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Legittimo licenziamento del disabile solo con sì della Commissione medica

Per la Cassazione è legittimo il licenziamento del disabile se l'impossibilità per l'azienda a ricolllocarlo è accertata da una apposita Commissione medica


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di - 24 Aprile 2014

La Cassazione, con sentenza nr. 8450 dello scorso 10 aprile ha affermato che il lavoratore disabile, assunto tramite collocamento obbligatorio, può essere licenziato soltanto se l’impossibilità alla  ricollocazione all’interno dell’azienda è accertata da una Commissione medica.

Il caso ha riguardato un lavoratore che, era stato assunto come soggetto invalido avviato al lavoro tramite le apposite liste di collocamento dei disabili e, dopo diverso tempo, era stato licenziato a discrezione del datore di lavoro per impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda.

La Commissione medica non aveva dichiarato il lavoratore completamente inabile al lavoro, bensì abile con la limitazione di evitare la “prolungata stazione eretta”. Poiché però nell’organizzazione aziendale non vi erano posizioni lavorative compatibili con tale limitazione era stato necessario licenziare il lavoratore.

La corte d’appello, riformando la pronuncia di primo grado, giudicava tale licenziamento del tutto illegittimo “per non aver considerato che il lavoratore. era stato assunto come soggetto invalido avviato al lavoro tramite le apposite liste di collocamento dei disabili e che, per tale qualità, il recesso poteva ritenersi legittimo solo in presenza delle condizioni previste dall’art. 10 della L. n. 68 del 1999.

In pratica, la valutazione in ordine alla definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda, anche attuando i possibili adattamenti all’organizzazione del lavoro, è riservata esclusivamente alla Commissione di cui all’art. 10, comma 3, di detta legge 68/99.

Il licenziamento sulla base di valutazioni discrezionali del datore è illegittmo poichè, secondo la sentenza impugnata la Sunfood S.r.l. avrebbe potuto validamente intimare il recesso soltanto nel caso in cui l’organo sanitario avesse ravvisato tale impossibilità.

Gli Ermellini ribadiscono quanto previsto dall’art. 10 co 3 della L nr. 68/99 ossia che: “Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l’azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, … sia incompatibile con la prosecuzione dell’attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell’organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l’incompatibilità persista.

Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati da una commissione medica…Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda”.

Gli Ermellini ribadiscono il principio di consolidata giurisprudenza, secondo il quale, “il licenziamento dell’invalido assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina normativa e contrattuale sol quando è motivato dalla comuni ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, mentre, quando è determinato dall’aggravamento dell’infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, è legittimo solo in presenza delle condizioni previste dalla L. n. 482 del 1968, art. 10 ossia la perdita totale della capacità lavorativa o la situazione di pericolo per la salute e l’incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, accertati dall’apposita commissione medica”.

“La verifica di tali condizioni, poi, è categoricamente riservata alla competenza della apposita commissione, che valuta le condizioni stesse in funzione della maggior tutela riservata ai disabili (per i quali ai fini della risoluzione del rapporto è necessaria la definitiva impossibilità di reinserimento all’interno dell’azienda anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro)”.

Poichè, nel caso di specie il licenziamento è avvenuto senza il preventivo parere della commissione medica ma, sulla base di una valutazione discrezionale del datore di lavoro; lo stesso deve ritenersi illegittimo.

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Categories: Leggi, normativa e prassi
Tags: CassazionedisabilitàLicenziamentoSentenze