La cosiddetta riforma Cartabia racchiude un insieme di provvedimenti normativi che modificano il processo civile e penale, in attuazione delle Leggi 27 settembre 2021 numero 134 “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” e 26 novembre 2021 numero 206 “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.
L’iter di riforma si è completato con una serie di decreti attuativi, l’ultimo dei quali il D.L. 24 febbraio 2023 numero 13 cosiddetto “Decreto PNRR3” che reca, tra le altre cose, norme in materia di digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali e anche quindi il rito del lavoro.
L’INL ha rilasciato un corposo documento di prassi con il quale sintetizza e illustra le principali novità sulla Riforma. I dettagli.
Controversie di lavoro, chiarimenti dell’INL sulle novità della Riforma Cartabia
Al fine di fornire al personale ispettivo le prime indicazioni operative sulla riforma Cartabia l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto con Nota del 14 aprile 2023 numero 2563.
Ecco i principali punti toccati nella circolare.
Obbligo di munirsi della PEC
In primo luogo, nell’ambito delle modifiche al processo civile meritano attenzione, sottolinea l’INL, le disposizioni che hanno introdotto l’obbligo della notifica a mezzo PEC “qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi” ovvero abbia eletto domicilio digitale a norma del Decreto legislativo numero 82/2005.
La modifica in parola assume massima importanza, per quanto di interesse degli Uffici destinatari della nota, soprattutto per i giudizi di impugnazione. Ciò in quanto la notifica degli atti introduttivi interviene nei confronti di soggetti (quali i difensori) tenuti obbligatoriamente a munirsi di PEC censita in pubblici elenchi, con conseguente obbligo di notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata.
Udienza da remoto e udienza cartolare
Sempre in tema di processo civile di cognizione (primo grado) grazie all’inserimento dei nuovi articoli 127-bis c.p.c. e 127-ter c.p.c. è stato reso strutturale:
- Lo svolgimento dell’udienza a distanza (mediante collegamento audiovisivo);
- La facoltà di sostituire l’udienza “in presenza” con quella “cartolare” attraverso il deposito / scambio di note scritte.
La prassi, sottolinea l’INL, ha dimostrato “come l’impiego di queste soluzioni – introdotto nel periodo emergenziale – si sia protratto ben oltre tale periodo”.
Udienza da remoto
Grazie al citato articolo 127-bis lo svolgimento dell’udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando è non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.
Proiettando la disposizione nel processo del lavoro è da ritenere, precisa l’Ispettorato, che di per sé “l’unica udienza per cui sia precluso lo svolgimento a distanza sia quella in cui è prevista l’escussione di testimoni ma nulla osta” formalmente, a che il tentativo di conciliazione, l’interrogatorio libero delle parti e la discussione, con lettura del dispositivo o della sentenza con motivazione contestuale, si svolgano attraverso il collegamento audiovisivo.
Sempre l’INL sostiene che la scelta di procedere con la peculiare modalità in parola è rimessa al giudice, rimanendo in capo alle parti la facoltà di formulare un’opposizione in tal senso.
Il giudice deciderà in merito all’opposizione sulla base dei criteri di utilità ed importanza della presenza delle parti, con la possibilità che l’udienza si tenga in forma mista:
- In presenza, per i richiedenti;
- A distanza, per i non richiedenti;
garantendo comunque il contraddittorio tra le parti.
Udienza cartolare
La disciplina contenuta nell’articolo 127-ter c.p.c. riguarda l’esclusivo deposito o scambio di note scritte contenenti memorie difensive, istanze e conclusioni delle parti costituite in giudizio.
La disposizione in oggetto introduce un meccanismo del tutto diverso da quello del collegamento audiovisivo a distanza. Se quest’ultimo lascia di per sé impregiudicata l’oralità e il confronto contestuale tra le parti, con la trattazione scritta essi vengono totalmente omessi in favore di un approccio cartolare.
L’INL sottolinea come talune criticità si rinvengono nell’applicabilità dell’udienza cartolare al rito del lavoro, in considerazione delle possibili difficoltà di raccordo dei termini fissati dall’articolo 127-ter, con quelli imposti al resistente dall’articolo 416 c.p.c. per costituirsi tempestivamente al fine di non incorrere nelle decadenze e preclusioni previste dal rito speciale (almeno fino a 10 giorni prima dell’udienza fissata dal Giudice ai sensi dell’articolo 415, comma 2, c.p.c.).
Anche a fronte delle criticità citate, conclude l’INL, laddove “lo scambio di note scritte sia disposto dall’A.G., esso costituisce preciso e inderogabile onere processuale posto a carico degli Ispettorati, alla cui inosservanza consegue l’applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c.”.
Le impugnazioni
In materia di impugnazioni, per quanto riguarda il processo dinanzi alla Corte d’Appello, il legislatore della riforma, pur mantenendo inalterata la complessiva fisionomia del rito del lavoro, ha apportato una serie di modifiche con l’obiettivo di assicurare una maggiore celerità e semplificazione dei procedimenti.
E’ stato infatti parzialmente riscritto l’articolo 434 c.p.c. il quale, pur continuando a fare rinvio all’articolo 414 c.p.c. per la struttura dell’atto introduttivo, stabilisce che, per le impugnazioni successive al 28 febbraio 2023, l’appello deve indicare a pena di inammissibilità, e per ciascuno dei motivi, in modo chiaro, sintetico e specifico:
- Il capo della decisione di primo che si impugna;
- Le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
- Le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Le modifiche al processo penale
Le modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale sono contenute nel Decreto legislativo numero 150/2022, in vigore dal 30 dicembre 2022 e di immediata applicabilità.
A seguito dell’intervento riformatore, nel rispetto di prassi operative che potranno essere oggetto di coordinamento con le locali Procure, l’INL ha fornito le prime sintetiche indicazioni sulle principali novità e gli adempimenti di interesse della Polizia giudiziaria.
Si ricorda infatti che il personale ispettivo nei limiti del servizio cui è destinato, nonché secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria.
In particolare, in tema di iscrizione della notizia di reato, la riforma Cartabia è intervenuta sull’articolo 355 c.p.p. prevedendo che il pubblico ministero iscrive immediatamente nell’apposito registro, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell’iscrizione sono indicate le circostanze di tempo e di luogo del fatto.
Conclusioni
In ragione di quanto sopra, il personale ispettivo che opera in qualità di Polizia Giudiziaria dovrà provvedere a tutte le necessarie acquisizioni che di volta in volta il caso concreto richieda. Di prassi, afferma l’Ispettorato, si “procederà, per esempio, all’escussione delle persone informate sui fatti ovvero all’esecuzione di specifici accertamenti già iniziati o sub delegati, che è bene corredare dei relativi esiti (senza procrastinare questi ultimi ad un seguito atti)”.
L’espletamento di ogni attività utile non è in contrasto con la necessità di un inoltro immediato della notizia di reato. Il comma 2-bis dell’articolo 347 c.p.p. rafforza infatti la regola generale della trasmissione senza ritardo, prevedendo l’obbligo di invio al più tardi entro le quarantotto ore nelle ipotesi in cui la Polizia Giudiziaria abbia compiuto atti per i quali sia prevista l’assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengano svolte le indagini.
In conclusione, solo nei casi di maggiore urgenza, l’esigenza di affidare sin da subito la direzione delle indagini al Pubblico ministero rende più problematica l’attività di raccolta delle fonti di prova da parte della Polizia giudiziaria, sebbene non sia escluso il dovere della stessa di attivarsi anche dopo l’inoltro dell’informativa ai sensi dell’articolo 348 c.p.p.
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