Una parte della riforma del lavoro in prospettiva di crescita, approvata lo scorso del 23 marzo dal Consiglio dei Ministri, riguarda alcuni interventi che favoriscono la maggiore inclusione delle donne in contesti lavorativi caratterizzati da una limitata partecipazione delle stesse rispetto agli uomini.
La riforma interviene su quattro ambiti:
- introduzione (a favore di tutti i lavoratori, per quanto il fenomeno riguardi prevalentemente le lavoratrici) di norme di contrasto alla pratica delle “dimissioni in bianco”.
- Introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Quest’ambito mira a favorire una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli.
- Misure volte a favorire la conciliazione vita-lavoro.
- Potenziamento dell’accesso delle donne alle posizioni di vertice. Si approva il regolamento che definisce termini e modalità di attuazione della disciplina delle cd “quote rosa” alle società controllate da pubbliche amministrazioni.
Contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco
L’intervento sulle “dimissioni in bianco” arriva dopo che il governo Berlusconi, nel 2008, abrogava la legge 188/2007 del precedente governo Prodi, che aveva introdotto per le dimissioni, l’obbligo di utilizzare appositi moduli, con dei codici e relativa data di emissione proprio per evitare la pratica di far firmare all’atto dell’assunzione la lettera di dimissioni.
Le disposizioni introdotte dalla riforma Fornero, valgono per tutti i lavoratori, con modalità semplificate rispetto a quelle previste dalla abrogata L. 188/2007, e senza oneri per il datore di lavoro e il lavoratore. Inoltre, viene rafforzato il regime della convalida delle dimissioni rese dalle lavoratrici madri.
La prima sezione della norma estende la convalida anche all’ipotesi della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, che precedentemente veniva utilizzata per aggirare la disciplina delle dimissioni.
Si estende da uno a tre anni di vita del bambino il periodo entro il quale le dimissioni della lavoratrice o del lavoratore devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro per poter acquisire efficacia.
Rimane inalterato, il periodo coperto dal divieto di licenziamento, nonché il periodo, che è sempre di un anno dalla nascita del bambino, previsto dall’art. 55 comma 1 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, entro il quale le dimissioni, se rese dalla lavoratrice o dal lavoratore che fruisca del congedo di paternità, danno luogo alla spettanza delle indennità previste per il caso di licenziamento, cioè in pratica all’indennità sostitutiva del preavviso, come se si tratti di dimissioni
rese per giusta causa.
Si prevede che, ai fini dell’efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale, che la volontà risolutoria venga espressa attraverso modalità comunque volte ad accertare l’autentica genuinità e contestualità della manifestazione di volontà del lavoratore di risolvere il rapporto di lavoro.
Ciò avverrà tramite due modalità alternative tra loro. Una prima modalità contempla che le parti possano rivolgersi al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro per la convalida. Una seconda modalità è la sottoscrizione di un’apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro che il datore è già tenuto ad inviare al Centro per l’impiego ai sensi dell’art. 21 della legge n. 264/1949; con la precisazione che, effettuandosi tale comunicazione in forma telematica, lo scarico della ricevuta di trasmissione non comporta tempi di ulteriore attesa.
Altre modalità, sempre funzionali alla semplificazione, potranno essere individuate con decreto ministeriale anche in funzione dell’evoluzione dei mezzi tecnologici e informatici.
Sanzioni
In ogni caso è prevista una sanzione amministrativa qualora risulti l’abuso del foglio firmato in bianco, fermo restando l’eventuale applicazione della sanzione penale, ove possano riscontrare gli estremi di reato.
Le dimissioni in bianco, sono da considerarsi licenziamento discriminatorio con tutte le conseguenze che questo comporta.
Congedo di paternità obbligatorio
Sono previste delle modifiche al T.U. sulla maternità e l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio, in linea con quanto previsto in altri paesi e con la Direttiva 2010/18/EU.
In particolare, il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto al padre lavoratore entro 5 mesi dalla nascita del figlio e per un periodo pari a tre giorni continuativi.
Misure volte a favorire la conciliazione vita-lavoro
Arrivano i vaucher per servizi di baby sitting. Il fine è di promuovere la partecipazione femminile al mercato del lavoro. Le neo mamme avranno diritto di chiedere la corresponsione di detti voucher dalla fine della maternità obbligatoria per gli 11 mesi successivi in alternativa all’utilizzo del periodo di congedo facoltativo per maternità.
Il voucher è erogato dall’INPS. Tale cifra sarà modulata in base ai parametri ISEE della famiglia. Le risorse a sostegno di questo intervento saranno reperite nell’ambito del fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento dell’occupazione giovanile e delle donne.