Con messaggio 13414 del 23 agosto 2013 l’Inps comunica che dal 2 settembre 2013 sarà obbligatorio inserire un recapito di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’interno della richiesta di DURC tramite il canale www.sportellounicoprevidenziale.it
A decorrere dal 2 settembre 2013, quindi l’inoltro della richiesta di DURC sarà consentito solo se il sistema dello Sportello Unico Previdenziale rileva l’avvenuta registrazione, nell’apposito campo, dell’indirizzo PEC della stazione appaltante/amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese.
Sia per le Pubbliche Amministrazioni che per le imprese, i DURC saranno recapitati dall’Inail, dalle Casse Edili e dall’Inps, esclusivamente tramite PEC, agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta. Quindi l’utente in fase di richiesta potrà ancora decidere di riceve il DURC in forma cartacea tradizionale, ma ovviamente l’invio telematico sarà più celere.
Recapito del Durc tramite PEC e altre novità
Il Dl 69/2013 (convertito nella legge 98/2013) meglio conosciuto come Decreto Fare ha apportato ulteriori modifiche in materia di DURC, in particolare riguardo la durata che d’ora in poi sarà di 120 giorni a partire dalla data di emissione per le richieste effettuate d’ufficio per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Lo stesso Durc in corso di validità acquisito d’ufficio per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate in gara, può essere utilizzato anche ai fini dell’aggiudicazione e della stipula del contratto.
Ai fini della verifica per il rilascio del DURC, in caso di mancanza dei requisiti gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro o gli altri soggetti abilitati a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.
Se dalla procedura DURC si segnala un inadempimento contributivo le stazioni appaltanti possono pagare comunque l’appaltatore, trattenendo una somma pari al debito contributivo e provvedendo poi direttamente al relativo versamento agli enti previdenziali.
Altro meccanismo molto importante riguarda le compensazioni e consente il rilascio del DURC in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di uno stesso soggetto.
Infine altra novità riguarda i lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile. In questo caso non sussiste l’obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva DURC agli istituti o agli enti abilitati al rilascio.
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