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Home»Leggi, normativa e prassi»Scuola, benefici 104 per disabili e assistenza disabili: i documenti necessari

Scuola, benefici 104 per disabili e assistenza disabili: i documenti necessari

Massima Di Paolo11 Ottobre 20104 Mins Read
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Decreto del MIUR nr. 165/2010 sui documenti per la richiesta dei benefici di cui alla Legge 104 per il personale della scuola

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legge 104
legge 104

Scuola, benefici 104 per disabili e assistenza disabili: sulla Gazzetta nr. 234 del 6 ottobre 2010 è stato pubblicato il Decreto del MIUR nr. 165 del 30 luglio 2010, contenente il regolamento in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n.104/92 o dalla legge n.68/99.

I benefici previsti dal regolamento sono:

  • il diritto alla precedenza nell’assegnazione di sede e il diritto alla scelta, ove possibile, della sede più vicina al proprio domicilio ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 21 e dell’articolo 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni;
  • il diritto del familiare lavoratore o dell’affidatario di persona  con  handicap in situazione di   gravità ai   sensi, rispettivamente, dei commi 5 e 7, dell’articolo 33,  della  legge  n. 104 del 1992 e successive modificazioni, a scegliere, ove  possibile, la  sede  più  vicina  al  domicilio  individuato  dalle  richiamate disposizioni;
  • il diritto alla riserva del posto ai sensi e nei limiti  delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge n.  68 del 1999.

Ecco i dettagli.

Scuola, benefici 104 per disabili e assistenza disabili

Ambiti soggettivi di applicazione dei benefici 104 per disabili e assistenza disabili per la scuola sono:

  • Il personale docente, educativo ed A.T.A. che  presenta  domanda di inserimento in graduatoria  di  provincia  diversa  da  quella  di residenza, finalizzata  all’assunzione  nelle  scuole  statali   con contratto a tempo indeterminato, o con contratto a tempo  determinato per supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, e che si avvale o che chiede  di  avvalersi,  ai  fini  dell’assunzione stessa, dei benefici di cui sopra, deve  allegare la  certificazione rilasciata dall’apposita commissione medica comprovante l’handicap;
  • Il personale  già  inserito, in graduatoria di provincia diversa da quella di residenza, deve trasmettere la  certificazione  medica,  in originale o copia autenticata, all’ufficio  scolastico regionale competente entro il termine di trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del presente  regolamento  nella  Gazzetta  Ufficiale.
  • I dirigenti scolastici che conseguono l’immissione in  ruolo  in regione  diversa  da  quella  di  residenza  trasmettono  all’ufficio scolastico regionale  competente  la  documentazione  comprovante  il diritto alla fruizione dei benefici entro il termine di trenta giorni dalla data di assunzione in  servizio.  I  dirigenti  scolastici  che hanno  conseguito  l’immissione  in  ruolo  a   decorrere   dall’anno scolastico  2009/2010  trasmettono  la  certificazione  medica  entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.
  • Se la certificazione medica originale è già in  possesso dell’amministrazione  scolastica,  ovvero è detenuta   da   altra pubblica amministrazione, il personale interessato ha la facoltà  di indicare gli estremi del documento e l’ufficio  presso  il  quale  è depositato.

Leggi anche: Legge 104: a chi spetta, come fare richiesta, come ottenerla

Legge 104 Scuola: ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di invalidità ed handicap

Gli uffici scolastici, possono richiedere  ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto alla fruizione dei benefici. Gli accertamenti saranno svolti da una azienda sanitaria diversa da quella che ha esaminato la documentazione.

Gli uffici scolastici, indipendentemente dalle circostanze indicate sopra, possono richiedere accertamenti con metodo a campione.

A tal fine, gli uffici interessati determinano preventivamente i criteri di individuazione dei soggetti per i quali si procede alla richiesta di accertamento. La previa determinazione dei criteri è effettuata, di regola, in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie e, relativamente ai dirigenti scolastici, in occasione della determinazione del calendario delle operazione di immissione in ruolo.

La valutazione della situazione sanitaria del richiedente la fruizione dei benefici è effettuata pertanto dall’azienda sanitaria competente per l’area territoriale nella quale hanno sede l’autorità scolastica o l’ufficio scolastico regionale richiedente.

Inoltre qualora i benefici siano richiesti per le condizioni di handicap del familiare, l’ufficio scolastico dispone l’ulteriore accertamento delle condizioni sanitarie del familiare medesimo presso un’azienda sanitaria, territorialmente competente, avuto riguardo alla residenza di questo ultimo.

Infine qualora il familiare risieda nell’area territoriale dell’azienda che ha rilasciato la certificazione originaria, l’accertamento è effettuato da altra azienda sanitaria, ove possibile nell’ambito della stessa regione.

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