Il passaggio dal reddito di cittadinanza all’assegno di inclusione comporta degli effetti anche rispetto alla spettanza dell’assegno unico figli. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2024, l’assegno di inclusione prenderà il posto dell’assegno unico. Accanto all’assegno di inclusione, ADI, il DL 48/2023 ha previsto anche un intervento di “Supporto per la formazione e il lavoro”, denominato SFL. Tale misura ha l’obiettivo di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.
Detto ciò, con il messaggio n° 2632 del 12 luglio, l’INPS si è soffermata sugli effetti della disciplina transitoria del reddito di cittadinanza, che rimarrà in vigore non oltre il 31 dicembre, sulla percezione dell’assegno unico.
Infatti, l’assegno unico spetta anche ai percettori del reddito di cittadinanza. Al contrario di quanto invece previsto per la c.d. carta acquisti.
Addio al reddito di cittadinanza, quali effetti sull’assegno unico
I percettori del reddito di cittadinanza ricevono l’assegno unico come integrazione dello stesso reddito. Dunque, l’assegno unico viene accreditato ai percettori di RdC sulla c.d. card RdC.
Ciò comporta che in seguito all’abrogazione del RdC, verrà meno la corresponsione automatica dell’Assegno unico e universale (AUU).
Da qui, come riportato nel messaggio in parola, i percettori del reddito di cittadina che vorranno continuare a percepire l’assegno unico, dopo la scadenza delle sette mensilità del Reddito di cittadinanza (in alcuni casi si superano le 7 mensilità e si arriva fino al 31 dicembre 2023):
- dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento del medesimo assegno,
- entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza.
Nuova domanda di assegno unico anche per sospensione del reddito di cittadinanza
La domanda di AUU dovrà essere presentata anche nelle ipotesi di sospensione del Reddito di cittadinanza previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, in attesa della eventuale comunicazione della presa in carico dei soggetti non attivabili al lavoro entro il termine del 31 ottobre 2023.
Tale passaggio si riferisce alla possibilità per i percettori di RdC di essere assegnati ai servizi sociali entro le sette mensilità di percezione del RdC. In tal caso, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, sono tenuti a comunicare all’INPS tramite la piattaforma GePI l’avvenuta presa in carico.
Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l’erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilita’ sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023.
In tali casi, a seguito della presentazione della domanda, l’Assegno unico e universale verrà erogato per l’intero importo spettante, salvo eventuali conguagli che saranno effettuati d’ufficio nel caso di ripresa dell’erogazione del Reddito di cittadinanza a seguito della comunicazione della presa in carico da parte dei servizi sociali.
Anche i nuclei ai quali non si applica il limite di fruizione del Reddito di cittadinanza per le sette mensilità (nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilita’, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età), dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento dell’AUU, qualora percepiscano la quota integrativa nell’importo del Reddito di cittadinanza. Ciò dovrà avvenire entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza al fine di percepire l’AUU con continuità a decorrere dal mese successivo alla cessazione dei pagamenti di Rdc.
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