In sede di conversione in legge del Decreto Dignità, il governo ha introdotto alcune novità in merito alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale (art. 54 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella L. 21 giugno 2017, n. 96). Le nuove misure possono essere così sintetizzate:
- alleggerimento dei vincoli normativi nel settore agricolo e in quello turistico-alberghiero;
- aggiornamento della fase di registrazione dei prestatori sul sito INPS;
- nuove modalità di erogazione del compenso ai prestatori;
- nuova gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori del Contratto di prestazione occasionali;
- nuove sanzioni;
- introduzione del programma di adeguamento della piattaforma telematica INPS.
Quanto introdotto dal Decreto Dignità è stato recepito dall’INPS con la Circolare 103 del 17 ottobre 2018, che riepiloga tutte le novità apportate. Vediamole nel dettaglio.
Prestazioni di lavoro occasionale: novità per la comunicazione preventiva
La prima grande novità è legata alla preventiva comunicazione, ossia al termine massimo di utilizzo del contratto di prestazione occasionale nel settore agricolo.
Come è noto, almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
- i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- l’oggetto della prestazione;
- la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco
- temporale massimo che, sulla scorta delle modifiche introdotte, passa da tre e dieci giorni consecutivi; il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.
In tal contesto, le novità prevedono che in caso di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva ovvero che opera nel settore del turismo o da parte di ente locale, la comunicazione può essere riferita a un arco temporale fino a dieci. In precedenza tale limite era di 3 giorni.
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Prestazioni di lavoro occasionale: agricoltura
È bene ricordare che possono ricorrere alle prestazioni occasionali le imprese agricole, che occupano non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, che impiegano lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;
- persone disoccupate;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Prestazioni di lavoro occasionale: commercio
Altra novità che semplifica l’utilizzo del lavoro occasionale nelle aziende alberghiere e nelle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, riguarda il divieto generale previsto al comma 14 dell’art. 54-bis della L. 21 giugno 2017, n. 96.
In particolare, il menzionato articolo vieta il ricorso alle prestazione occasionali nei seguenti casi:
- soggetti che abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa col medesimo utilizzatore;
- utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più̀ di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- imprese del settore agricolo, salvo che per le attività̀ lavorative rese dai soggetti non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività̀ di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- esecuzione di appalti di opere o servizi.
Ebbene, in riferimento al punto 2 il Decreto Dignità innalza tale limite da 5 a 8 dipendenti esclusivamente per le aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo. A tal fine, però, è necessario che l’attività lavorativa sia resa dai soggetti su menzionati cioè gli studenti, disoccupati e pensionati) per i quali si computano i compensi nella misura del 75%.
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Autocertificazione lavoro occasionale sul sito INPS: come fare
Come noto, per attivare la prestazione occasionale è necessario che il committente e il prestatore di lavoro si iscrivano sul sito dell’INPS. All’atto della registrazione, il Decreto Dignità prevede quindi che i lavoratori possono autocertificare l’appartenenza a una delle condizioni di svantaggio su elencate. In questo modo, si dà la possibilità agli stessi di godere della normativa più favorevole che permette loro di computare i compensi percepiti nella misura del 75% del loro ammontare. Si ricorda che il limite da non sforare è di 5.000 euro.
Per i lavoratori agricoli, invece, viene previsto l’obbligo di autocertificare la non iscrizione, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD). Nella previgente normativa tale obbligo era rivolto invece in capo all’utilizzatore, il quale era soggetto anche determinate sanzioni in caso di dichiarazione mendace.
Pagamento lavoro occasionale: novità dal Decreto Dignità
Il Decreto Dignità ha inoltre previsto alcune novità per quanto riguarda le modalità di pagamento del prestatore. In pratica, su espressa richiesta di quest’ultimo e all’atto della registrazione sul sito INPS, il compenso può essere riscosso decorsi 15 giorni dal consolidamento della prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica, per il tramite di qualsiasi sportello postale (a fronte della presentazione di apposita documentazione). Nel dettaglio, la riscossione può avvenire:
- con accredito sul conto corrente bancario
- bonifico bancario domiciliato;
- tramite qualsiasi sportello postale.
Prestazioni di lavoro occasionale: circolare INPS
Infine alleghiamo la circolare numero 103 del 17 ottobre 2018 per una completa lettura delle istruzioni INPS sulle modifiche apportate dal Decreto Dignità alla disciplina delle prestazioni occasionali PrestO.

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