nota prot. 59633 del 23/07/2015, si forniscono le istruzioni per l’applicazione della normativa in argomento.
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